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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.02.2020 16.2020.3

20 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·701 parole·~4 min·6

Riassunto

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore - esigenze di motivazione del reclamo

Testo integrale

Incarto n. 16.2020.3

Lugano 20 febbraio 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 29 gennaio 2020 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 17 gennaio 2020 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2019.1154 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 30 dicembre 2019 da  

 CO 1  (rappresentato da  RA 1 ),

ritenuto

in fatto:                          che con un'istanza del 30 dicembre 2019 promossa nella pro­cedura sommaria di tutela dei casi manifesti CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna l'espulsione di RE 1 da un appartamento di sua proprietà a __________, domanda alla quale il convenuto si è opposto con le osservazioni del 14 gennaio 2020;

                                         che con decisione del 17 gennaio 2020 il Pretore ha, in particolare, ordinato l'espulsione del convenuto dall'ente locato, disponendone l'esecuzione effettiva con varie com­minatorie, ha obbligato il convenuto a versare, in caso di mancata liberazione dei locali, fr. 1150.–  per ogni mese di occupazione e ha posto le spese processuali di fr. 200.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 200.– per ripetibili;

                                         che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 gennaio 2020 in cui chiede sostanzialmente di “prolungare l'occupazione dei locali fino al 23 febbraio 2020”;

                                         che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto:                       che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante deve quanto meno spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata;

                                         che in concreto il reclamante chiede in estrema sintesi di posticipare lo sfratto al 23 febbraio 2020, alludendo all'infelice periodo invernale per la stipulazione di nuovi contratti di locazione, ma non esprime una sola critica nei confronti della decisione del Pretore;

                                         che in tali circostanze il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

                                         che, ad ogni modo, si fosse voluto differire il decreto di sfratto per motivi di proporzionalità, fermo restando l'assenza nel caso concreto dei gravi motivi per decretarlo (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_39/2018 del 6 giugno 2018 consid. 6 con rinvio a DTF 119 Ia 33 consid. 3 e 117 Ia 339 consid. 2b), all'atto pratico l'interessato ha già beneficiato del lasso di tempo richiesto;

                                         che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che non si pone problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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