Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2000.00047

31 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,075 parole·~5 min·5

Riassunto

onere della prova in caso di pretesa creditoria fedefacenza delle fatture

Testo integrale

Incarto n. 16.2000.00047

Lugano 20 luglio 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 maggio 2000 presentato da

__________ (patr. dallo studio legale __________)

    contro  

la sentenza 17 aprile 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8 marzo 2000 nei confronti di

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'147.– oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande respinte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.      Con istanza 8 marzo 2000 __________ A ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'147.– a saldo di diverse fatture rimaste scoperte in relazione all'utilizzo di due collegamenti telefonici natel (__________e __________) ai quali quest’ultima si era abbonata il 26 giugno 1996. La convenuta, assente alla discussione dell'istanza, non ha contestato la pretesa avversaria.

                                2.      Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non ritenendo provata la pretesa dell'istante perché la dichiarazione di abbonamento sottoscritta dalla convenuta il 26 giugno 1996 non contiene alcun riferimento al numero dei due collegamenti natel oggetto delle fatturazioni litigiose e perché dalla mancata contestazione delle fatture non può essere dedotto il loro riconoscimento da parte della convenuta.

                                3.      Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per non aver ritenuto provata la sua pretesa, peraltro mai contestata dalla convenuta.

                                          Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

                                4.      Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

                                5.      L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza.

                                          In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).

                                          Trattandosi della richiesta di pagamento di una somma di denaro, spetta quindi al creditore provare l'esistenza del credito, mentre incombe al debitore l'onere di provare la sua liberazione (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 183, m. 27).

                                          Nel caso di specie, a sostegno della sua pretesa relativa alle spese telefoniche derivanti dall'utilizzo di due collegamenti telefonici natel (__________e __________) nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 1998, l'istante ha prodotto il contratto di abbonamento per un collegamento natel sottoscritto dalla convenuta il 26 giugno 1996 (doc. B), diverse fatture intestate alla convenuta (doc. C–N) e due richiami di pagamento (doc. O e Q), uno dei quali spedito mediante invio raccomandato.

                                          Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, con la produzione di questi documenti, l'istante ha fatto fronte all'onere della prova che le competeva giusta l'art. 8 CC (art. 183 CPC).

                                          In merito alla produzione delle fatture, se è pacifico che queste non possiedono da sole, in quanto atto unilaterale, una particolare forza probatoria ma rappresentano invece una semplice affermazione di parte circa l’ammontare del credito, è altrettanto vero che l’importo indicato nelle stesse diviene fedefacente nel caso in cui esso non sia stato contestato dalla controparte (II CCA 14 gennaio 1997 in re R.SA/D.U.SA). Ciò a maggior ragione quando, come in concreto, alle fatture si aggiunge un contratto di abbonamento debitamente sottoscritto dalla debitrice.

                                          Di conseguenza, il giudice chiamato a giudicare la vertenza sulla sola base delle prove offerte dall'istante, in concreto comprensive anche del PE che identificava chiaramente il debito in discussione nelle tasse telefoniche derivanti dall'utilizzo dei due collegamenti natel __________ e __________, non poteva pretendere la produzione di ulteriori prove a sostegno della pretesa in esame.

                                          Per il che, contrariamente a quanto ritenuto dal segretario assessore, il credito dell'istante deve ritenersi sufficientemente comprovato e ammesso, salvo cadere nell'arbitrio.

                                6.      Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.

                                          Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, con il conseguente integrale accoglimento dell'istanza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 4 maggio 2000 di __________ è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 17 aprile 2000 del Segretario assessore della Pretura di Locarno–Città è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                                  1.       L'istanza è accolta.

                                                           Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ A l'importo di fr. 5'147.– oltre interessi del 5% dal 2 febbraio 1999.

                                                  1.1     È rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UEF di Locarno.

                                                  2.       Le spese di fr. 30.– e la tassa di giustizia di fr. 150.– sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà all'istante fr. 600.– a titolo di ripetibili.

                                 II.      Le spese del presente giudizio consistenti in:

                                          a) tassa di giustizia          fr.      200.–

                                          b) spese                            fr.        50.–

                                                                                     fr.      250.–

                                          già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico della convenuta la quale verserà a __________ l'importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.

                                III.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

16.2000.00047 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2000.00047 — Swissrulings