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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.01.2000 16.1999.00126

13 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile·HTML·2,040 parole·~10 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 16.1999.00126

Lugano 13 gennaio 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi, Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 1999 presentato da

__________ rappr. da: avv. __________  

  contro  

la sentenza 14 ottobre 1999 della Pretura  nella causa promossa con istanza 14 gennaio 1997 da

__________ rappr. __________  

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5'748.90 quale salario impagato e tredicesima mensilità a liquidazione di un contratto di lavoro;

domanda che la convenuta ha integralmente contestato e che il pretore ha accolto limitatamente a fr. 4'756.30 oltre interessi e spese esecutive;

richiamata la decisione del presidente della Camera che ha concesso effetto sospensivo al ricorso;

lette le osservazioni 10 dicembre 1999 dell'istante;

esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   L'istante è stato assunto dalla convenuta come cameriere presso l'osteria __________ di __________ a far data dal 20 maggio 1994. Il rapporto di lavoro è stato interrotto sulla base di uno scritto 15 ottobre 1995 della convenuta, destinato a tutti i dipendenti del ristorante, con cui veniva loro reso noto: che il ristorante avrebbe chiuso i battenti il successivo 22 ottobre 1995 alle ore 24.00, che tutti i contratti di lavoro erano disdetti per il 30 ottobre 1995 o comunque per la prima data utile, che tali decisioni volevano evitare il rischio "di continuare a farvi lavorare senza poter essere in grado di assicurare i salari dei prossimi mesi" e che, oltre le giornate da dedicare alla pulizia dei locali, i rimanenti giorni di ottobre sarebbero stati considerati come vacanze (doc. C).

                                   2.   Con l'istanza in esame il lavoratore ha chiesto il pagamento del salario del mese di novembre 1995, nonché la tredicesima mensilità pro rata poiché la disdetta per la fine di ottobre non rispetta i termini contrattuali. A questa richiesta la convenuta ha opposto la circostanza di aver offerto all'istante -senza successo- di lavorare fino a fine anno a stipendio pieno. In subordine ha sostenuto che l'istanza non tiene conto delle deduzioni di legge da apportare al salario lordo richiesto in pagamento.

                                   3.   Il pretore, constatato che la disdetta in esame rappresenta disdetta ordinaria, ciò che conferisce al lavoratore il diritto al salario fino alla fine del contratto, ha concluso che l'istante ha diritto a percepire unicamente somme al netto dei contributi sociali: AVS, AI, IPG, AD, AINF e cassa pensione; dedotti i rispettivi importi, nonché una percentuale del 6,9% a titolo di imposte alla fonte, fr. 100.- pari all'indennità per vestiario non giustificata e fr. 176.per vitto, ha riconosciuto il credito per il salario di novembre e per la tredicesima mensilità nella misura complessiva di fr. 4'756.30.

                                   4.   La ricorrente, dopo aver ammesso il licenziamento dell'istante per il 31 ottobre 1995, rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto che, consegnata la lettera di disdetta 15 ottobre, essa aveva poi proposto alla controparte -per bocca del suo amministratore avv. __________- la continuazione del rapporto di lavoro fino alla fine del 1995 a stipendio pieno, garantito personalmente da quegli: il rifiuto di tale offerta priverebbe il lavoratore del diritto di conseguire il salario per i mesi in cui non ha prestato la sua opera. Riconosce per contro un suo credito di fr. 2'070.60 come quota parte della tredicesima mensilità. A sostegno della sua tesi si fonda sulle testimonianze assunte in causa. Considera inoltre errata la conclusione del pretore laddove ritiene comunque impossibile una prestazione lavorativa dell'istante a dipendenza della chiusura del ristorante, poiché tale chiusura era semmai proprio dovuta al rifiuto del lavoratore e dei suoi colleghi di occuparsi dell'esercizio pubblico per altri due mesi.

                                         Con le osservazioni al ricorso l'istante chiede in sostanza che venga integralmente confermata la sentenza pretorile.

                                   5.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto sostanziale o formale, oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista. L'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragioni oggettive e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316, consid. 4).

