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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 04.05.2020 16.2019.9

4 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·4,314 parole·~22 min·2

Riassunto

Contratto fiduciario: interpretazione di una clausola contrattuale

Testo integrale

Incarto n. 16.2019.9

Lugano 4 maggio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 7 febbraio 2019 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 7 gennaio 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2018.127 (contratto fiduciario) promossa con petizione del 24 aprile 2018 nei confronti di  

 CO 1  (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 20 ottobre 2014 CO 1 ha incarico RE 1 di “acquistare (sottoscrivere) e di amministrare per suo conto e a titolo fiduciario il 100% delle quote della __________ Sagl, __________”. Il contratto prevedeva, oltre a un compenso per il fiduciario di fr. 1000.– annui (clausola 6), che il fiduciante “riprende in conformità del rapporto fiduciario stipulato fra le parti, tutte le spese attinenti all'acquisto, all'amministrazione, al deposito e ad un'eventuale alienazione delle quote. Lo stesso dicasi di tutte le imposte o altri pagamenti di qualsiasi genere” (clausola 4), così come che il fiduciante “si impegna ad assumere l'onere di tutte le pretese che potrebbero essere rivolte al fiduciario, il quale ne va così esen­te a tutti gli effetti, a dipendenza dell'accettazione della funzione fiduciaria che è oggetto del presente contratto” (clausola 5). Quello stesso giorno la __________ Sagl è stata iscritta nel registro di commercio, con RE 1 quale presidente della gerenza e __________ N__________ quale gerente, entrambi con diritto di firma individuale. Il 16 dicembre 2014 RE 1 è stato iscritto nel registro di commercio come socio unico e gerente della società.

                                  B.   Il 1° marzo 2017 RE 1 ha disdetto con effetto immediato il contratto fiduciario e ha comunicato le sue dimissioni dal ruolo di gerente. Il 13 giugno 2017 RE 1 è stato iscritto nel registro di commercio quale socio senza diritto di firma. La __________ Sagl è stata dichiarata in fallimento con decreto del 9 luglio 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ed è sta­ta infine radiata dal registro di commercio il 1° febbraio 2019.

                                  C.   Nel frattempo, ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 24 aprile 2018 RE 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere da CO 1 il pagamento di fr. 7822.95 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2017, quale rimborso di anticipi da lui effettuati per onorare debiti della __________ Sagl. Nelle sue osservazioni del 28 maggio 2018 il convenuto ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 4 settembre 2018, indetta per le prime arringhe, l'attore ha precisato che la sua pretesa era riferita a contributi AVS non corrisposti dalla società per gli anni 2016 e 2017 (fr. 3225.35) e ai relativi costi di un precetto (fr. 73.30), agli assegni familiari non corrisposti dalla società alla dipendente G__________ L__________ (fr. 2772.90), alle imposte alla fonte dovute dalla società per gli anni 2016 e 2017 (fr. 1728.70), così come alle relative spese (fr. 22.70) e ha offerto prove. Il convenuto ha riaffermato il suo punto di vista. Al termine dell'udienza il primo giudice ha comunicato alle parti che avreb­be statuito sulla lite.

                                  D.   Statuendo con decisione del 7 gennaio 2019 il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 500.–, così come quelle della procedura di conciliazione, sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto fr. 1500.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 7 febbraio 2019 in cui postu­la la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 22 marzo 2019 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dal­la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'attore l'8 gennaio 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 7 febbraio 2019, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esau­stiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore, preso atto che per l'attore l'obbligo di far fronte a qualsiasi pretesa fatta valere nei suoi confronti come titolare delle quote della __________ Sagl includeva anche le pretese legate alla sua funzione di gerente, ha rammentato che per i debiti di una società a garanzia limitata risponde di regola soltanto il patrimonio della stessa e che solo in via eccezionale gli organi societari rispondono in via sussidiaria dei contributi e oneri sociali in applicazione dell'art. 52 LAVS. Riassunti poi i principi di interpretazione di un contratto, egli ha stabilito che a fronte di due diverse interpretazioni e in assenza di prove atte a dimostrare la reale intenzione delle parti, occorreva far capo all'interpretazione oggettiva del contratto. Premesso ciò, per il Pretore l'assunzione da parte del fiduciante dei costi e pretese fatti valere nei confronti del fiduciario prevista dalle clausole 4 e 5 del noto contratto si riferiva unicamente all'acquisto e all'amministrazione a titolo fiduciario delle quote societarie della __________ Sagl da parte di RE 1. In effetti – egli ha proseguito – nel contratto non vi è alcun accenno all'assunzione da parte dell'attore del ruolo di gerente della società, né alcuna precisazione sul fatto che il convenuto avrebbe assunto i costi o le pretese fatte valere nei confronti dell'attore in qualità di gerente iscritto nel registro di commercio. Né tale circostanza poteva essere implicitamente desunta dall'incarico conferitogli già per il fatto che non sussiste alcun obbligo legale per il titolare di quote sociali di assumere il ruolo e le responsabilità di gerente della società tant'è che la scelta avrebbe potuto dunque ricadere anche su di un terzo non associato. Ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere che il convenuto avesse inteso assumere altre responsabilità oltre a quelle riferite all'oggetto del contratto, il Pretore ha respinto la petizione. Ad ogni modo, egli ha soggiunto, l'attore nemmeno aveva dimostrato di essere stato oggetto di decisioni amministrative a suo carico, né di essere stato oggetto di pretese fatte valere direttamente nei suoi confronti dalle autorità preposte al recupero degli importi non saldati dalla società, tanto più che neppure era dato di sapere se egli avrebbe potuto opporsi con successo a tali pretese.

