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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.12.2020 16.2020.45

21 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,279 parole·~6 min·5

Riassunto

Reclamo per ritardata giustizia

Testo integrale

Incarto n. 16.2020.45

Lugano 21 dicembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire nella causa SE.2016.11 (affitto agricolo) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 30 giugno 2016 da

 e  TERZ 1 con  TERZ 3 (patrocinati dall'avv.  PA 1 )   contro    RE 1 (patrocinato dall'avv.   ),

giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 10 ottobre 2020 presentato da RE 1;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione non motivata del 30 giugno 2016 TERZ 1 e TERZ 2 con TERZ 3 hanno chiesto al Pretore del Distret­to di Leventina di dichiarare nulla o annullare la disdetta al contratto di affitto agricolo avente per oggetto le particelle n. 8238 e 8239 RFP di __________ (ora __________) poste sui __________, notificata loro dal proprietario RE 1 e di concedere una protrazione del contratto di almeno sei anni.

                                  B.   A seguito di varie vicissitudini, il dibattimento ha avuto luogo il 21 settembre 2018 e in tale occasione il Pretore, constatata l'incapacità del convenuto a condurre la propria causa, gli ha ingiunto di munirsi entro 10 giorni di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un rappresentante d'ufficio in caso di inadempienza. Preso atto del decorso infruttuoso del termine, il 19 ottobre 2018 il Pretore ha designato l'avv. S__________ __________ quale patrocinatore d'ufficio del convenuto. Il reclamo presentato dal convenuto contro la predetta decisione è stato dichiarato inammissibile con decisione del 2 gennaio 2019 della Terza Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 13.2018.76).

                                   C.  Alle prime arringhe del 13 dicembre 2019, gli attori hanno confermato le proprie domande mentre il convenuto ha chiesto di respingere la petizione. Entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, iniziata seduta stante, è stata dichiarata chiusa il 4 dicembre 2020 e alle parti il Pretore ha assegnato un termine fino al 29 gennaio 2021 per presentare eventuali memoriali conclusivi.

                                   D.  Nel frattempo, il 10 ottobre 2020, RE 1 si è personalmente rivolto a questa Camera affinché fosse ingiunto al Pretore di emanare immediatamente la sentenza. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2020 il Pretore ha spiegato, in estrema sintesi, che la sentenza sarà emanata dopo la ricezione degli allegati conclusivi delle parti. TERZ 1 e TERZ 2 con TERZ 3 non sono stati chiamati a presentare osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto recla­mo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.156 del 2 dicembre 2020, consid. 1 con rinvii), un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E in una procedura semplificata con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, un rimedio siffatto rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. d n. 2 LOG).

                                   2.   Nel reclamo, relativamente confuso, RE 1 rimprove­ra al Pretore di violare il suo diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole sancito dall'art. 29 cpv. 1 Cost., rinviando “permanentemente la procedura”. Egli chiede pertanto che la decisione sia emanata immediatamente sulla base delle prove dispo­nibili.

                                         a)  Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile garanzia qualora proroghi in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di competenza. La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura. Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in par­te – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1). 

                                         b)   Nella fattispecie è possibile che la procedura, pendente dal 2016, si stia protraendo in modo inabituale, quantunque il convenuto non sia estraneo alle lungaggini procedurali. Allo stato attuale delle cose, nondimeno, come risulta dalla cronistoria del processo (sopra, lett. C), il Pretore ha chiuso l'istruttoria il 4 dicembre 2020 e ha assegnato alle parti un termine fino al 29 gennaio 2021 per presentare eventuali memoriali conclusivi. Solo dopo tale termine, la causa sarà matura per il giudizio e il giudice potrà emanare la decisione finale. Nulla induce a ritenere che il Pretore non vi procederà celermente. Ne segue che in concreto non si riscontrano motivi per invitare il Pretore a procedere senza indugio a un giudizio che metta finalmente termine alla controversia. In proposito il reclamo si rivela ormai superato dagli eventi.

                                   3.   RE 1 muove inoltre tutta una serie di critiche al Pretore, il quale “ignora i miei diritti fondamentali da parecchi anni e sopporta una banda di scassinatori e occupanti di terreno”, non considera “tutte le prove, leggi e fondamenti dello stato di diritto e questo da diversi anni a favore degli scassinatori” e non tiene conto delle “prove e petizioni che ho sottoposto dall'inizio della querela”, della costituzione federale, dell'art. 8 CC e della legge federale sul diritto fondiario rurale. Ora, per tacere del fatto che tali rimostranze si esauriscono in recriminazioni, ove l'interessato ritenga il magistrato in questione inadeguato a condurre la causa, insinuando sospetti di parzialità nei suoi confronti o di favoritismi verso la parte attrice, una ricusa del Pretore esula dalle competenze di questa Camera e va sottoposta, tutt'al più, al Pretore viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). Ne segue che in defintiva il recla­mo sfugge a ogni disamina e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

                                   4.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone questione di ripetibili, TERZ 1 e TERZ 2 con TERZ 3 non essendo stati chiamati a presentare osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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