                                   6.   La vertenza non concerne i termini ordinari di disdetta, né in sé il diritto originario dell'istante a essere retribuito fino alla fine di novembre 1995, tant'è che la ricorrente, nel suo scritto di risposta all'istante di data 26 ottobre, così si esprimeva: "E' ammesso che il termine di disdetta avrebbe dovuto essere, in base al contratto collettivo, quello indicato nel suo scritto 18.10.1995" (doc. E), ossia il 30 novembre 1995 (doc. D). La contestazione riguarda invece il preteso inadempimento da parte del lavoratore relativamente alla prestazione di attività lavorativa durante quell'ultimo mese. Premessa dell'inadempimento è però l'esistenza di un contratto valido (Rehbinder M., in Comm. di Berna, 1985, art. 321e CO, N. 2). Orbene, al proposito, risulta univocamente dalle prove che, per una ragione o per l'altra, la ricorrente ha inteso effettivamente disdire il contratto di lavoro per la fine del mese di ottobre, così come ha fatto con lo scritto 15 ottobre, e che solo successivamente -come ammette essa stessa- ha preteso ridiscutere la situazione con l'istante, almeno per quanto riguarda un'eventuale ripresa dell'attività per altri due mesi. In particolare risulta che due sono state le offerte: una formulata prima della disdetta e caratterizzata dalla riduzione dello stipendio all' 80% (risposta, p. 3), la seconda, presentata immediatamente dopo la disdetta, per uno stipendio invariato (teste __________). Sennonché, la disdetta di un contratto di lavoro è un'espressione di volontà unilaterale che pone fine a quel rapporto di durata con effetto immediato o a termine. Inoltre, il diritto alla disdetta è un diritto formatore, così che con la notifica di quell'atto al destinatario esso diventa irrevocabile (Rehbinder M., in Comm. di Berna, 1992, art. 335 CO, N. 1 e 3). Nel caso concreto non v'è dubbio sulla validità della disdetta e sulla sua irrevocabilità dal momento che lo scritto 15 ottobre è stato consegnato all'istante (teste __________); né vi erano motivi oggettivi per dubitare della serietà di quella comunicazione, né la ricorrente pretende alcunché di diverso.

                                         Della disdetta valida va ancora verificata la sua efficacia: al proposito è pacifico che il contratto non avrebbe potuto prendere fine prima del 30 novembre 1995. In tal caso, salvo diversa pattuizione fra le parti, la disdetta data per un termine errato non decade, ma sarà efficace soltanto per il termine previsto dal contratto o dalla legge (Rehbinder, Comm. cit., art. 335 CO, N. 15). Se ne deve dedurre che in concreto la disdetta 15 ottobre ha interrotto il rapporto lavorativo non per la fine dello stesso mese, ma per la fine del mese successivo. Su questa base l'istante non aveva motivo per rifiutare la sua attività lavorativa in favore della datrice di lavoro. Egli, ritenendosi vincolato al contratto oltre il 31 ottobre, avrebbe dovuto dimostrare la sua disponibilità a prestare personalmente la sua opera al momento richiesto, presso l'esercizio pubblico della controparte. Solo a queste condizioni può infatti essere presa in considerazione l'ipotesi della mora della datrice di lavoro nell'accettazione della prestazione lavorativa (Rehbinder, Comm. cit., art. 324 CO, N. 11 e 12). Inoltre, a dipendenza delle difficoltà probatorie normalmente legate a una simile situazione, la dottrina suggerisce che il lavoratore si cauteli, esprimendo in forma scritta la sua volontà di offrire la sua prestazione, salvo correre il rischio che la sua posizione venga interpretata come un consenso alla fine prematura del rapporto contrattuale (Rehbinder, ibidem, N. 13). In concreto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'istante ha effettivamente preteso di poter continuare a "svolgere la sua regolare attività sino al termine di disdetta, ossia per il 30.11.1995" (doc. D). Presa di posizione cui la convenuta non ha dato seguito, ribadendo anzi la sua volontà di chiudere il rapporto di lavoro "definitivamente" per la fine di ottobre, preso comunque atto come il lavoratore, così come due colleghi, non avesse accettato di discutere la continuazione del rapporto di lavoro fino al 30 novembre, "in assenza di precise garanzie di poter continuare almeno nel prossimo anno l'attività" (doc. E). Ma questa dichiarazione, assieme all'esposto sui motivi della disdetta che rendeva oggettivamente chiara la volontà della convenuta di chiudere l'esercizio pubblico per la fine di ottobre, dando persino disposizioni al personale per la riconsegna dei locali e promettendo che nel corso del mese di novembre, calcolati gli eventuali crediti per salari, essa avrebbe comunicato ai dipendenti "se e quando la società sarà in grado di provvedere al relativo pagamento" (doc. C), offrono un quadro tale della situazione da rendere superflua la dichiarazione del lavoratore. L'adempimento del suo obbligo alle prestazioni contrattuali non era infatti più necessario poiché, già al momento della disdetta, gli è noto che la datrice di lavoro non l'avrebbe soddisfatto, cessando l'attività (Rep 1994, 354). In altre parole, la decisione di chiusura del ristorante, fondata su serie ragioni d'ordine finanziario e confermata nei fatti dal licenziamento contemporaneo di tutto il personale dell'esercizio pubblico, rappresenta un caso di mora del datore di lavoro che giustifica l'applicazione dell'art. 324 cpv. 1 CO e il riconoscimento in favore del lavoratore del diritto al salario senza prestazione di lavoro (Rehbinder, Comm. cit., art. 324 CO, N 15).

