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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 31.08.2020 16.2020.30

31 agosto 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,959 parole·~10 min·2

Riassunto

Contratto di lavoro, contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, pretese salariali

Testo integrale

Incarto n. 16.2020.30

Lugano 31 agosto 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire sul reclamo 10 giugno 2020 presentato dalla

RE 1  (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 7 maggio 2020 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2019.12 (lavoro) promossa nei suoi confronti con istanza 18 febbraio 2019 da  

 CO 1  (rappresentata dal RA 1 ),  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 9 ottobre 2016 la società RE 1, che gestisce un'area di servizio con annesso negozio e snack bar a __________, ha assunto CO 1 come aiuto cuoco per un salario di fr. 3200.– mensili lordi e 4 settimane di vacanze annue. Il 31 dicembre 2017 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, quale “venditrice, cameriera e ausiliaria di cucina” alle medesime condizioni salariali. Il 21 novembre 2018 il datore di lavoro ha comunicato alla dipendente la disdetta del contratto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2019.

                                  B.   Il 14 gennaio 2019 CO 1 si è rivolta al Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna per un tentativo di conciliazione nei confronti dell'RE 1 inteso a ottenere il pagamento di pretese salariali per fr. 9132.55 lordi oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2019, corrispondenti alla differenza fra quanto percepito da gennaio 2017 a settembre 2018 e quanto avrebbe dovuto incassare tra salario, tredicesima e indennità varie in virtù del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 15 febbraio 2019 a CO 1 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2019.10).

                                  C.   Con petizione non motivata del 18 febbraio 2019 CO 1 ha adito il Pretore della medesima giurisdizione per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Alle prime arringhe del 28 marzo 2019 l'RE 1 ha proposto di respingere la petizione. Replicando e duplicando le parti hanno riaffermato le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, congiunta con un'analoga procedura introdotta da un'altra dipendente nei confronti della convenuta (inc. SE.2019.11), le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte del 25 novembre 2019 e 7 febbraio 2020 in cui hanno mantenuto i loro punti di vista. 

                                  D.   Statuendo con sentenza 7 maggio 2020 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 8075.91 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2020 su fr. 5263.29 e dal 1° febbraio 2020 su fr. 2812.62. Non sono state riscosse spese processuali, mentre la convenuta è stata tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 500.–.

                                  E.   Contro la decisione appena citata l'RE 1 è insorta con un reclamo del 10 giugno 2020 in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 3 luglio 2020 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.  

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta l'11 maggio 2020. Introdotto il 10 giugno 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Al reclamo la convenuta acclude il rapporto del 19 maggio 2020 redatto dall'Ufficio di controllo istituito dal CCNL all'indirizzo del Sindacato __________. Nuovo, il documento è inammissibile in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   4.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha innanzitutto accertato se il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione fosse applicabile al rapporto di lavoro tra le parti. Constatato che tale CCNL si applica anche agli esercizi appartenenti a diversi rami (“aziende miste”), per il primo giudice la stazione di servizio gestita dalla convenuta rientra in quel concetto poiché oltre all'erogazione di carburante, da un lato offre prestazioni di commercio al dettaglio e dall'altro lato, con l'annesso snack bar da 53 posti, offre prestazioni di ristorazione. Premesso ciò, egli ha appurato che il contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio era applicabile unicamente agli esercizi con un massimo di 50 posti a sedere e che il Cantone Ticino era escluso dalla regolamentazione sui salari minimi previsto da tale CCL. Ne ha dedotto che “non tutti i collaboratori della convenuta erano sottoposti a un contratto collettivo di lavoro almeno equivalente a quello della dell'industria alberghiera e della ristorazione”. Preso atto che dalle risultanze istruttorie risultava come l'attrice fosse principalmente impiegata in cucina, il Pretore aggiunto ha concluso per l'applicabilità del CCNL alla relazione contrattuale tra le parti.

                                         Né, egli ha soggiunto, tale conclusione si poneva in conflitto con una decisione del Tribunale amministrativo cantonale relativa alla qualifica, in applicazione della Legge sul lavoro e delle relative ordinanze, dell'azienda della convenuta già per il fatto che tale autorità non aveva esaminato ogni singolo rapporto individuale di lavoro ma aveva effettuato una valutazione d'insieme, analizzando la cifra d'affari dell'azienda e il tipo di attività esercitato dalla maggior parte delle dipendenti della stazione di servizio. Per contro il diritto privato, che il giudice civile è tenuto ad applicare, “impone il rispetto del CCNL al rapporto individuale di lavoro, CCNL che, come detto, prevede esplicitamente la sua applicabilità anche alle aziende miste come quella della convenuta”. Dandosi pertanto l'applicabilità del CCNL, per il primo giudice le pretese salariali dell'attrice erano fondate e finanche superiori a quanto rivendicato, donde l'accoglimento della petizione.

