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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00026

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·1,314 parole·~7 min·3

Riassunto

rigetto provvisorio - convenzione non omologata - rigetto definitivo - convenzione di divorzio omologata - riconoscimento di debito - assistenza giudiziaria

Testo integrale

Incarto n. 16.2000.00026

Lugano 3 maggio 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 marzo 2000 presentato da

__________ patr. Dall'avv. __________  

  Contro  

la sentenza 2 marzo 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 gennaio 2000 nei confronti di

__________ patr. Dall'avv. __________  

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dall'escusso al PE no__________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con istanza 13 gennaio 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ al PE summenzionato notificatogli per l'incasso di fr. 5'300.- oltre interessi. A valere quale titolo di rigetto per l'importo di fr. 4'300.- l'istante ha prodotto un "accordo transattivo per cessione di beni" sottoscritto dalle parti il 12 giugno 1998 con il quale -fra l'altro- il marito si impegnava a versare alla moglie l'importo di fr. 10'000.-, "che verrà soluto in ragione di 20 rate mensili da fr. 500.- cadauna, la prima volta entro il 31 luglio 1998" (doc. B). Lo stesso giorno le parti avevano sottoscritto una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio che il segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato con sentenza 23 ottobre 1998 (doc. 1 ). L'escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito, non potendo a tal fine valere l'accordo 12 giugno 1998 prodotto dall'istante, in quanto non omologato dal giudice che avrebbe invece approvato un'altra convenzione pattuita dalle parti.

                                   2.   Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza, non riconoscendo all'accordo 12 giugno 1998 la qualità di valido riconoscimento di debito.

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, non riconoscendo all'accordo transattivo 12 giugno 1998 la qualifica di valido riconoscimento di debito per il solo fatto che questo non sarebbe stato ratificato dal giudice. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Con osservazioni 27 marzo 2000 controparte postula la reiezione del ricorso, mentre non si oppone alla concessione dell'assistenza giudiziaria alla ricorrente.

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).

                                   5.   Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 21 ad art. 82 LEF). Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; DTF 105 III 44; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20; Staehelin, op.cit., n. 50 ad art. 84).

                                         Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, l'accordo transattivo in esame (doc. B), sul quale l'istante basa la propria esecuzione, costituisce valido riconoscimento di debito. Dallo stesso risulta infatti l'impegno incondizionato dell'escusso di versare all'ex moglie l'importo di complessivi fr. 10'000.-. Come risulta in modo chiaro dal testo dell'accordo (cfr. punto 7), quest'impegno di pagamento è stato assunto dall'escusso "in aggiunta a quanto pattuito nell'ambito della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio", convenzione che -come detto- è stata dalle parti sottoscritta contemporaneamente, ossia quello stesso giorno, e che il giudice ha poi omologato, apportando piccole modifiche irrilevanti nella fattispecie. Né la convenzione omologata -come sostenuto invece dall'escusso in sede di rispostapretende di annullare quella privata, avente comunque un diverso oggetto: da questo fatto e dall'esplicito riferimento della convenzione sulla cessione dei beni emerge -almeno per quanto può risultare in questa sede- il sostanziale carattere integrativo delle due pattuizioni. Dal punto di vista esecutivo, il fatto che l'accordo in esame non sia stato omologato dal giudice permette unicamente di escludere il suo carattere esecutivo e quindi l'eventuale pronuncia -su quella base- di un rigetto definitivo dell'opposizione (Staehelin, op.cit., n. 24 ad art. 80 LEF); per contro, la sua qualità di riconoscimento di debito è indipendente dalla carente omologazione del giudice (Staehelin, op.cit., n. 142 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, op.cit., § 91, n. 1). In altre parole, se è vero che in virtù dell'art. 158 n. 5 CC le convenzioni sulle conseguenze accessorie del divorzio richiedono per la loro validità l'approvazione del giudice, è altrettanto vero che una convenzione non omologata è vincolante per le parti che non possono revocarla unilateralmente (Spühler, in Comm. di Berna, art. 158 CC, N. 150). Ne discende che l'accordo 12 giugno 1998 dev'essere considerato valido riconoscimento di debito (JdT 1946 II 18): in tal senso il ricorso dev'essere accolto.

                                   6.   Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia. Abbandonata dall'istante la pretesa di fr. 1'000.-, pure oggetto dell'esecuzione, l'escusso non ha contestato neppure subordinatamente, l'importo di fr. 4'300.- quale "importo scoperto al momento del PE" (istanza, sub 2). A prescindere quindi dal computo delle rate pagate figuranti agli atti, non v'è motivo per rivedere il conteggio dell'istante e per non accogliere l'istanza nei termini proposti.

                                   7.   La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ può essere accolta in considerazione dell'esito favorevole del gravame (art. 157 CPC), della necessità oggettiva di patrocinio, nonché della documentazione prodotta in questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso per cassazione 13 marzo 2000 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 2 marzo 2000 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

                                         1. L'istanza è accolta.

                                             Di conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente   

                                             all'importo di fr. 4'300.- oltre interessi del 5% dal 1° marzo   

                                       1999, l'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UE di Lugano.

                                         2. La tassa di giustizia in fr. 120.-, da anticipare dalla parte

                                             istante, è posta a carico del convenuto il quale verserà

                                             all'istante fr. 240.- a titolo di indennità.

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, sono poste a carico di __________ il quale verserà alla ricorrente fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                  III.   __________ è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella sede ricorsuale, con il gratuito patrocinio dell'avv__________

                                 IV.   Intimazione a:

                                         __________.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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