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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.06.2020 16.2019.69

16 giugno 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,054 parole·~10 min·3

Riassunto

Mandato: rimborso spese del mandatario - prova

Testo integrale

Incarto n. 16.2019.69

Lugano 16 giugno 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 30 dicembre 2019 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 2 dicembre 2019 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2019.46 (mandato) da lui promossa con petizione del 4 settembre 2019 nei confronti di  

 CO 1 ,

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 23 ottobre 2017 CO 1 ha sottoscritto una dichiarazione in cui indicava di aver incaricato RE 1 di “occuparsi della problematica relativa al condono, al certificato sismico e a tutte le problematiche riguardanti le proprietà site a C__________ [P__________]”. L'11 ottobre 2018 essa ha sottoscritto una seconda dichiarazione in cui riconosceva di avere ricevuto da RE 1 prestiti per complessivi fr. 41 408.34, importo che si impegnava a restituire tramite la vendita dell'immobile di C__________.

                                  B.   Il 23 aprile 2019 RE 1 ha comunicato a CO 1 di cessare immediatamente ogni collaborazione e qualsiasi aiuto finanziario nei suoi confronti e chiesto la restituzione di complessivi fr. 52 338.67. Per la pretesa di restituzione degli importi mutuati (fr. 41 408.34), RE 1 ha ottenuto il 15 luglio 2019 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. SO.2019.347).

                                  C.   Il 24 luglio 2019 RE 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud per un tentativo di conciliazione inteso a ottenere da CO 1 il pagamento di complessivi fr. 6000.– oltre interessi al 5% dal 23 aprile 2019, corrispondenti a fr. 3100.– per “spese relative alle istruzioni impartitemi in data 23.10.2017” e a fr. 2900.– per “interessi debitori sul prestito”. Accertata l'impossibilità di conciliare le parti, il segretario assessore ha rilasciato il 3 settembre 2019 a RE 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono state poste a carico dell'istante (inc. CM.2019.61).

                                  D.   RE 1 ha citato il 4 settembre 2019 CO 1 davanti al Pretore per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Invitata a presentare osservazioni, la convenuta è rimasta silente. All'udienza del 18 novembre 2019, indetta per il dibattimento, l'attore ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta ha proposto il rigetto della petizione. Statuendo con decisione del 2 dicembre 2019 il Pretore ha respin­to la petizione. Le spese processuali di complessivi fr. 350.–, con le spe­se di conciliazione di fr. 150.–, sono state poste a carico dell'attore.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2019 in cui chiede di rinviare gli atti al Pretore affinché giudichi nuovamente sulla petizione. Invitata a presentare osservazioni CO 1 non ha reagito.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000. –, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la de­cisione impugnata è pervenuta all'attore il 3 dicembre 2019 (cfr. tracciamento dell'invio n. 98.__________ agli atti). Introdotto il 30 dicembre 2019 il reclamo in esame è pertanto tem­pestivo.

                                   2.   Al reclamo RE 1 allega copia degli atti processuali e dei documenti da lui prodotti in prima sede. Tali atti figurano già nell'incarto trasmesso dal Pretore a questa Camera di modo che la loro produzione si rivela superflua. Quanto alla documentazio­ne presentata il 7 febbraio 2020, essa non è stata sottoposta al Pretore ed è quindi nuova. Se non che, giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non è ammessa la produzione di nuovi mezzi di prova, donde la loro irricevibilità. 

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).

                                   4.   Nella decisione impugnata il Pretore, richiamato l'art. 313 cpv. 1 CO, ha innanzitutto respinto la richiesta dell'attore di fr. 2900.– per “interessi debitori dal 23 aprile 2019” sul mutuo concesso alla convenuta, poiché dagli atti non risultava alcun accordo delle parti sul fatto che il mutuo sarebbe stato fruttifero di interessi.

                                         Quanto alla pretesa di fr. 3100.– per “spese di trasferta e gestio­ni finanziarie varie” il primo giudice, dopo avere stabilito che l'inca­rico conferito dalla convenuta all'attore soggiace alle norme sul mandato, ha rilevato che incombe al mandatario comprovare l'ammontare di quelle spese sostenute per l'esecuzione del mandato. Se non che, egli ha accertato che l'attore si è limitato a chie­dere di determinare una somma equitativa per le trasferte intraprese e il tempo investito adducendo di non avere a disposizio­ne dei giustificativi delle spese sostenute. Per il Pretore, tuttavia, non vi sono i presupposti per un giudizio equitativo, giacché la prova della pretesa non pareva impossibile o talmente difficile da non essere pretendibile, giacché l'attore avrebbe potuto conservare i biglietti, le ricevute e ogni altro documento necessario a provare la sua pretesa e “questo anche visto il suo obbligo di ren­di­conto”. A suo avviso, inoltre, l'attore avrebbe dovuto perlomeno indicare con precisione tutti quegli elementi che avrebbero permesso, se del caso, di intervenire in via equitativa (chilometri percorsi, mezzo utilizzato, tempo esatto impiegato, ecc.). Né, egli ha soggiunto, la fattura emessa all'attore è sufficiente giacché essa non riporta alcun dato preciso sul modo di calcolo dell'importo di fr. 3100.–, il quale è indicato “a corpo”, senza tuttavia che le parti abbiamo mai concordato un simile modo di fatturazione. Per di più, ha epilogato il Pretore, quand'anche la pretesa dovesse essere trattata alla stregua di una richiesta di pagamento di un onorario, incombeva sempre al mandatario provarne la congruità e un intervento equitativo del giudice, peraltro sussidiario, sarebbe entrato in linea di conto solo in presenza di una sufficiente allegazione su tutti gli elementi utili alla calcolazione dell'onorario stesso.

