Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.10.2025 16.2024.31

1 ottobre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·3,684 parole·~18 min·6

Riassunto

Contratto d'appalto: mercede - fattura dettagliata - onere di allegazione e di contestazione

Testo integrale

Incarto n. 16.2024.31

Lugano, 1° ottobre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente

cancelliera:

Jurissevich

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo del 2 ottobre 2024 presentato da

RE 1  (rappresentato da L )  

contro la decisione emessa il 17 settembre 2024 dalla Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa SE.2023.1 (appalto) promossa con petizione dell'8 febbraio 2023 nei confronti di  

 CO 1   

Ritenuto

in fatto:                   A.   ll 26 gennaio 2017 CO 1 ha incaricato L__________, titolare dell'omonimo garage a R__________, di riparare un guasto della sua automobile __________. Sostituito un pezzo, il 27 gennaio 2017 l'automobile le è stata riconsegnata. Il 31 gennaio successivo la vettura è rimasta in panne a M__________ e L__________, oltre a occuparsi di riportare il veicolo alla propria officina per la riparazione, le ha fornito un'auto di cortesia. Dopo un ulteriore intervento, il 3 febbraio 2017 CO 1 è rientrata in possesso del suo veicolo, il quale però il 6 febbraio successivo è rimasto di nuovo in panne. Trasportato una volta ancora alla stessa officina, la proprietaria ha poi deciso di non fare effettuare ulteriori lavori al veicolo, di venderlo nello stato in cui si trovava e di acquistarne un altro.

                                  B.   Per le sue prestazioni, il 20 febbraio 2017 L__________ ha trasmesso una fattura di complessivi fr. 1'077.55 a CO 1, la quale il 4 marzo 2017 l'ha contestata sostenendo che il lavaggio della vettura da lei ordinato era stato mal eseguito, che le altre prestazioni indicate nella fattura erano state effettuate senza il suo permesso e non erano nemmeno servite a risolvere il problema alla sua automobile. Per quanto riguarda il primo intervento, la committente ha fatto valere che la sostituzione di un tubo era “talmente poco giustificabile” da non figurare nella fattura e che L__________ aveva riconosciuto il suo errore, tant'è vero che era venuto di propria iniziativa a recuperare l'automobile fermatasi a M__________.

                                         L'8 marzo 2017 L__________ le ha risposto di non avere indicato nella fattura il tubo sostituito soltanto per una svista mentre l'intervento di recupero del veicolo voleva essere un gesto di cortesia ma se avesse continuato a ritenere ch’egli aveva così riconosciuto un proprio errore, le sarebbe stato fatturato. Il 10 marzo 2017 CO 1 ha chiesto a L__________ un risarcimento per “i danni causatile per la cattiva esecuzione dei lavori di ricerca del danno” di fr. 1'200.–, segnatamente fr. 500.– per “lavori inutili”, fr. 180.– per “auto di cortesia”, fr. 20.– per “pulizia auto mal eseguita” e fr. 500.– per “danni per disagi privati e di lavoro causati”.

                                         Il 20 marzo 2017 L__________ ha emesso una seconda fattura di fr. 1'266.85, identica alla precedente con l'aggiunta di due prestazioni (“tubo” fr. 59.90 più IVA e “dépannage M__________” fr. 150.– più IVA) e la riduzione dell'importo per il lavaggio della vettura (fr. 18.52 più IVA). La fattura non è stata pagata.

                                         Il 27 marzo 2017 il garagista ha comunicato a CO 1 di riconoscere le sue pretese di fr. 1'200.– limitatamente a fr. 20.– per l'importo dovuto per il lavaggio dell'automobile. Per un'eventuale notifica alla sua assicurazione l'ha invitata a fornirgli i giustificativi delle sue richieste risarcitorie per “lavori inutili” e “danni per disagi privati e di lavoro”.

                                  C.   L'8 giugno 2017 L__________ ha fatto notificare alla controparte il precetto esecutivo n. __________73 dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 1'266.85 più interessi del 5% dal 20 aprile 2017, indicando quale causa del credito la “Fattura 411290 del 20.03.2017”, cui l'escussa ha interposto opposizione. 