                                   4.   Il reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di non essersi espres­so sulle prove da lui offerte. Ora, è vero che nella petizio­ne l'attore aveva chiesto l'edizione di incarti da diverse autorità così come l'audizione di alcuni testi. Se non che, è alle prime arringhe che le parti devono esporre le loro pretese e motivarle (art. 228 cpv. 1 CPC), nel senso che in tale occasione si specifica il tema probatorio e devono essere notificate definitivamente le prove preannunciate negli allegati preliminari (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 16 ad art. 228; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 20 ad art. 226; Tappy in: Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art. 228). In concreto, il reclamante non pretende di avere riaffermato all'udienza del 4 settembre 2018 la richiesta di assumere le prove da lui precedentemente offerte. In tali circostanze il Pretore poteva legittimamente dedurre dal comportamento processuale della parte un'implicita rinuncia alle prove e quindi l'inutilità di statuire sulle stesse né di dovere motivare e il diniego (nel medesimo senso CCR sentenza inc. 16.2017.16 del 13 febbraio 2019 consid. 5b con rinvio). Al proposito non occorre dilungarsi.

                                   5.   Il reclamante contesta l'interpretazione “riduttiva” del noto contratto fiduciario effettuata dal Pretore poiché “si scontra di fatto” con la reale situazione e con la reale volontà delle parti sul ruolo da lui assunto. A suo avviso, il primo giudice non ha considerato che dal profilo contrattuale, il suo compito non era soltanto quello di firmare l'atto costitutivo della società ma anche quello di fungere da gerente della società, ciò che risulta dalla corrisponden­za tra le parti e dal verbale dell'assemblea costitutiva. Per di più, egli soggiunge, se egli avesse “oltrepassato il compito affidatogli”, come contestatogli dal Pretore, il convenuto, che era al corrente di tutto quanto avveniva nella società sia direttamente, sia tramite le sue segretarie, sia per mezzo di __________ S__________, suo uomo di fiducia, avrebbe dovuto e potuto revocarne la funzione. Inoltre “se il compito di gerente non era parte del contratto fiduciario” non si spiega perché egli “si è assunto gli obblighi ivi indicati” e perché riconoscergli un emolumento annuo di fr. 1000.– solo per partecipare alle assemblee. Secondo RE 1, il fatto di “amministrare per conto di CO 1 le quote sociali” corrisponde ad amministrare la società a garanzia limitata, ovvero a gestirla quale organo esecutivo della stessa e non “quale organo assembleare” tanto più che alle assemblee il convenuto compariva quale socio con i suoi consiglieri. Già dal tenore letterale della clausola contrattuale l'interpretazione operata dal Pretore è pertanto arbitraria.

                                   6.   In presenza di un litigio concernente una clausola contrattuale il giudice deve dapprima ricercare la reale e comune intenzione del­le parti senza fermarsi alle espressioni o denominazioni inesatte di cui hanno potuto far uso per errore o per nascondere la vera natura della convenzione (art. 18 cpv. 1 CO). Se il giudice non riesce a determinare la volontà reale e comune delle parti – per mancanza di prove o perché quest'ultime non sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito la volontà espres­sa dall'altra quando è stato concluso il contratto, egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (o oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra, tenuto conto del testo letterale, del contesto nel quale le dichiarazioni sono state espresse e di tutte le circostanze concrete (DTF 144 III 98 consid. 5.2.2 e 5.2.3).

