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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00060

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·877 parole·~4 min·4

Riassunto

diritto di essere sentito rinvio dell'udienza: presupposti

Testo integrale

Incarto n. 16.2000.00060

Lugano 27 giugno 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 30 maggio 2000 presentato da

__________  

  Contro  

la sentenza 23 maggio 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 aprile 2000 da

__________ (rappr. da __________)  

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dall’escussa al PE no.__________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal

primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:       che con istanza 5 aprile 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 6'240.- corrispondenti alla pigioni rimaste insolute per la locazione di un appartamento e di un posteggio di sua proprietà nel Comune di __________ per i mesi da dicembre 1999 a febbraio  2000;

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 24 agosto 1999 al quale l'escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 2'737.50 oltre interessi (fr. 6'240.- oltre interessi, dedotto il deposito di garanzia di fr. 3'600.-);

                                          che con allegato 30 maggio 2000 __________ si duole sostanzialmente della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare al contraddittorio essendo stata respinta la sua richiesta di rinvio dell'udienza in quanto assente dal proprio domicilio;

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2  Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

                                          che nel caso concreto la ricorrente non contesta l'avvenuta regolare notifica dell'ordinanza 18 maggio 2000 con la quale il Pretore ha respinto la sua seconda richiesta di rinvio dell'udienza, bensì il fatto stesso che questa sua richiesta sia stata respinta e che non abbia potuto prenderne conoscenza tempestivamente poiché assente dal proprio domicilio per motivi di lavoro;

                                          che qualora la parte o il suo rappresentante, sia impossibilitata per motivi gravi di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

                                          che la richiesta di rinvio dell’udienza, oltre a dover essere fondata su un motivo grave, deve essere tempestiva così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);

                                          che la concessione del rinvio di un’udienza è in ogni caso facoltà riservata al giudice il cui rifiuto non può costituire violazione del diritto di essere sentito della parte, salvo casi eccezionali;

                                          che nel caso di specie la decisione del Pretore di respingere la seconda richiesta di rinvio dell'udienza non configura un caso eccezionale tale da costituire una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente;

                                          che infatti la convenuta era a conoscenza della nuova fissazione d'udienza per il 23 maggio 2000 già dal mese di aprile (la citazione è del 21 aprile 2000), periodo durante il quale non sostiene di essere stata assente dal proprio domicilio;

                                          che quindi ella avrebbe potuto e dovuto organizzarsi in modo da assicurare la propria partecipazione al contraddittorio o quantomeno chiedere già allora il rinvio dell'udienza;

                                          che a tal proposito la ricorrente né afferma, né ha mai sostenuto che il motivo addotto a sostegno del secondo preteso rinvio le sia stato ignoto al momento della prima analoga istanza;

                                          che in ogni caso, il fatto di aver appreso della mancata concessione del rinvio dell'udienza solo contemporaneamente al ricevimento della sentenza non può essere addebitato al Pretore, bensì alla ricorrente medesima che non poteva considerare scontato l'esito della sua richiesta di rinvio;

                                          che ad ogni buon conto -come rettamente rilevato dal primo giudice- essa ha omesso di provare la sussistenza del motivo di rinvio, mentre la giurisprudenza considera insufficiente la semplice comunicazione della parte "d'essere assente all'estero per motivi professionali" (Cocchi / Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 6);

                                          che di conseguenza il diritto fondamentale della ricorrente di essere sentita non è stato violato e il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, non può essere accolto;

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg., nonché, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.      Il ricorso 30 maggio 2000 di __________ è respinto.

                                2.      Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.-, da anticiparsi dalla ricorrente, sono poste a suo carico.

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________.

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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