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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00030

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,595 parole·~8 min·3

Riassunto

disconoscimento di debito - assistenza giudiziaria

Testo integrale

Incarto n. 16.2000.00030

Lugano 25 maggio 2000/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 marzo 2000 presentato da

__________ (patr. dall'avv. __________)  

  Contro  

la sentenza 28 febbraio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 settembre 1998 da

__________ (patr. dall'avv. __________)  

con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 7'183.– di cui alla decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione 20 agosto 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 6'000.–;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                1.     Con sentenza 20 agosto 1998 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 ha rigettato in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 7'183.–, l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di Lugano fattole notificare ____________________per l’incasso di fr. 10'500.– oltre accessori, importo corrispondente al saldo dovuto dall'escussa su un mutuo di fr. 15'000.– ottenuto il 13 dicembre 1996.

                                2.     Con istanza 10 settembre 1998 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 7'183.– sostenendo di aver interamente restituito la somma di fr. 15'000.– oggetto del mutuo.

                                        L'estinzione del debito sarebbe avvenuta a diverse riprese e secondo diverse modalità, e meglio: mediante due versamenti brevi manu di fr. 3'000.– cadauno effettuati in presenza di __________, con il pagamento di complessivi fr. 3'317.– da parte di __________ sulla base di un accordo intervenuto tra le parti (doc. D e F), con il pagamento di fr. 4'500.– mediante tre bonifici bancari di fr. 1'500.– ognuno versati direttamente da __________ al creditore (doc. 1–3), mentre il saldo di fr. 1'183.– sarebbe stato soluto mediante compensazione con quanto dovuto all'istante per la pubblicazione di due comunicati stampa. Il convenuto si è opposto all’istanza contestando l’avvenuta estinzione del debito, salvo per gli importi –di complessivi fr. 4'500.– restituitigli tramite banca da __________ r.

                                3.     Con il querelato giudizio il primo giudice, preso atto che controversa è unicamente l'avvenuta estinzione del mutuo e in particolare il versamento del saldo di fr. 7'183.–, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 6'000.–, ovvero a quanto l'istante sostiene di aver versato in contanti al convenuto e che il teste __________, ha confermato. Per la differenza di fr. 1'183.– il pretore ha invece respinto l'istanza, non avendo l'istante provato di vantare simile credito nei confronti del convenuto.

                                4.     Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 marzo 2000, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver ritenuto provato il pagamento di fr. 6'000.– sulla sola base della testimonianza __________, senza considerare le contraddizioni e le discordanze contenute nella stessa e quelle risultanti dal raffronto con l'interrogatorio formale dell'istante: ciò che renderebbe la prova inattendibile al punto da poter configurare come arbitraria la valutazione della fattispecie operata dal pretore. Rileva inoltre come alcuni aspetti della fattispecie non abbiano trovato riscontro in altre possibili prove che non sono state offerte dall'istante a liberazione del proprio impegno di restituzione del mutuo.

                                        Con osservazioni 3 maggio 2000 la controparte postula la reiezione del gravame, chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                5.     Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

                                6.     L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre un proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla. Questa norma generale che stabilisce la ripartizione dell'onere probatorio, vale anche nell'ambito dell'azione di disconoscimento del debito. In quest'azione, basata sul diritto materiale (D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 14 ad art. 83 LEF), nonostante la diversa ripartizione dei ruoli processuali, spetta al creditore–convenuto dimostrare il fondamento della sua pretesa, e al debitore / istante sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito.

                                        L’art. 90 CPC stabilisce d'altra parte che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi offerti dalle parti e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989 p. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).        

                                7.     Nel caso concreto, al dilà dell'esistenza del mutuo (pacifica nella fattispecie), incombeva all'istante provare la sua restituzione, ossia l'estinzione del credito litigioso: per quanto concerne la sede ricorsuale, la verifica concerne l'importo di fr. 6'000.– pari a quanto l'istante sostiene di aver restituito al mutuante in due versamenti in contanti da fr. 3'000.–. Su queste circostanze la testimonianza __________ è chiara e diretta poiché il teste ha affermato di essere stato presente in entrambe le occasioni alla consegna del denaro. È vero che il teste, convivente dell'istante, non può essere considerato del tutto indifferente all'esito della causa, tant'è che afferma di aver effettuato egli stesso i successivi tre versamenti al creditore e che l'istante –in sede di interrogatorio formale– ha narrato che, non bastando i soldi suoi per far fronte al debito, poteva far conto su quelli dell'amico; tuttavia, la narrazione del teste –sui punti fondamentali– è pur stata confermata dall'interrogatorio formale dell'istante e non è stata contrastata da nessun'altra prova. Pur con le cautele nell'apprezzare la prova, esplicitamente riconosciute dal primo giudice, questi non ha avuto motivo per scostarsi da quelle risultanze. È vero ciò che afferma il ricorrente, lamentando che l'istante non ha prodotto gli estratti del suo conto bancario a comprova di aver disposto del denaro da restituire a __________, né alcun'altra prova documentaria a proposito –secondo le affermazioni dell'istante– dei conteggi di accrediti in suo favore da parte delle PTT. È tuttavia competenza del giudice del merito –nell'ambito del potere riservatogli dall'art. 90 CPC– di stabilire se il fatto così come provato e senza ulteriori conferme sia stato sufficientemente accertato. Competenza del giudice della cassazione è invece di constatare se la decisione impugnata corrisponde alle risultanze dell'istruttoria e se le prove assunte, nel loro complesso, corrispondono al complesso fattuale considerato dal primo giudice. Ciò che è il caso; pertanto, non è possibile concludere che la sentenza impugnata è arbitraria. Conclusione da cui non è dato scostarsi nemmeno se appaiono pertinenti le puntuali osservazioni del ricorrente a proposito di determinate contraddizioni fra le dichiarazioni del teste __________ e quelle dell'istante, così come formulate in sede di interrogatorio formale. Sennonché parte di tali osservazioni concernono particolari irrilevanti della fattispecie come il taglio delle banconote consegnate in pagamento al mutuante, oppure le pattuizioni sulla restituzione del mutuo (il ricorrente fa riferimento alla versione sostenuta dall'istante in sede di procedura sommaria), questione sulla quale egli stesso non si lamenta di come il denaro gli sia stato restituito, attenendosi alla sostanza delle cose e accettando diverse modalità di accredito. Infine, può invero stupire la versione dell'istante sulle giustificazioni offerte a suo dire dalla controparte per negarle il rilascio delle ricevute relative ai due versamenti in contanti, ma non si può rimproverare al pretore di aver abusato del suo potere di apprezzamento delle prove per non aver considerato questo aspetto dell'istruttoria e ciò già perché egli –motivando la sua decisione– non ha fatto alcun riferimento all'interrogatorio formale dell'istante; al limite questo, assieme ad altri elementi dell'incarto qui ricordati potrebbero indurre a considerare il giudizio impugnato come opinabile, ma ciò non basterebbe per accertare arbitrio a carico del pretore.

                                8.     Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere respinto; tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

                                9.     La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ può essere accolta in considerazione della fondatezza della sua opposizione al gravame (art. 157 CPC), della necessità oggettiva di patrocinio, nonché della documentazione prodotta in questa sede (cfr. in particolare il certificato municipale 2 maggio 2000.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:           1.     Il ricorso per cassazione 17 marzo 2000 di __________ è respinto.

                                2.     Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 400.–, già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà a __________ l’importo di fr. 450.– a titolo di ripetibili di questa sede.

                                3.     __________ è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la sede ricorsuale, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ o.

                                4.     Intimazione a:

                                        __________

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria

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