                                 D.   Il 30 giugno 2017 CO 1 ha fatto notificare a L__________ il precetto esecutivo n. __________55 dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 1'200.– più interessi del 5% dal 10 marzo 2017, indicando quale causa del credito la “Fattura del 10.03.2017”, cui l'escusso ha interposto opposizione. 

                                  E.   Con istanza del 14 luglio 2017 L__________ ha convenuto CO 1 davanti alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione del precetto esecutivo n. __________73 dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno. Il Giudice di pace supplente ha convertito la domanda in un'istanza di conciliazione. All'udienza di conciliazione del 16 novem­bre 2017 l'istan­te ha chiesto l'emanazione di una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC mentre la convenuta, non avendo ricevuto la citazione all'udienza, non è comparsa. Con decisione non motivata del 7 marzo 2018 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza, condannando la convenuta a pagare all'istante fr. 1'266.85 oltre spese e interessi e ponendo le spese processuali di fr. 175.– a carico della convenuta. Il 19 marzo 2018 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace supplente la motivazione della decisione. Il Giudice di pace supplente ha rifiutato di dare seguito alla richiesta, ritenendola tardiva (inc. CM.2017.21).

                                  F.   Un'istanza presentata il 31 agosto 2018 da L__________ volta a ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 1'200.– fatto valere da CO 1 e che sia ordinato all'Ufficio d'esecuzione di Locarno di annullare l'esecuzione n. 2415655 è stata accolta con decisione del 6 febbraio 2019 dal Giudice di pace supplente (inc. CM.2018.52).

                                  G.   Il 31 maggio 2019 L__________ ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________35 per l'incasso di fr. 1'266.85 più interessi del 5% dal 20 aprile 2017, indicando quale titolo del credito la “decisione Giudice di pace supplente del circolo della Navegna, inc. CM.2017.21 del 07.03.2018”, e di fr. 175.– più  interessi del 5% dal 7 marzo 2018 per “tasse e spese”, cui l'escussa ha interposto opposizione. Un'istanza introdotta il 27 luglio 2019 da L__________ volta al rigetto definitivo dell'opposizione è stata dapprima accolta con decisione del 23 gennaio 2020 dal Giudice di pace supplente (inc. SO.2019.68) e, in seguito al reclamo interposto il 29 gennaio 2020 da CO 1, respinta con sentenza del 20 luglio 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, la quale ha considerato in particolare che la richiesta di motivare la decisione del 7 marzo 2018 era tempestiva, sicché questa decisione non era esecutiva e non costituiva un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. 14.2020.11).

                                  H.   Il 5 marzo 2021 il Giudice di pace supplente ha quindi notificato alle parti la motivazione della sua decisione del 7 marzo 2018 (CM.2017.21). Adita con reclamo del 19 marzo 2021 da CO 1, con sentenza del 14 marzo 2022 questa Camera ha annullato la decisione e rinviato gli atti all'autorità di conciliazione affinché riconvocasse le parti all'udienza di conciliazione (inc. 16.2021.15). Nel frattempo, il 1° settembre 2021 è stata iscritta a registro di commercio la società RE 1, la quale ha assunto gli attivi e i passivi dell'impresa individuale Garage L__________.

                                    I.   Ripristinata la litispendenza davanti al Giudice di pace supplente, il 3 agosto 2022 la convenuta ha presentato un'istanza di ricusa nei confronti di quest'ultimo, la quale è stata accolta con sentenza del 23 settembre 2022 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno Campagna. La causa è stata quindi affidata alla Giudice di pace titolare, la quale constatata l'impossibilità di conciliare all'udienza di conciliazione del 28 luglio 2022, ha rilasciato l'autorizzazione ad agire al RE 1 e posto a suo carico le spese processuali di fr. 175.– (inc. CM.2017.21).