                                   7.   Un'ulteriore censura specifica della ricorrente concerne la lettura operata dal primo giudice della testimonianza __________ in merito all'esistenza di una seconda offerta di lavoro a stipendio pieno. Al proposito è vero che la sentenza impugnata nega la prova di questo fatto; tuttavia tale interpretazione della testimonianza non appare determinante ai fini del giudizio per i motivi testé esposti. Né appare rilevante l'argomento ricorsuale secondo cui la convenuta afferma di essere stata costretta a terminare l'attività dall'atteggiamento negativo di taluni dipendenti fra i quali l'istante che non hanno accolto la sua offerta di continuazione dell'attività lavorativa. Dimentica tuttavia che tale trattativa è stata intavolata dopo la disdetta del contratto di lavoro e soprattutto dopo che il lavoratore aveva preso atto della decisione di controparte di chiudere il ristorante (decisione, come già detto, ribadita anche dopo la diffida dell'istante): essa rappresentava pertanto una negoziazione estranea al rapporto di lavoro corrente, almeno per il motivo che le premesse per la riapertura dell'esercizio pubblico, ipotizzate dall'amministratore, avrebbero ancora dovuto trovare pratica conferma nel giro di pochi giorni, mentre non v'è prova che fossero già date a quel momento. Si ricorda in particolare la necessità di disporre immediatamente di un cuoco, tenuto conto che la riassunzione di __________ non entrava in linea di conto (teste __________), mentre non esistevano garanzie per superare le difficoltà finanziarie che avevano portato a quella situazione, oltre la promessa dell'avv. __________ di garantire personalmente il pagamento dei salari, rimasta allo stadio di puro parlato. Né si può far carico al solo istante di non aver collaborato in vista della continuazione per qualche tempo dell'attività commerciale, dal momento che, oltre le prestazioni di un cuoco, era necessaria la disponibilità di un numero sufficiente di persone per poter gestire il ristorante: ciò su cui oggettivamente la convenuta non ha dimostrato di poter contare.

                                   8.   Il ricorso che non ha dimostrato l'esistenza di motivi di cassazione dev'essere respinto. La parte soccombente è di conseguenza tenuta a versare a controparte indennità ripetibili per questa sede (art. 417 lett. e CPC).

Per questi motivi,

richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la TOA

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 25 ottobre 1999 di __________ è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia. La ricorrente verserà a __________ la somma di fr. 200.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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