Incarto n. 16.1999.00108
Lugano 20 gennaio 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 1999 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________
Contro
la sentenza 5 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1997 da
__________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 980.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 30 ottobre 1997 __________ ha convenuto in giudizio il suo vicino di casa __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 980.corrispondenti alle spese sostenute per la potatura della siepe del convenuto che fuoriusciva sulla sua proprietà. Il convenuto, durante il contraddittorio del 28 novembre 1997, si è opposto alla pretesa avversaria, contestando che la sua siepe fuoriuscisse sul fondo dell’istante e osservando che la fattura del giardiniere non è intestata a lui.
Ricitate le parti in seguito all'annullamento della sentenza 5 marzo 1998 da parte di questa Camera, il convenuto ha completato le sue allegazioni eccependo la prescrizione del credito posto a giudizio poiché è trascorso più di un anno fra la notifica di quella sentenza e la continuazione della causa.
2. Con il querelato giudizio il primo giudice, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovata la pretesa di parte istante, in particolare la legittimità dell’intervento di potatura della siepe del convenuto a dipendenza dell'inazione di quest'ultimo ai due solleciti che l'istante gli ha notificato.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il giudizio del giudice di pace, postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto provato che la sua siepe fuoriuscisse sul fondo dell'istante rispettivamente il diritto di quest'ultimo di procedere alla sua potatura. Rimprovera inoltre al primo giudice di non aver ritenuto prescritta la pretesa e di non essersi pronunciato sulla contestazione relativa all'ammontare della fattura.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
5. Secondo l'art. 139 cpv.1 LAC nessuno può piantare né mantenere siepi vive se non alla distanza di cinquanta centimetri dal fondo vicino. Le siepi vive devono essere tagliate e rimondate ogni anno, al fine di garantire il mantenimento della distanza prescritta (art. 140 cpv. 1 LAC). Se ciò non viene eseguito dal proprietario, il vicino può, dopo un avviso anche privato, farlo a di lui spese (art. 140 cpv. 2 LAC).
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ne pretende l’esistenza (Kummer, in Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Sulla base di questo principio fondamentale che regola l'onere della prova, a fronte della chiara contestazione del convenuto, spettava all'istante provare che la siepe di quest'ultimo, crescendo, non manteneva la distanza prescritta. Sennonché, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le uniche prove addotte dall'istante, ovvero quelle documentali e fotografiche, non permettono di evidenziare una situazione illecita a carico del convenuto che invece avrebbe potuto essere facilmente oggetto di tempestiva constatazione nella forma di testimonianze o di una prova a futura memoria.
6. Analoghe considerazioni valgono per la contestazione relativa all'ammontare della fattura che il convenuto ritiene eccessiva rispetto al lavoro effettuato. Non avendo risposto a tale quesito il giudice di pace potrebbe essere caduto in errore una seconda volta, a meno che la contestazione non debba essere considerata tardiva poiché formulata per la prima volta solo nel corso della seconda udienza: ma, tant'è poiché la sentenza dev'essere annullata già per quanto esposto al considerando precedente.
7. Il primo giudice ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che al credito dell'istante si applichi il termine di cinque anni. Così facendo il giudice di pace ha applicato erroneamente il diritto sostanziale; infatti, a prescindere dal fatto che l'istante non ha contestato l'eccezione formulata dal convenuto, dev'essere accolta la tesi ricorsuale secondo cui alla pretesa di risarcimento in esame è applicabile il termine di prescrizione annuale, trattandosi di un credito sorto nell'ambito extracontrattuale. Poco importa che la base legale si trovi nel diritto cantonale: la natura della pretesa infatti è identica a quella prevista dalla norma generale del diritto federale sulla responsabilità del proprietario di un fondo, titolare del diritto di chiedere la cessazione di una molestia, o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno (art. 679 CC). Anche in quell'ambito e per la stessa ragione qui esposta il termine di prescrizione per le pretese risarcitorie è quello annuale (Meier-Hayoz, in Comm di Berna, 1965, art. 679 CC, N. 145). Sull'applicazione dell'art. 138 CO e sul superamento del termine annuale a contare dalla sentenza di questa Camera e fino alla ripresa del processo (il 13 settembre 1999) non v'è dubbio di sorta.
8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato i titoli di cassazione invocati con particolare riferimento all'arbitraria valutazione delle prove e all'errata applicazione di diritto sostanziale, dev'essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, con la conseguente reiezione dell'istanza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 25 ottobre 1999 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 ottobre 1999 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 40.- già
anticipate dall'istante rimangono a suo carico con l'obbligo di
rifondere alla controparte un'indennità di fr. 60.-.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.b) spese fr. 20.fr. 100.già anticipate dal ricorrente sono poste a carico di __________ il quale rifonderà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria