Incarto n. 16.2000.00005
Lugano 23 marzo 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 gennaio 2000 presentato da
Comunione ereditaria fu __________ composta di
__________
contro
il decreto 27 dicembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 12 aprile 1999 da
__________
con la quale gli istanti hanno chiesto l'autorizzazione a depositare la pigione relativa al
loro contratto di locazione, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che il 15 giugno 1993 __________ e __________ __________ hanno sottoscritto con __________ __________ un contratto di locazione -annotato a Registro fondiario per la durata di 10 anni (doc. B)- avente per oggetto una casa di proprietà di quest'ultima nel Comune di __________ (doc. A);
che a seguito del decesso di __________ __________, avvenuto il 21 marzo 1998 (doc. F), tra i conduttori e gli eredi della defunta -__________ __________ e la __________ __________ __________ - sono sorte contestazioni in merito al diritto di proprietà sulla casa oggetto del contratto di locazione, avendo la defunta a suo tempo manifestato l'intenzione di farne donazione ai conduttori (doc. D e E), intenzione in seguito revocata a favore degli eredi (doc. G e I);
che a dipendenza di quest'incertezza circa l'identità del proprietario dell'immobile oggetto del contratto di locazione, quindi dell'avente diritto alle pigioni, con istanza 12 aprile 1999 __________ e __________ __________ hanno chiesto di poter depositare la pigione dal mese di aprile 1999 e sino a definizione della questione, domanda alla quale i convenuti __________ __________ e la __________ __________ __________ si sono opposti;
che con il querelato giudizio il segretario assessore del Distretto di __________, sezione 4, accertata preliminarmente la propria competenza territoriale e materiale (contestata dai convenuti) a pronunciarsi sulla domanda di deposito della pigione formulata dagli istanti sulla base dell'art. 96 CO, ritenuta la richiesta fondata non essendo chiara l'identità del proprietario dell'ente locato e risultando tuttora iscritta a registro fondiario la defunta __________ __________, ha ordinato il deposito delle pigioni presso l'Ufficio di conciliazione di __________ a far tempo dal mese di aprile 1999 e sino a definizione della proprietà dell'immobile;
che con ricorso per cassazione 10 gennaio 2000 __________ __________ e la __________ __________ __________ sono insorti contro il predetto giudizio sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327 CPC;
che con osservazioni 4 febbraio 2000 la controparte postula la reiezione del gravame eccependo innanzitutto la tardività e l'irricevibilità;
che l'azione promossa dagli istanti sulla base dell'art. 96 CO, disposto che contiene un esplicito rinvio all'art. 92 CO, è trattata in base agli art. 376 segg. CPC (Dei procedimenti cautelari) ai quali rinvia l'art. 458 cpv. 1 CPC, concernente proprio il deposito di denaro, di merci o di oggetti ai sensi degli art. 92 e 93 CO;
che l'impugnazione di decisioni cautelari avviene sempre - indipendentemente dal valore della lite- nella forma dell'appello (art. 382 CPC);
che pertanto il ricorso per cassazione presentato dai convenuti è inammissibile;
che comunque, a prescindere dalla forma scelta, l'impugnazione deve essere considerata tardiva;
che infatti la procedura per l'adozione di provvedimenti cautelari è retta dal rito sommario con la conseguenza che il termine per l'appello è ridotto a 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 382, m. 5);
che in concreto, per stessa ammissione dei ricorrenti, il decreto dedotto in cassazione è loro pervenuto il 28 dicembre 1999, mentre il ricorso è stato spedito solo il 10 gennaio 2000 (data del timbro postale), ossia oltre il termine di legge.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 10 gennaio 2000 di __________ __________ e __________ __________ __________ è irricevibile.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.b) spese fr. 50.fr. 250.già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l'obbligo pure solidale di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria