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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 17.02.2025 16.2024.18

17 febbraio 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,990 parole·~10 min·2

Riassunto

Amministrazione dell'eredità: onorario dell'amministratore dell'eredità - diritto di essere sentiti

Testo integrale

Incarto n. 16.2024.18

Lugano, 17 febbraio 2025                        

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

cancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 13 maggio 2024 presentato da

                                          RE 1 e RE 2

                                          (patrocinati dall'   PA 1 )

                                          contro la decisione emessa il 30 aprile 2024 dal Pretore del Di­stretto di Lugano, sezione 4, nella causa SO.2016.3025 (provve­dimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) promossa con istanza del 5 luglio 2016 dal

                                          Municipio di __________

                                          per ottenere l'amministrazione dell'eredità lasciata da

                                          __________ R__________ (1923-2016) già domiciliato a __________

                                          e nella quale con decisione del 15 luglio 2016 il Pretore ha no­mi­nato quale amminiRitenuto

in fatto:                   A.   Il 4 luglio 2016 il Municipio di __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, invitandolo a nominare un ammi­nistratore alla successione fu __________ R__________ (1923), cittadino italiano, deceduto il 26 giugno 2016 a __________, suo ultimo domi­cilio, e proponendo in quella funzione l'avv. CO 1, già cu­ratrice generale del defunto. Con decisione del 15 luglio 2016 il Pretore, “vista la necessità di provvedere alla nomina di un am­mi­nistratore, cui tra l'altro incom­berà l'onere di condurre le neces­sa­rie ricerche e prendere tutti i provvedimenti assicurativi richie­sti dalle circostanze”, ha ordinato l'amministra­zione dell'eredità e designato in tale veste l'avv. CO 1. Le spese proces­suali di fr. 250.– sono state poste a ca­rico della successione.

                                  B.   Il 15 marzo 2022 l'amministratrice della successione ha tra­smes­so al Pretore una relazione intermedia in cui ha indicato che, quali unici eredi di __________ R__________, “parrebbero” i nipoti RE 1 e RE 2 (figli di una sorella deceduta). Il 18 marzo 2024 l'avv. CO 1 ha comunicato al Pretore che, su richie­sta degli eredi, dava “le dimissioni quale amministratrice della suc­ces­sione”, e il successivo 24 aprile gli ha trasmesso la sua nota pro­fessionale di comples­sivi fr. 8474.30 (onorario fr. 7860.40, spese fr. 1785.40, IVA fr. 613.90). Con decisione del 30 aprile 2024 il Pretore ha chiuso l'amministrazione dell'eredità (disposi­tivo n. 1), con scarico all'amministratrice e ne ha approvato inte­gralmente la nota pro­fes­sio­nale (dispositivo n. 2). Le spese pro­cessuali di fr. 600.– sono state poste a carico della successione (dispositivo n. 3).  

                                  C.   Contro la decisione appena citata RE 1 e RE 1 sono insorti il 13 maggio 2024 a questa Camera con un reclamo nel quale chiedono di annullare il dispositivo n. 2, con cui la nota professionale dell'amministratrice dell'eredità è stata approvata integralmente, e di rinviare gli atti al Pre­tore affinché, previo ri­spetto del loro diritto di essere sentiti, statuisca nuovamente. Nelle sue osservazioni del 26 luglio 2024 l'avv. CO 1 con­clude per la reiezione del reclamo, allegando tra l'altro una copia del dettaglio delle sue prestazioni da lei trasmesso il 24 aprile 2024 al Pre­tore. Con replica spontanea dell'8 agosto 2024 i recla­manti, preso atto della specifica delle prestazioni eseguite dall'am­mini­stratri­ce dell'eredità, si sono detti disposti a ricono­scerle un com­penso forfettario di al massimo fr. 3000.–. Con duplica spon­tanea del 22 agosto 2024 l'avv. CO 1 ha confermato la sua posizione.