                                  L.   Con petizione dell'8 febbraio 2023 il RE 1 si è rivolto alla medesima Giudice di pace, chiedendole di condan­nare CO 1 al pagamento di fr. 1'266.85 oltre inte­ressi al 5% dal 20 aprile 2017 e di rigettare in via definitiva l'opposi­zione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________35 dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno. Nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2023 CO 1 ha chiesto in via principale di dichiarare che “il debito è inesistente” e, in via subordinata, che “il dare e avere fra le parti liquidato per compensazione” sostenendo segnatamente che l'impossibilità di utilizzare la sua auto il 31 gennaio e il 6 febbraio 2017 le ha impedito di svolgere la sua attività lavorativa causandole un danno di fr. 1'100.–. La convenuta ha chiesto, inoltre, di ordinare all'Ufficio d'esecuzione di Locarno la cancellazione del citato precetto esecutivo. Con la replica del 5 marzo 2023 e con la duplica del 21 marzo 2023 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. All'udienza delle prime arringhe del 3 maggio 2023 le parti hanno confermato le rispettive domande. L'istruttoria, limitata al richiamo di tutti i fascicoli delle procedure tra le parti, è stata chiusa seduta stante. In coda all'udienza sono seguite le arringhe finali in cui le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista.

                                         Statuendo con decisione del 17 settembre 2024 la Giudice di pace ha respinto la petizione. Non sono state riscosse spese processuali né asse­gnate “ripetibili o un'indennità”.

                                  M.   Contro la sentenza appena citata l'attore è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 ottobre 2024 in cui chiede di “rivalutare il caso sotto l'aspetto finanziario” (inc. 16.2024.31). Chiamata a esprimersi, la convenuta è rimasta silente, non avendo ritirato il plico raccomandato contenente l'ordinanza con cui le è stato assegnato un termine per formulare osservazioni.

                                  N.   Con reclamo del 14 ottobre 2024 anche CO 1 ha impugnato presso questa Camera la predetta decisione, dolendosi della mancata asse­gnazione di un'indennità d'inconvenienza. Con decisione del 6 novembre 2024 il reclamo è stato respinto (inc. 16.2024.41).

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10'000.–, con reclamo a questa Camera en­tro trenta giorni dalla notifica­zione (art. 321 cpv. 1 CPC).

                                         Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata all'attore il 19 settembre 2024 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98.41.910473.00003932 agli atti). Intro­dotto il 2 ottobre 2024, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Un reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in che cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio, ragione per cui non basta criticare la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 

                                   3.   Oltre alla motivazione, un reclamo, quantunque sia un rimedio cassatorio, deve contenere chiare richieste di giudizio, affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (CCR sentenza inc. 16.2021.20 del 12 ottobre 2021 consid. 3 con rinvii). Le doman­de devono essere chiare e precise, ossia enunciare esattamente quali sono le modifiche richieste.

                                         Nel caso concreto, il reclamo non adempie simili presupposti. Il divieto di formalismo eccessivo (art. 29 cpv. 1 Cost.) impone tuttavia al giudice di considerare anche delle conclusioni formalmente insufficienti quando dalla motivazione del reclamo, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, emerge senza equivoco a cosa miri il reclamante. Nel caso in esame, dalla motivazione del memoriale si evince che l'interessato vuole ottenere l'annullamento della decisione impugnata e la sua riforma nel senso di accogliere la petizione. Il reclamante nulla ha eccepito in merito alla reiezione della sua domanda di rigetto definitivo dell'opposizione, ma dagli atti risulta che l'esecuzione è stata da lui ritirata nel mese di aprile 2021 e quindi cancellata dall'Ufficio d'esecuzione di Locarno (cfr. Avviso di ritiro della domanda del 19 aprile 2021, doc. 15). Premesso ciò, il reclamo può essere vagliato nel merito.

