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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.11.2019 16.2019.55

22 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·771 parole·~4 min·4

Riassunto

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore - esigenze di motivazione del reclamo

Testo integrale

Incarto n. 16.2019.55

Lugano 22 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 25 ottobre 2019 presentato da

 RE 1 e  RE 2   

contro la decisione emessa il 21 ottobre 2019 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2019.702 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa nel loro confronti con istanza del 10 settembre 2019 dalla  

CO 1  (rappresentata dalla RA 1 ),

ritenuto

in fatto:                          che con un'istanza del 10 settembre 2019 promossa nella pro­cedura sommaria di tutela dei casi manifesti la CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud l'espulsione di RE 1 e RE 2 da un appartamento di sua proprietà a __________;

                                         che con decisione del 21 ottobre 2019 il Pretore ha ordinato l'espulsione dei convenuti dall'ente locato, disponendone l'esecuzione effettiva con varie com­minatorie e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante fr. 200.– per ripetibili;

                                         che contro la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2019 in cui chiedono sostanzialmente di “spostare lo sfrat­to al 20 dicembre 2019”;

                                         che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto:                       che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante deve quanto meno spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata;

                                         che in concreto i reclamanti giustificano i motivi per cui la pigione non è stata versata e chiedono in estrema sintesi di posticipare lo sfratto al 20 dicembre 2019 ma non adducono alcun motivo a sostegno del loro reclamo, né tantomeno esprimono una sola critica nei confronti della decisione del Pretore;

                                         che in tali circostanze il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

                                         che ad ogni modo per tenere conto del principio di proporzionalità, l'autorità di esecuzione dello sfratto può concedere un termi­ne di moratoria, di breve durata, a condizione però che vi sia­no delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta) o qualora sulla base di indizi seri e concreti si può presumere che l'inquilino rispetterà spontaneamente l'ordine impartitogli entro un termine ragionevole;

                                         che, il differimento deve comunque essere breve e non deve equi­va­lere a una proroga del contratto di locazione (sentenza del Tribunale federale 4A_207/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.1; v. anche CCR sentenza inc. 16.2016.64 del 19 gennaio 2017 consid. 9);

                                         che, nella fattispecie, anche tenendo conto delle loro motivazioni (salute della moglie e volontà di rientrare in Italia) gli interessati hanno già di fatto beneficiato di una dilazione sufficiente sicché un'ulteriore proroga non entra in linea di conto;

                                         che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   e   ; –  .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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