                                   5.   La reclamante, riassunte le premesse per assoggettare il rapporto contrattuale tra le parti al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, rileva che quantunque l'attestazione rilasciata dal Municipio di __________ sull'idoneità dei locali indichi per lo “snack bar __________” complessivi 53 posti a sedere, dal rapporto dell'Ufficio di controllo istituito dal CCNL del 19 maggio 2020 indirizzato al Sindacato __________ risulta una media annua di 43 posti a sedere. A suo avviso, pertanto il CCNL non sarebbe applicabile. Non essendo il rapporto di lavoro fra le parti assoggettato a tale contratto, le pretese salariali dell'attrice sarebbero infondate. Se non che l'argomentazione, oltre a fondarsi su un documento nuovo e quindi inammissibile, è anch'essa nuova e non può dunque trovare ascolto in questa sede. L'accertamento del primo giudice sulla presenza di 53 posti a sedere fondato sull'attestazione rilasciata dal Municipio di __________ sull'idoneità dei locali (doc. E) non può pertanto dirsi manifestamente errata. L'applicabilità del CCNL alla fattispecie, e quindi del relativo salario minimo, rende irrilevante l'eventuale applicabilità del contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio.

                                   6.   Assevera la reclamante che anche nel caso in cui si dovesse confermare l'esistenza di più di 50 posti a sedere, il CCNL non sarebbe comunque applicabile poiché come risulta dalle verifiche dell'Ispettorato del lavoro, confermate dal Tribunale amministrativo cantonale, l'azienda non può essere considerata appartenente all'industria alberghiera o della ristorazione. Da tali risultanze, l'attività dello snack bar è del tutto subordinata all'attività caratterizzante, ovvero l'erogazione di carburante e la vendita di merci e servizi che rispondono ai bisogni dei viaggiatori. Se non che, così argomentando, essa si limita a ribadire la propria tesi senza confrontarsi con le motivazioni del primo giudice in relazione all'applicabilità del CCNL alle aziende di natura mista e all'importanza delle caratteristiche del singolo rapporto di lavoro invece che della qualifica globale dell'azienda ai sensi delle prescrizioni di diritto pubblico. Al proposito il reclamo si rileva finanche inammissibile.

                                   7.   La reclamante censura l'accertamento del Pretore aggiunto sul fatto che l'attrice ha principalmente fornito prestazioni di ristorazione. A suo parere, determinanti oltre alle peculiarità dell'azienda (fra cui la cifra d'affari), risultano essere le dichiarazioni del proprio direttore E__________ __________, per il quale l'attività caratteristica è quella della stazione di servizio e non di ristorazione (del tutto subordinata), rispettivamente che il personale è principalmente impiegato nella vendita di carburante e subordinatamente di merci e servizi. Per la ditta, le dichiarazioni rese dalle ex-colleghe dell'attrice sono testimonianze “evidentemente di comodo”. Se non che, una volta di più, l'interessata si limita a contrapporre una propria valutazione delle testimonianze assunte senza tuttavia spiegare per quale motivo quella fornita dal primo giudice sarebbe manifestamente errata. La conclusione del Pretore aggiunto secondo cui sulla base delle testimonianze di J__________ __________, A__________ __________, R__________ __________ e S__________ __________ l'attrice era principalmente impiegata in cucina non può dirsi arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ne segue che anche su questo punto il reclamo vede la sua sorte segnata.

                                   8.   In definitiva, posto che l'applicabilità del CCNL alla fattispecie resiste alle critiche e constatato che la reclamante non contesta i calcoli eseguiti dal Pretore aggiunto per verificare la fondatezza delle pretese salariali formulate dall'attrice e la relativa quantificazione, il reclamo deve essere respinto. 

                                   9.   La procedura nelle azioni derivanti dal contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, soccombente, rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili, quantunque essa sia rappresentata da un sindacato (DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.39 del 28 novembre 2019 consid. 7).

Per questi motivi

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 500.–.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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