Considerando

in diritto:                 1.   Un amministratore della successione designato – come in con­creto – a norma dell'art. 554 CC è soggetto alla vigilanza dell'au­torità, alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art. 595 cpv. 3 CC per analogia; Leu/Gabrieli in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 61 ad art. 554; Meier/ Reymond-Eniaeva in: Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 61 e 64 ad art. 554). Autorità di vigi­lanza è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 86a lett. b LAC; RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c consid. 1 con rinvio) il quale oltre a giudi­care gli atti dell'amministratore è chiamato altresì, dandosi conte­stazioni, a fissare l'onorario che spetta all'amministratore (RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c consid. 2; Leu/Gabrieli, op. cit., n. 34 ad art. 554; Emmel/Ammann in: Abt/Weibel [curatori], Praxis­kom­mentar Erb­recht, 5ª edizione, n. 32 ad art. 554 CC). La vigilanza sull'am­ministratore dell'eredità – come la vigilanza sull'esecutore testa­mentario – è un atto di volontaria giurisdizione e la procedura è disciplinata dal diritto cantonale. Se quest'ultimo dichiara applica­bile il Codice di procedura civile, si fa capo all'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio. Il diritto ticinese non prevede una procedura speciale di modo che, in concreto, si applicano così gli art. 252 segg. CPC (cfr. per l'amministrazione della suc­cessione: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2019 consid. 1 con rinvio).

                                   2.   Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni dalla noti­ficazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono invece impugnabili con re­cla­mo, sempre nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), se esse vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al Pre­tore (o al Pretore aggiunto) non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella de­cisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC e art. 319 lett. a CPC; cfr. anche I CCA sentenza inc. 11.2022.104 del 3 aprile 2024 con­sid. 2). In concreto, il Pretore non ha fissato il valore di causa nella sua decisione ma in calce alla stessa ha indicato l'appello quale rimedio giuri­dico. Per RE 1 e RE 2, invece, il va­lore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– poiché essi contestano so­lamente il dispositivo n. 2. In realtà, come si è appena visto, tale argomentazione non è deci­siva. Ad ogni modo, in prima sede la questione che si poneva ri­guardava la conclusione dell'ammini­strazione d'ufficio, causata anche dalla perdita di fiducia da parte degli eredi conosciuti. In tali circostanze il valore litigioso può con­sistere nell'ammontare della retribuzione dell'amministratore (ana­logamente per l'esecutore te­stamentario: sentenza del Tribu­nale federale 5A_395/2010 del 22 ottobre 2010 consid. 1.2.3. con rin­vio). Così, dandosi una remune­razione di fr. 8474.30, la soglia dell'appellabilità di fr. 10 000.– non può dirsi raggiunta e, di con­se­guenza, la decisione del Pretore è impugnabile con reclamo (art. 319 lett. a CPC; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.2018.76 del 27 marzo 2019 consid. 1).

                                         Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impu­gnata è per­venuta al patrocinatore dei reclamanti il 2 maggio 2024 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.41.91.2373.00315334, agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe sca­duto domenica 12 maggio 2024, salvo prorogarsi al lunedì suc­cessivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 13 maggio 2024 (cfr. timbro sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è dunque tempestivo.

                                   3.   Nella procedura di reclamo, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la documentazione allegata dai reclamanti e dall'avv. CO 1 ai rispettivi me­moriali presentati a questa Camera, che non è stata sottoposta Pretore, è dunque irricevibile.

                                   4.   I reclamanti chiedono di annullare il dispositivo n. 2 della deci­sione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore affinché, dopo avere dato loro la possibilità di esprimersi al riguardo, tassi nuo­vamente la nota d'onorario dell'amministratrice dell'eredità.

