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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2000.00058

31 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,159 parole·~6 min·6

Riassunto

appalto mancata contestazione della conferma di un accordo vale quale ammissione

Testo integrale

Incarto n. 16.2000.00058

Lugano 21 agosto 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 maggio 2000 presentato da

__________ (patr. Dall'avv. __________)  

  Contro  

la sentenza 12 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nelle cause a procedura inappellabile promosse con istanze 28 febbraio 2000 da

__________  

con le quali l'istante ha chiesto il pagamento di complessivi fr. 1'202.15 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte dal convenuto ai PE no. __________ e __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:      

                                1.     con separate istanze 28 febbraio 2000 __________, titolare della ditta __________ che si occupa dell’installazione di impianti elettrici e telefonici, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di complessivi fr. 1'202.15 a saldo di due fatture emesse il 29 aprile 1999 (fattura n. __________ per fr. 812.15, fattura n. __________ per fr. 86.- e fattura n. __________ per fr. 304.-) relative a lavori eseguiti presso l’abitazione di quest’ultimo.

                                         Il convenuto, che si era rivolto all’istante per interventi complessivamente di entità ben superiore a quella oggetto della presente procedura giudiziaria (cfr. fattura n. __________ per fr. 4'000.- e fattura n. __________ per fr. 3'120.20), si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver concordato con l’istante la liquidazione del credito per tutte le opere svolte, comprese cioè quelle oggetto delle fatture litigiose, con il versamento a saldo dell’importo di fr. 6'300.-, accordo che le parti avrebbero concluso dinanzi al legale del convenuto, avv. __________

                                2.     Con il querelato giudizio il giudice di pace, facendo propria la tesi dell’istante secondo la quale l’accordo di liquidazione non contemplava anche le due fatture in discussione, ha accolto l'istanza.

                                3.     Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto provata l’estinzione del credito dell’istante mediante la conclusione dell’accordo di liquidazione 16 luglio 1999, accordo con il quale le parti avevano invece inteso liquidare tutte le loro pendenze, comprese quelle in discussione. In tal senso il giudice di pace avrebbe disatteso la chiara versione dei fatti, offerta dalla testimonianza dell'avv. __________.

                                         Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                4.     Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

                                5.     Orbene, l'unica prova assunta in merito al contenuto dell'accordo transattivo sul credito dell'istante è la testimonianza dell'avv. __________ che, come patrocinatore del ricorrente, aveva partecipato alle trattative del 16 luglio 1999. Come correttamente rilevato nel ricorso, il teste -a conferma dei suoi scritti 17 luglio 1999 (doc. 1) e 7 febbraio 2000 (doc. 2)- ha dichiarato in modo esplicito che nella data indicata, presso il suo studio e in sua presenza, le parti si erano accordate nel senso che "con il versamento di fr. 6'300.- l'__________ del signor __________ si riteneva tacitata di ogni e qualsiasi pretesa in relazione a tutti i lavori svolti fino a quel momento presso l'abitazione dei signori __________ le pretese fatte valere con l'istanza qui in oggetto sono tutte antecedenti il 16 luglio 1999. Si conferma che in quell'occasione si discusse anche di quelle fatture il cui saldo rientra nei fr. 6'300.- che i signori __________ hanno poi pagato" (teste __________). Da questa chiara esposizione dei fatti appare pertanto manifestamente discorde la fattispecie posta dal giudice di pace alla base della sua decisione, ovvero che la transazione concernesse unicamente le fatture n. __________ e __________È vero che l'istante ha sempre sostenuto questa tesi, ma il giudice, salvo motivi particolari a proposito dell'attendibilità della testimonianza assunta (che dovrebbe comunque esporre e motivare), non può contrapporre alle risultanze dell'istruttoria le semplici allegazioni di una parte.

                                         Né va disattesa la circostanza –non rilevata dal giudice di pace– della mancata reazione dell'istante alla lettera 17 luglio 1999 (doc. 1) che confermava in termini inequivocabili il contenuto della transazione, così come sostenuto dalla parte convenuta (art. 6 CO) quando invece avrebbe dovuto immediatamente reagire: infatti, se uno scritto di conferma resta incontestato acquista valore di prova in merito alla pattuizione cui si riferisce (DTF 114 II 251; 100 II 22 consid. 3a).

                                         Se ne deve dedurre che il giudizio impugnato è arbitrario poiché manifestamente contrario alla risultanze probatorie e che il ricorso dev'essere accolto. In virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC la Camera può decidere il merito della controversia.

                                6.     A proposito dell'assunzione del teste __________, va rilevato che il giudice di pace non risulta aver convocato per quell'incombente anche le parti, ma esclusivamente la persona da interrogare, tant'è che è in sede di discussione finale che __________ ha preso atto del verbale della testimonianza. Sennonché di questa particolarità procedurale l'istante non ha fatto alcun rilievo né in prima sede, né in questa. La questione esula pertanto dalla presente disamina.

                                         Tasse, spese e ripetibili della prima e seconda sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:             I.     Il ricorso per cassazione 31 maggio 2000 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 12 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                             1. Le istanze 28 febbraio 2000 sono respinte.

                                             2. La tassa di giustizia di fr. 120.- e le spese di fr. 20.- , anticipate dall’istante, rimangono a suo carico.

                                 II.     La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, di complessivi fr. 100.-, anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà al ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili.

                                III.     Intimazione a:

                                         – __________ __________;

                                         – __________.

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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