                                         Anche se apparentemente chiaro, un testo può non essere determinante, posto che l'interpretazione esclusivamente letterale non è ammessa (art. 18 cpv. 1 CO). In effetti, altre circostanze possono indicare che una dichiarazione, seppur limpida a prima vista, non ne riflette compiutamente il senso. In particolare, anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista limpido, può risultare da altre condizioni contrattuali, dallo scopo previsto dalle parti o da altre circostanze che la lettera di tale clau­sola non restituisca esattamente il senso dell'accordo. Non ci si allontana invece dal senso letterale del testo adottato dagli interessati, se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà. L'interpretazione del contratto giusta il principio dell'affidamento è una questione concernente l'applicazione del diritto, che questa Camera può esaminare liberamente.

                                   7.   Nella fattispecie, il contratto fiduciario sottoscritto il 20 ottobre 2014 dalle parti contempla le seguenti clausole (doc. B nell'inc. CM.2017 796 richiamato):

                                         4. Il fiduciante riprende in conformità del rapporto fiduciario stipulato fra le parti, tutte le spese attinenti all'acquisto, all'amministrazione, al deposito e ad un'eventuale alienazione delle quote. Lo stesso dicasi di tutte le imposte o altri pagamenti di qualsiasi genere.

                                         5. Il fiduciante si impegna ad assumere l'onere di tutte le pretese che potrebbero essere rivolte al fiduciario, il quale ne va così esente a tutti gli effetti, a dipendenza dell'accettazione della funzione fiduciaria che è oggetto del presente contratto.

                                         Premesso che non vi sono indizi o prove concludenti per determinare la reale e comune volontà delle parti occorre pertanto procedere all'interpretazione delle clausole contrattuali secondo il principio dell'affidamento. Ora, il senso della clausola n. 4 del noto contratto è chiara: il fiduciante (CO 1) riprende in conformità del rapporto fiduciario stipulato tra le parti, tutte le spe­se attinenti, in particolare, all'amministrazione delle quote oggetto del contratto.

                                         Più delicato appare il senso della clausola successiva, giacché essa manda esente il fiduciario da tutte le pretese rivolte contro di lui che dipendevano dall'accettazione della funzione fiduciaria, ovvero quella di amministratore delle quote sociali. Premesso che tutto si ignora sullo scopo del contratto fiduciario sottoscritto tra le parti ma che il fiduciario deteneva la proprietà delle quote in nome proprio ma per conto, rischio e pericolo del fiduciante, è senz'altro vero che il noto contratto non allude all'assunzione da parte dell'attore della gestione della società ed è altrettanto vero che la gestione di una società a garanzia limitata può essere attribuita anche a persone che non sono soci (per esempio un direttore o un procuratore). Sta di fatto che con l'acquisto delle quote sociali, la persona fisica diventa socia. E come tale, salvo diversa disciplina statutaria, essa acquista obbligatoriamente la qualità di gerente della società a garanzia limitata (art. 809 cpv. 1 CO; cfr. Watter/Roth Pellanda in: Basler Kommentar, OR II, 3ª edizione, n. 4 ad art. 809; Buchwalder in: Commentaire Romand, Code des obligations II, Basilea 2008, n. 4 ad art. 809; cfr. anche DTF 145 V 203 consid. 4.2). In sostanza, il socio, rispettivamente il socio-gerente o il gerente se designati, assumono collettivamente una posizione equiparabile a quella di un consiglio di amministrazione di una società anonima (sentenza del Tribunale federale 8C_140/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 4.2).

                                        Nel caso in esame, non consta, né è preteso, che gli statuti della società escludevano il socio unico dalla gestione della stessa tant'è che egli è stato iscritto dapprima come socio e presidente della gerenza e poi come socio e gerente. Dall'insieme delle circostanze, ovvero in un contesto di un contratto fiduciario in cui la gestione della società era affidata formalmente all'attore, quella di fatto essendo affidata a __________ S__________ (osservazioni del 28 maggio 2018, pag. 3), la clausola in questione poteva e doveva legittimante essere intesa nel senso che con l'intestazione fiduciaria delle quote sociali a RE 1, il fiduciante si impegnava ad assumersi tutte le pretese che avrebbero potuto essere rivolte contro il fiduciario nella sua qualità di socio e gerente della __________ Sagl. Per altro, ove il tenore della clausola si fosse riferito al solo acquisto e amministrazione delle quote, essa sarebbe finanche superflua giacché tale evenienza era già coperta dalla clausola precedente. Le due clausole perseguivano due diverse situazioni, la seconda, segnatamente, quella di tenere indenne il fiduciario da tutte le pretese che potevano essere rivolte nei suoi confronti. Ne discende che l'interpretazione della clausola contrattuale contenuta nella decisione impugnata non resiste alla critica di modo che, soccorrendone le premesse (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) si tratta ora di determinare le conseguenze dell'impegno assuntosi da CO 1.