                                   4.   Nella decisione impugnata, la Giudice di pace, qualificato il contratto sorto tra le parti d'appalto (art. 363 e segg. CO), ha ritenuto che, dopo i due primi interventi di riparazione, il 6 febbraio 2017 l'automobile della convenuta è rimasta nuovamente in panne. Con e-mail dell'8 febbraio 2017 il garage le ha quindi proposto di effettuare una pulizia del filtro antiparticolato “con prodotti speciali e un'attrezzatura specifica” ciò che comportava un costo di fr. 1'000.–, con l'indicazione che se “non dovesse funzionare” questo importo le sarebbe stato bonificato “sull'acquisto di un'auto nuova o d'occasione”. La prima giudice ha considerato inoltre che “i test diagnostici fatti prima della riparazione (…) dovrebbero permettere di eseguire la riparazione. Ciò che nella fattispecie, da quanto emerso dagli atti, non è stato possibile. Per quale motivo avrebbe dovuto chiarirlo il garage e non la parte convenuta che, visto quanto capitato, ha dimostrato l'esistenza di un difetto dell'opera. La parte attrice non ha dimostrato che gli interventi effettuati erano atti a riparare il veicolo, tanto che al terzo tentativo ha proposto un intervento senza garanzia di riuscita e con conseguente restituzione del prezzo dell'intervento sotto forma di sconto all'acquisto di un nuovo veicolo in caso di mancato successo. Ciò che la parte convenuta non ha più accettato ritenuto, in particolare la necessità di avere un veicolo per motivi professionali. L'attore non ha quindi provato di aver riparato il veicolo come da contratto sorto tra le parti”.

                                         A mente del primo giudice, la fattura di fr. 1'266.85 allestita il 20 marzo 2017 dall'attore “non è accompagnata da nessun bollettino di lavoro né ricevute per pezzi e nafta” e questa fattura pur essendo stata emessa “in sostituzione della fattura del 20.02.2017 (doc. 8) di fr. 1'077.25 a seguito della reclamazione puntuale del 4 marzo 2017 (doc. 6)”, non è stata “ulteriormente precisata, allegando i bollettini e inserendo le date degli interventi”. Inoltre, siccome con le osservazioni del 28 febbraio 2022 la convenuta ha ribadito le sue contestazioni, spettava all'attore provare “quanto aveva eseguito e quali lavori erano stati intrapresi per riparare il danno e se c'erano dei lavori indipendenti dal danno […] Ciò che non è avvenuto (art. 8 CC)”. In definitiva, la Giudice di pace ha respinto la petizione. Quanto alla domanda della convenuta volta a ottenere che sia ordinato all'Ufficio d'esecuzione di Locarno la cancellazione del precetto esecutivo, l'ha ritenuta inammissibile.

                                   5.   Il RE 1 rimprovera alla Giudice di pace di avere considerato che CO 1 non deve pagare nessuna delle prestazioni indicate nella fattura emessa il 20 marzo 2017 (doc. B), il cui tenore è il seguente:

Descrizione

Qtà

Prezzo

Importo

Test diagnosi con ausilio SDT

1.00

46.30

46.30

Lampadina anabbagliante sx

1.00

12.04

12.04

Lavaggio + pulizia interna

1.00

78.70

78.70

Nafta

1.00

18.52

18.52

Rigenerazione forzata

1.00

120.37

120.37

Smontaggio, controllo turbina e rimontaggio

1.00

120.37

120.37

Controllo inniettori, pulizia circuito iniezione e prove varie

3.10

120.37

373.15

Assistence fino al prossimo servizio (mass. 12 mesi)

1.00

26.25

26.25

Pulitore sistema iniezione

1.00

37.04

37.04

Auto di cortesia

2.00

27.78

55.56

Auto di cortesia dal 9.2.17 al 12.2.17

4.00

27.78

111.11

Tubo

1.00

55.19

55.19

Dépannage M__________

1.00

138.89

138.89

Deduzione pulizia auto

1.00

- 18.52

-18.52

31) IVA 8.0% (Vendite)               su 1018.70

91.90

40) Esente IVA                            su 0026.25

0000.00

Totale fattura

1'266.85

                                5.1   Il reclamante rileva anzitutto che siccome dai test diagnostici con ausilio SDT (Smart Diagnostic Tester) effettuati sull'automobile era risultato che il filtro antiparticolato era intasato, è stato proposto a CO 1 di effettuare una rigenerazione forzata (fr. 120.37) nonché di controllare gli iniettori e di pulire il circuito (fr. 373.15), avvertendola che se ciò non fosse bastato per risolvere il problema riscontrato al filtro antiparticolato, questo pezzo avrebbe dovuto essere sostituito. Secondo il reclamante, i lavori sopra descritti sono stati accettati “via e-mail” dalla controparte e pertanto essi devono essere retribuiti.

