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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00005

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·731 parole·~4 min·4

Riassunto

locazione - deposito pigione per incertezza circa l'identità del locatore - deposito pigione deciso secondo la procedura cautelare - decreto cautelare impugnabile solo con appello nei 10 giorni - ricorso per cassazione inammissibile

Testo integrale

Incarto n. 16.2000.00005

Lugano 23 marzo 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 gennaio 2000 presentato da

     Comunione ereditaria fu __________ composta di

__________  

  contro  

il decreto 27 dicembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 12 aprile 1999 da

__________  

con la quale gli istanti hanno chiesto l'autorizzazione a depositare la pigione relativa al

loro contratto di locazione, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che il 15 giugno 1993 __________ e __________ __________ hanno sottoscritto con __________ __________ un contratto di locazione -annotato a Registro fondiario per la durata di 10 anni (doc. B)- avente per oggetto una casa di proprietà di quest'ultima nel Comune di __________ (doc. A);

                                         che a seguito del decesso di __________ __________, avvenuto il 21 marzo 1998 (doc. F), tra i conduttori e gli eredi della defunta -__________ __________ e la __________ __________ __________ - sono sorte contestazioni in merito al diritto di proprietà sulla casa oggetto del contratto di locazione, avendo la defunta a suo tempo manifestato l'intenzione di farne donazione ai conduttori (doc. D e E), intenzione in seguito revocata a favore degli eredi (doc. G e I);

                                         che a dipendenza di quest'incertezza circa l'identità del proprietario dell'immobile oggetto del contratto di locazione, quindi dell'avente diritto alle pigioni, con istanza 12 aprile 1999 __________ e __________ __________ hanno chiesto di poter depositare la pigione dal mese di aprile 1999 e sino a definizione della questione, domanda alla quale i convenuti __________ __________ e la __________ __________ __________ si sono opposti;

                                         che con il querelato giudizio il segretario assessore del Distretto di __________, sezione 4, accertata preliminarmente la propria competenza territoriale e materiale (contestata dai convenuti) a pronunciarsi sulla domanda di deposito della pigione formulata dagli istanti sulla base dell'art. 96 CO, ritenuta la richiesta fondata non essendo chiara l'identità del proprietario dell'ente locato e risultando tuttora iscritta a registro fondiario la defunta __________ __________, ha ordinato il deposito delle pigioni presso l'Ufficio di conciliazione di __________ a far tempo dal mese di aprile 1999 e sino a definizione della proprietà dell'immobile;

                                         che con ricorso per cassazione 10 gennaio 2000 __________ __________ e la __________ __________ __________ sono insorti contro il predetto giudizio sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327 CPC;

                                         che con osservazioni 4 febbraio 2000 la controparte postula la  reiezione del gravame eccependo innanzitutto la tardività e l'irricevibilità;

                                         che l'azione promossa dagli istanti sulla base dell'art. 96 CO, disposto che contiene un esplicito rinvio all'art. 92 CO, è trattata in base agli art. 376 segg. CPC (Dei procedimenti cautelari) ai quali rinvia l'art. 458 cpv. 1 CPC, concernente proprio il deposito di denaro, di merci o di oggetti ai sensi degli art. 92 e 93 CO;

                                         che l'impugnazione di decisioni cautelari avviene sempre - indipendentemente dal valore della lite- nella forma dell'appello (art. 382 CPC);

                                         che pertanto il ricorso per cassazione presentato dai convenuti è  inammissibile;

                                         che comunque, a prescindere dalla forma scelta, l'impugnazione deve essere considerata tardiva;

                                         che infatti la procedura per l'adozione di provvedimenti cautelari è retta dal rito sommario con la conseguenza che il termine per l'appello è ridotto a 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 382, m. 5);

                                         che in concreto, per stessa ammissione dei ricorrenti, il decreto  dedotto in cassazione è loro pervenuto il 28 dicembre 1999, mentre il ricorso è stato spedito solo il 10 gennaio 2000 (data del timbro postale), ossia oltre il termine di legge.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 10 gennaio 2000 di __________ __________ e __________ __________ __________ è irricevibile.

                                   2.   Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 200.b) spese                                                          fr.   50.fr. 250.già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l'obbligo pure solidale di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

                                    3.   Intimazione a:

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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