                                   8.   Il Pretore, come si è detto, ha rimproverato all'attore di non avere dimostrato di essere stato oggetto di decisioni amministrative a suo carico, né di essere stato oggetto di pretese fatte valere direttamente nei suoi confronti dalle autorità preposte al recupero degli importi non saldati dalla società. Inoltre, sempre per il primo giudice, neppure era dato di sapere se l'attore avrebbe potuto opporsi con successo a tali pretese (sopra consid. 3 in fine). Il reclamante ribadisce che il convenuto è tenuto a rifondergli quan­to da lui pagato personalmente a titolo di contributi a enti pubblici. A suo avviso, è notorio che il gerente di una società risponde personalmente per il mancato versamento di oneri sociali, imposte alla fonte e assegni familiari per dipendenti.

                                  a)   Nella fattispecie è incontestato che dal 20 ottobre 2014 al 13 giugno 2017 RE 1 è stato dapprima presidente della geren­za e poi gerente della società. Dall'estratto del registro delle esecuzioni riferito alla __________ Sagl risulta che all'11 ottobre 2017 la società era, in particolare, debitrice nei confronti della Cassa cantonale di compensazione AVS di fr. 3427.– e di fr. 698.35 per contributi paritetici del 2016 e del 2017, così come nei confronti dello Stato del Cantone Ticino di fr. 1237.75 per imposte alla fonte 2016 (doc. B 2° foglio). Parallelamente l'attore ha prodotto tre estratti della banca __________ dai quali si evince che il 31 maggio 2017 da un suo conto sono stati addebitati

fr. 916.70 a beneficio della Cassa cantonale di compensazione AVS (doc. B, 5° foglio), che il 9 ottobre 2017 fr. 1243.55 sono stati girati alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle imposte, e che il 30 novembre 2017 fr. 2961.75 sono stati versati all'Ufficio esecuzioni.

                                  b)   Ora, è indubbio che nella società a garanzia limitata per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale (art. 772 cpv. 1 terza frase e 794 CO). Tuttavia, dandosi il mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e Assegni Familiari, il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione (art. 52 cpv. 1 LAVS), fermo restando che se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione (art. 52 cpv. 2 LAVS).

                                         Presupposti dell'obbligo di risarcimento sono l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave e un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. E nell'ambito della responsabilità in applicazione dell'art. 52 LAVS, il socio gerente (e il gerente) di una società a garanzia limitata è parificato a un amministratore di una società anonima (sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni inc. 31.2019.1 del 15 luglio 2019 consid. 2.8). Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro, i contributi della disoccupazione, i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese esecutive.

                                  c)   Premesso ciò, è indubbio che quale socio gerente della __________ Sagl RE 1 si è assunto tutti gli obblighi di diligenza che da tale funzione derivano tra i quali rientra anche il controllo dell'ob­bligo di conteggiare e di pagare i contributi sociali in applicazione delle varie leggi federali e cantonali. Non può nemmeno essere seriamente messo in discussione che con il rilascio di attestati di carenza beni concernenti i contributi paritetici AVS/AI/ IPG/AD e AF non soluti dalla società negli anni dal 2016 e 2017, la Cassa di compensazione AVS /AI/IPG avrebbe subìto un dan­no, il credito contributivo sarebbe stato irrecuperabile. Pertanto, dandosi il fallimento della società, la cassa era senz'altro legittimata ad agire, in via sussidiaria, direttamente contro gli organi della stessa e segnatamente contro il suo socio gerente in applicazione dell'art. 52 LAVS. Dagli atti, poi, non risultano, né è preteso dal convenuto, che per il socio gerente sussistessero validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè a escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali. L'eventuale passività dimostrata dal socio gerente sarebbe poi stata in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa, donde in definitiva la responsabilità del socio gerente del danno subìto dalla Cassa. Saldando infine la Cassa, il socio gerente avrebbe poi avuto la possibilità di ottenere il regresso verso altri responsabili del danno subìto dalla Cassa, segnatamente verso un gerente di fatto (art. 759 cpv. 3 CO su rinvio dell'art. 827 CO).