                                   5.   Il reclamante rimprovera al Pretore di non avere accolto, nemmeno parzialmente, la sua pretesa di fr. 3100.–, adducendo che per il giudice, cui egli aveva chiesto di stabilire l'importo secondo equità giusta l'art. 42 cpv. 2 CO, non sarebbe stato complicato stimare almeno l'ammontare delle sue spese di trasporto. Così argomentando, tuttavia, il reclamante non si confronta, venendo meno al proprio obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), con i motivi che hanno indotto il primo giudice a negare i presupposti per un'applicazione analogica dell'art. 42 cpv. 2 CO e a respin­gere la sua pretesa. L'allegazione del reclamante secondo cui le sue spese di trasporto sarebbero quantificabili in circa fr. 1000.– (costo del biglietto aereo per P__________ di circa fr. 100.–, costi del carburante per recarsi a B__________ di fr. 784.– [280 km x 4 x 0.70] e dei caselli autostradali di fr. 80.– [fr. 20.– x 4], così come “le altre spese di spostamento nelle varie città), è peraltro nuova e quindi inammissibile in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Ad ogni modo, foss'anche applicable per analogia, l'art. 42 cpv. 2 CO instaura bensì una prova facilitata in favore del leso, ma non lo libera tuttavia dall'onere di fornire al giudice, nella misura in cui ciò è possibile o da lui esigibile, tutti gli elementi che costituiscono degli indizi per l'esistenza del pregiudizio e che permettono o facilitano la sua stima; essa non accorda al danneggiato la facoltà di semplicemente formulare delle imprecisate pretese di risarcimento (DTF 143 III 323 consid. 8.2.5.2 con rinvii). Di conseguenza se egli non adempie interamente il suo dovere di fornire gli elementi utili alla stima, una delle condizioni da cui dipende l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO non è soddisfatta, e ciò anche nell'eventualità in cui l'esistenza di un danno sia certa (sentenza del Tribunale federale 4A_597/2016 del 22 gennaio 2018 consid. 4). In concreto, come rilevato dal primo giudice, la prova delle spese sostenuto non sarebbe stata impossibile né o particolarmente difficoltosa, tant'è che in questa sede l'interessato ha prodotto quanto meno alcuni estratti del conto presso il Touring club svizzero e della carta di credito. Ne segue che su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.

                                   6.   RE 1 si duole poi del fatto che il primo giudice per non abbia applicato l'art. 88 CPC, che gli “avrebbe permesso di beneficiare di un termine per quantificare le sue spese” e l'art. 191 CPC, che gli “avrebbe consentito di ordinare l'assunzione suppletoria di prove”. Egli chiede altresì che questa Camera, qualora lo ritenessero necessario, faccia uso della facoltà d'indagine secondo l'art. 322 CPC. Se non che, le norme invocate dall'interessato sono riconducibili a quelle del Codice di procedura civile ticinese, abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 dell'ordinamento processuale civile svizzero. Tutt'al più, il Pretore avreb­be dovuto far capo al suo dovere d'interpello e porre pertinenti do­mande affinché l'attore completasse le indicazioni fattuali e indicasse i mezzi di prova (art. 247 cpv. 1 CPC). In concreto, tuttavia all'udienza del 18 novembre 2019 l'attore stesso ha per finire ammesso che non vi fossero giustificativi specifici delle spese chiedendo al Pretore un giudizio in equità. Non è dato a vedere quali ulteriori inviti a presentare prove avrebbe dovuto compiere il primo giudice. Per il resto, l'interpello non è destinato a supplire a negligenze processuali, tanto più nel caso concreto ove appe­na si pensi che in questa sede il reclamante è poi stato in grado presentare qualche giustificativo. Tuttavia, come si è detto, in sede di reclamo non è possibile addurre nuove prove (sopra consid. 2) né incombe a questa Camera condurre ulteriori indagini. Al proposito il reclamo è dunque privo di consistenza.

                                   7.   Secondo il reclamante “il Pretore avrebbe inoltre potuto chinarsi sul fatto che l'immobile di C__________ è, come risulta agli atti, l'unico bene pignorabile della signora CO 1 e pertanto il suo realizzo comporterà, giocoforza, una causa in Italia. Il danno, non poten­do essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove sull'entità esatta del pregiudizio, avrebbe dovuto essere stabilito dal prudente criterio del Pretore (art. 42 cpv. 2 CO)”. La doglian­za, invero è di difficile comprensione, non merita di essere approfondita, l'interessato non traendone alcuna conseguenza giuridica. Per il resto, il reclamante non spiega perché il primo giudice sarebbe incorso in un'errata applicazione del diritto né tanto meno in un arbitrario accertamento dei fatti. In definitiva, il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

                                   8.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, la quale ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 650.– sono a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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