                                         a)   Ora, di principio il reclamo è un rimedio cassatorio, un recla­mante non può tuttavia limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità giudiziaria su­periore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (CCR sen­tenza inc. 16.2021.17 del 16 novembre 2021 consid. 3 con rinvii). Una richiesta di annullamento e di rinvio è ammissi­bile, in casi eccezionali, quando l'autorità giudiziaria supe­riore condividesse la posizione giuridica del ricorrente e non sarebbe in grado di statuire essa stessa sulla lite (effetto ri­formatorio: art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Ciò può essere il caso laddove sia invocata una violazione del diritto di essere sentito, sempre che il vizio non possa essere sanato davanti all'auto­rità giudiziaria superiore (CCR sentenza inc. 16.2024.6 del 22 marzo 2024 consid. 3c).

                                               In concreto, nel loro reclamo RE 1 e RE 2 si dol­gono, appunto, della violazione del loro diritto di essere sentiti, rimproverando al Pretore di non avere dato loro la possibilità di esprimersi sulla nota d'onorario e spese dell'avv. CO 1, la quale “non è stata rendicontata in alcun modo o quantomeno a loro non è stato trasmesso alcun rendiconto”, criticano l'operato dell'amministratrice dell'eredità alla quale rimproverano anche di non avere accertato correttamente i membri della comunione ereditaria ed espongono tutta una serie di motivi per i quali, a loro avviso, il compenso chiesto dall'amministratrice dell'eredità sarebbe eccessivo. Sotto que­sto profilo, il reclamo è quindi ammissibile. 

                                         b)  Premesso ciò, il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC) ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipenden­temente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 141 V 563 consid. 3; 139 I 191 consid. 3). La garanzia del diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi espri­mere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si pre­sti concretamente a influire sul giudizio (DTF 142 III 52 con­sid. 4.1.1). Spetta, infatti, alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti con­tiene degli elementi determinanti che richiedono delle os­ser­vazioni. Il diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di espri­mersi (DTF 139 I 191 consid. 3.2 con rinvii; v. anche CCR sentenza inc. 16.2016.28 dell'11 gennaio 2017 consid. 4a).

                                         c)   In concreto, il 24 aprile 2024 l'amministratrice dell'eredità ha trasmesso al Pretore la sua nota professionale di complessivi fr. 8474.30 con acclusa la specifica delle prestazioni da lei eseguite dal 16 agosto 2016 al 21 marzo 2024. Statuendo il 30 aprile seguente il Pretore ha chiuso l'amministrazione dell'eredità, ha dato scarico all'amministratrice e “tenuto conto dell'entità degli attivi della successione, avuto riguardo alle mansioni ed ai compiti da lei espletati”, ne ha approvato inte­gralmente la nota professionale. Se non che, così operando, il primo giudice ha statuito senza interpellare gli eredi, i quali pur senza essere formalmente parte al processo sono coin­volti nella procedura (sulla questione: Ammann, Erbrechtliche Sicherungsmassregeln, Zurigo/San Gallo 2024, pag. 354 e segg. in particolare pag. 367). E come tali, dandosi con­testa-zioni sull'entità dell'onorario come poi si è rivelato nel caso in esame, essi avrebbero avuto il diritto di esprimersi al riguar-do (RtiD I-2007 pag. 751 consid. 2 con rinvio; più di re­cente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 3). In siffatte circostanze, si può ritenere che il diritto di es­sere sentito dei reclamanti sia stato violato.

                                         d)  Una tale lesione non può, per altro, essere sanata nell'ambito di una procedura di reclamo, questa Camera non disponendo dello stesso potere cognitivo dell'autorità cui viene impu­tata la violazione. Ne segue che la decisione impugnata deve es­sere annullata e gli atti vanno rinviati al Pretore affinché, dopo avere dato la possibilità agli eredi di esporre la loro po­sizione, tassi nuovamente la nota professionale dell'ammini­stratrice.

                                   5.   Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soc­combenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma tenuto conto dei motivi di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri. L'avv. CO 1, che ha proposto di respingere il reclamo, rifonderà ai reclamanti, che hanno agito tramite un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati al Pretore per un nuovo giudizio nel senso dei con­siderandi.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. L'avv. CO 1 rifon­derà ai reclamanti fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         – Municipio di __________.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notifi­ca­zione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale fede­rale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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