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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.1999.00131

31 ottobre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·934 parole·~5 min·5

Riassunto

rigetto definitivo - decisione di multa Ufficio di tassazione - validità del PE

Testo integrale

Incarto n. 16.1999.00131

Lugano 2 marzo 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 dicembre 1999 presentato da

__________ (rappr. dall’__________)  

contro  

il decreto di stralcio 11 novembre 199 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 settembre 1999 nei confronti di

__________  

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

                                          che con istanza 17 settembre 1999 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 50.–, corrispondenti alla multa disciplinare inflitta a quest'ultimo con risoluzione 12 marzo 1998 dell'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-campagna, passata in giudicato, oltre alla tassa di diffida di fr. 30.e alle spese esecutive di fr. 17.-;

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli ritenendo perento il PE per decorrenza del termine di un anno dalla sua emissione;

                                          che con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo estinta l'esecuzione per decorrenza del termine annuale di perenzione di cui all'art. 88 cpv. 2 LEF;

                                          che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

                                          che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

                                          che controversa nel caso concreto è la validità del PE no. __________, emesso dall'UE di Lugano il 25 settembre 1998 e notificato all'escusso il 29 settembre 1998;

                                          che il diritto del creditore di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto, ma se è stata interposta opposizione, questo termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88 cpv. 2 LEF);

                                          che per procedura giudiziaria o amministrativa s'intende anche una causa di rigetto dell'opposizione (CCC 20 gennaio 2000 in re P. / T. SA, consid. 3);

                                         che in concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'istante -in data 17 settembre 1999- ha tempestivamente inoltrato la domanda di rigetto dell'opposizione, ossia entro il menzionato termine annuale decorrente dalla notifica del precetto avvenuta il 29 settembre 1998;

                                         che il giudice di pace avrebbe quindi dovuto alla decisione sulla domanda di rigetto definitivo dell'opposizione;

                                          che la risoluzione di multa 12 marzo 1998 (conseguente alla mancata presentazione della dichiarazione d'imposta) sulla quale l'istante ha basato la propria domanda di rigetto, è un valido titolo esecutivo relativamente all'importo di fr. 50.- in virtù dei combinati art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF, 28 LALEF e 257 LT, mentre per la tassa di diffida di fr. 30.- l'istante non ha prodotto alcunché che possa valere come diffida ai sensi dell'art. 198 cpv. 4 LT e quindi come titolo esecutivo in relazione a questo importo;

                                          che per contro nulla osta al rigetto dell'esecuzione per le spese esecutive, dovute dall'escusso in virtù dell'art. 68 LEF;

                                          che di fronte a un valido titolo esecutivo il giudice deve rigettare l’opposizione a meno che l’escusso provi mediante documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF), eccezioni che in concreto l'escusso non ha neppure ventilato in quanto assente dal contraddittorio;

                                          che le giustificazioni dallo stesso addotte nello scritto 19 ottobre 1999, a prescindere dalla loro ricevibilità, non sono atte ad inficiare la validità del titolo o a giustificare l'opposizione al medesimo;

                                          che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che -per una parte del credito posto in esecuzione - ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione del diritto materiale da parte del primo giudice, deve essere accolto;

                                          che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere la controversia con il conseguente parziale accoglimento dell'istanza;

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese la OTLEF

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 19 novembre 1999 dello __________ è parzialmente accolto.

                                          Di conseguenza il decreto di stralcio 11 novembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

1.   L’istanza è parzialmente accolta.

      Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano limitatamente all'importo di fr. 50.- e alle spese esecutive.                  

2.   La tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 20.– sono poste a carico del convenuto per 2/3 e per il rimanente a carico dell'istante.

                                 II.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

                                III.      Intimazione a:               

                                          – __________             

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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