Incarto n. 16.2020.19
Lugano 2 giugno 2020/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 13 marzo 2020 presentato dalla
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 12 marzo 2020 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa E18-034 (prestazioni mediche) promossa con istanza del 22 agosto 2018 nei confronti di
CO 1 († 2020), già in (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Dal 18 ottobre al 3 novembre 2015 RE 1 è stato degente alla CO 1, la quale, il 12 novembre 2015, ha emesso per le sue prestazioni una fattura di fr. 1950.–. L'importo, malgrado vari richiami, è rimasto impagato. Il 13 aprile 2018 la CO 1 ha fatto notificare al paziente il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1950.– più interessi al 5% dal 12 aprile 2018, di fr. 227.32 per interessi conteggiati fino all'11 aprile 2018 e di fr. 195.– di tassa di diffida oltre alle spese del precetto esecutivo di fr. 73.30, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Il 22 agosto 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso per un tentativo di conciliazione, chiedendo la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1950.– oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2018, fr. 227.32 per interessi di mora conteggiati fino all'11 aprile 2018 e spese varie, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Statuendo il 27 ottobre 2018 il Giudice di pace ha interamente accolto l'istanza. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili. Adita da RE 1 con reclamo del 7 dicembre 2018, questa Camera ha annullato la decisione impugnata con sentenza del 13 gennaio 2020 rinviando gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi (inc. 16.2018.66).
C. Il 21 febbraio 2020 il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 26 marzo successivo. Il 4 marzo 2020 la patrocinatrice del convenuto ha comunicato al Giudice di pace l'avvenuto decesso del proprio assistito, chiedendo lo stralcio della procedura. Con decreto del 12 marzo 2020 il Giudice di pace ha respinto l'istanza senza riscuotere spese processuali.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 marzo 2020 con cui chiede di annullare il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2020 la patrocinatrice di CO 1 si è rimessa al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Il Giudice di pace ha respinto l'istanza poiché “con la morte della parte convenuta viene a mancare il presupposto processuale sancito dall'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC”. La reclamante lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere sentita il primo giudice non avendole notificato la lettera con cui la controparte chiedeva lo stralcio della procedura. Nel merito, poi, essa rileva che il decesso di una parte non comporta automaticamente la reiezione dell'azione giacché l'art. 83 CPC prevede la successione nel processo degli eredi.
2. Ora, a prescindere dal fatto che giudicando la lite senza concedere all'istante la possibilità di esprimersi sulla lettera del 4 marzo 2020, per altro nemmeno notificata, il primo giudice ha violato il diritto di essere sentito della parte, a ragione la reclamante fa valere che il Giudice di pace non ha tenuto conto delle conseguenze procedurali in caso di decesso di una parte.
a) In caso di decesso di una persona fisica, gli eredi acquistano l'universalità della successione sin dalla sua apertura (art. 560 cpv. 1 CC). Essi acquistano così tutti gli elementi trasferibili del patrimonio del de cuius, ovvero l'insieme dei rapporti giuridici, mentre i debiti del medesimo diventano loro debiti personali (art. 560 cpv. 2 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 503 n. 947 e pag. 504 n. 949; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 8 ad art. 560; Häuptli in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 10 ad art. 560 CC). Gli eredi subentrano per legge al defunto in un'eventuale causa civile senza riguardo all'assenso della controparte (art. 83 cpv. 4 seconda frase CPC), salvo se la vertenza concerna diritti strettamente personali del defunto (sentenza del Tribunale federale 4A_403/2016 del 18 aprile 2017 consid. 1.2.1).
b) Premesso ciò, nella fattispecie, il Giudice di pace non poteva d'acchito respingere l'istanza né dichiararla irricevibile per la mancanza di un presupposto processuale. Concretamente, in caso di decesso di una parte, il giudice deve innanzitutto sapere chi sono gli eredi del defunto, rispettivamente se essi accettano l'eredità, e in tal caso subentrano nel processo, o la rifiutano. In attesa di chiarire tali aspetti, egli sospende pertanto la procedura, quanto meno fino alla scadenza del termine per rinunciare previsto dall'art. 567 cpv. 1 CC (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 126; Schwander in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 40 ad art. 83; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 8 ad art. 126; Gross/Zuber in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, op. cit., n. 26 ad art. 83; Weber in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 10 ad art. 126). Tale principio vigeva per altro già nell'ordinamento processuale ticinese (art. 104 CPC ticinese).
Se il giudice non ottiene, né dalla comunione ereditaria né dalla controparte, le indicazioni necessarie sulla legittimazione degli eredi a continuare il processo, egli può fissare a costoro un termine entro cui determinarsi con l'avvertenza che alla scadenza infruttuosa dello stesso la causa sarà dichiarata senza interesse e stralciata dai ruoli (cfr. art. 6 cpv. 4 della Legge di procedura civile federale: RS 273). Nel caso in cui gli eredi rinuncino alla successione, questa è liquidata da parte dell'Ufficio fallimenti (art. 597 CC). Nella fattispecie, nulla di tutto ciò è avvenuto di modo che il Giudice di pace è incorso in un'errata applicazione della legge. Nelle circostanze descritte, la decisione impugnata va annullata e gli atti ritornati al Giudice di pace affinché continui nelle sue incombenze.
3. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Se non che alla patrocinatrice del convenuto, che si è rimessa al giudizio di questa Camera non possono essere accollati oneri. In tali circostanze non resta che rinunciare a qualsiasi prelievo e non assegnare ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace affinché proceda nei suoi incombenti nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.