                                         Se non che, la Giudice di pace ha accertato che la convenuta non ha mai dato il proprio consenso ai lavori di pulizia del filtro antiparticolato propostile nell'e-mail dell'8 febbraio 2017 ma ha deciso di non effettuare ulteriori lavori e vendere l'automobile nello stato in cui si trovava. Il reclamante non dimostra che questo accertamento sarebbe manifestamente errato, ritenuto che egli si limita ad asserire che esisterebbe un'e-mail nella quale la committente avrebbe acconsentito ai lavori, ciò che però non trova alcun riscontro negli atti. Su questo punto il reclamo è dunque da respingere.

                                5.2   Il reclamante si duole poi del fatto che la Giudice di pace non ha riconosciuto nessuna retribuzione non soltanto per i lavori svolti per riparare il malfunzionamento dell'automobile ma pure per l'intervento di recupero dell'auto (fr. 138.89 più IVA), la concessione dell'auto sostitutiva (fr. 55.56 + fr. 111.11 = fr. 194.08 più IVA), la sostituzione della lampadina anabbagliante sinistra (fr. 12.04 più IVA), la stipulazione di un'assicurazione di soccorso stradale (fr. 26.25) e il lavaggio dell'automobile (fr. 78.70 - fr. 18.52 = fr. 60.18 più IVA), per complessivi fr. 463.85.

                             5.2.1   Per quanto concerne il pagamento di una fattura, l'attore può limitarsi ad allegare nella petizione il montante totale della stessa e a rinviare per i dettagli alla fattura prodotta ove il suo contenuto sia esplicito, ovvero la fattura contenga le necessarie informazioni in modo chiaro e completo, così che l'esigenza di riportarne i dettagli nell'allegato di causa non avrebbe senso. In tal caso, il rinvio alla fattura contenuto nella petizione è considerato un'allegazione sufficiente e se il convenuto non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della fattura che contesta, quest'ultima si considera ammessa e non deve essere provata. Una contestazione generica o globale non basta.

                             5.2.2   Nel caso in esame, il RE 1 ha allegato nella petizione l'importo totale di fr. 1'266.85 della fattura emessa il 20 aprile 2017 e rinviato per i dettagli alla fattura stessa annessa al memoriale (doc. B; cfr. sopra consid. 5), la quale contiene le necessarie informazioni che permettono di capire chiaramente quali fossero le prestazioni per cui è invocato il pagamento. Il rinvio si rivelava pertanto esplicito e non lasciava spazio a interpretazioni. In circostanze siffatte è indubbio che l'attore ha adempiuto il suo onere di allegazione. Le contestazioni della convenuta dovevano essere sufficientemente precise e concrete da permettere all'attore di capire quali fossero le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare.

                                         CO 1 non ha sollevato tuttavia nessuna contestazione in merito alle richieste di pagamento concernenti l'intervento di recupero dell'automobile (“Dépan­nage M__________”), la sostituzione della lampadina (Lampadina anabbagliante sx”) e la stipulazione in suo favore di un'assicurazione di soccorso stradale (“Assistence fino al prossimo servizio (mass. 12 mesi)”).