                                  d)   Il problema, nel caso in esame, è che con il pagamento diretto da parte dell'attore dei contributi sociali non soluti dalla società, la Cassa non ha subìto alcun danno e quindi non ha dato avvio ad alcuna procedura di risarcimento. Escluso il regresso nei confronti del fiduciante, l'attore ha fondato la sua pretesa sul noto contratto fiduciario. E come si è visto in precedenza, il convenuto si impegnava ad assumersi l'onere di tutte le pretese che potrebbero essere rivolte al fiduciario, il quale ne va esente a tutti gli effetti. Tale clausola poteva e doveva legittimamente essere intesa nel senso che il fiduciante si impegnava ad assumersi tutte le pretese che sarebbero potute essere rivolte contro il fiduciario. Non si disconosce che non vi è alcuna decisione della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG con cui RE 1 è stato condannato a risarcirla ma la clausola in questione nemmeno suppone tale ipotesi ma lascia spazio a più ipotesi. Premesso ciò, dandosi una gerenza della società esercitata di fatto dalla persona non iscritta nel registro di commercio, con l'accettazione di un mandato a titolo fiduciario non appare sostenibile ritenere che il fiduciario dovesse patire pregiudizi “a dipendenza dell'accettazione della funzione fiduciaria” che in realtà sarebbero stati a carico di altri. Se esternamente il fiduciario non può valersi di tale statuto per sottrarsi ai suoi obblighi (sulla responsabilità dell'uo­mo di paglia: sentenze del Tribunale federale 9C_722/2015 del 31 maggio 2016 consid. 3.3 e 4A_373/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 3.2.2), sul piano interno proprio in virtù della nota clauso­la non è dato di vedere perché egli non possa far valere le prete­se che avrebbero potute essere rivolte contro di lui ma che ha evi­tato perché, esercitando la vigilanza che gli incombeva come gerente, le ha onorate anticipatamente. Nelle circostanze descrit­te, l'attore ha dimostrato di avere saldato i contributi paritetici del 2016 di fr. 2961.75 e del 2017 di fr. 916.70. Tali pagamenti, che non incombevano a lui personalmente ma alla società, van­no così posti a carico del convenuto, il quale se ne era assunto l'onere.

                                  e)   Per quel che è delle imposte alla fonte, allo stato attuale della legislazione fiscale non vi è alcuna norma equiparabile all'art. 52 LAVS (nel medesimo senso: II CCA sentenza inc. 12.2000.39 del 31 marzo 2000 consid. 2). Una proposta del Consiglio federale volta a disciplinare la responsabilità degli amministratori delle persone giuridiche nella medesima maniera in occasione della revisione dell'imposta alla fonte, è stata rifiutata dal Consiglio nazionale (Pedroli in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ª edizione, n. 11a ad art. 88 LIFD). Certo, l'art. 55 cpv. 1 LIFD (RS 642.11), che trova il suo esatto corrispettivo per le imposte cantonali all'art 64 cpv. 1 della Legge tributaria (RL 640.100), istituisce una responsabilità solidale, per mezzo della quale, nella misura in cui siano rispettate tutte le condizioni previste da questa norma, la persona incaricata della sua amministrazione e liquidazione è tenuta quale terzo al pagamento dell'imposta dovuta dalla società contribuente. Tale norma si riferisce però a debiti sull'imposta sull'utile della persona giuridica e non per le ritenute d'imposta alla fonte. Ne discende che al proposito la rivendicazione del reclamante non può essere accolta. Analogamente vale, in mancanza della prova del pagamento diretto alla Cassa di compensazione, non recata all'udienza del 4 settembre 2018 (pag. 2 in alto), per la pretesa inerente gli assegni familiari in favore di una dipendente della società. In definitiva la petizione va accolta per fr. 3878.45.

                                   9.   Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito si giustifica di ripartire gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili, tanto dinanzi al primo quanto dinanzi al secondo gra­do di giurisdizio­ne.

Per questi motivi,

decide:                      I.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

                                         1     La petizione è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è condannato a versare a RE 1 l'importo di fr. 3878.45 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2017.

                                         2.    Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, così come gli oneri della procedura di conciliazione, da anticipare dall'attore, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   II.   Le spese processuali del reclamo, di fr. 800.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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