                                         La convenuta si è limitata a rilevare che L__________ “malgrado le sue evidente responsabilità” le ha fatturato l'auto di cortesia, ciò che “per cortesia, se non per correttezza, avrebbe dovuto evitare” e non le ha offerto “neppure il lavaggio e la pulizia come fanno di prassi tutti i garage e l'importo è addirittura di fr. 85.– per un'ora di lavoro di un apprendista” (osservazioni del 28 febbraio 2022, pag. 3). Se non che, il solo fatto che secondo la sua opinione l'auto sostitutiva e la pulizia del veicolo dovessero esserle concesse gratuitamente da L__________, non basata a provare che quest'ultimo si sia mai detto d'accordo a non chiederle nessuna mercede e del resto, nell'e-mail da lui inviatale l'8 febbraio 2017 risulta chiaramente che anche per queste prestazioni le sarebbe stata chiesta una remunerazione. La convenuta contesta poi in maniera del tutto generica la congruità dell'importo dovuto per la pulizia dell'auto e sembra non essersi accorta che l'importo rivendicato non è di fr. 85.– (fr. 78.70 più IVA) ma fr. 65.70 (fr. 60.18 più IVA), giacché L__________ ha riconosciuto la riduzione di fr. 20.– (fr. 18.52 più IVA) da lei chiesta il 10 marzo 2017 (cfr. consid. B). Ne segue che, in mancanza di contestazioni sufficientemente concrete e precise, le menzionate pretese dovevano reputarsi come fatti non contestati e dunque non necessitavano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). In tali circostanze, è a torto che la Giudice di pace non ha riconosciuto all'attore il diritto al pagamento di fr. 463.85. Al riguardo il reclamo è dunque fondato.

                                5.3   Da ultimo, il RE 1 si domanda come sia possibile che la decisione della Giudice di pace giunga a un esito opposto rispetto alla decisione emessa il 7 marzo 2018 e motivata il 5 marzo 2021 dal Giudice di pace supplente. Sta di fatto che, a prescindere che il reclamante non trae alcuna conclusione dall'interrogativo, a differenza della decisione qui impugnata, in quella annullata del Giudice di pace supplente (CM.2017.21), quest'ultimo aveva a torto ritenuto la convenuta ingiustamente assente all'udienza e, per il meccanismo della contumacia, tutte le allegazioni dell'attore erano state da lui considerate incontestate, compresa pure l'accettazione da parte della convenuta dei lavori di pulizia del filtro antiparticolato propostile nell'e-mail dell'8 febbraio 2017.

                                   6.   In definitiva, il reclamo si rivela parzialmente fondato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite.

                                         Ora, in via subordinata CO 1 ha chiesto di porre in compensazione all'eventuale mercede riconosciuta all'attore un suo credito di fr. 1'100.– per i danni causati da L__________ alla sua attività lavorativa (cfr. osservazioni del 28 febbraio 2023, pag. 3). La sua richiesta non può essere accolta già solo perché viola il principio della res iudica. In effetti, nel credito di fr. 1'200.– di cui con decisione del 6 febbraio 2019 il Giudice di pace supplente ha accertato l'inesistenza (inc. CM.2018.52), era inclusa anche una pretesa risarcitoria per “danni di lavoro”. Non si disconosce che la convenuta ha sostenuto di non avere potuto esprimersi davanti al Giudice di pace supplente (duplica del 21 marzo 2023, pag. 1) ma la decisione da lui emessa non può più essere rimessa in discussione essendo passata in giudicato.

                                         Visto quanto precede, la deci­sione impugnata va rifor­mata nel senso che la petizione va ac­colta limitatamente a fr. 463.85 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2017, data di per sé non contestata dalla convenuta.

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del reclamo, si giustifica di porre le spese processuali per tre quarti a carico del reclamante e per il resto a carico di CO 1. Non si pone problema d'indennità d'inconvenienza, nemmeno rivendicate.

                                         Quanto alle spese processuali di primo grado, dal momento che la Giudice di pace non le ha prelevate, non si giustifica modificare il relativo dispositivo. Non sussistono neppure motivi per assegnare un'indennità d'inconvenienza, nessuna delle parti avendo formulato una richiesta motivata in tal senso (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è così riformata:

                                    1.   La petizione è parzialmente accolta. CO 1 è condannata a pagare al RE 1 fr. 463.85 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2017.

                                    2.   (invariato)

                                   II.   Le spese del reclamo di complessivi fr. 200.–, anticipate dal Garage Domenighetti SA, restano per tre quarti a suo carico e per un quarto sono poste a carico di CO 1.

                                         Non sono assegnate indennità d'inconvenienza.

                                  III.   Notificazione a:

-   ; -   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000.–, contro la presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF è ammissibile unicamente se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

16.2024.31 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 01.10.2025 16.2024.31 — Swissrulings