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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.12.2019 16.2019.49

27 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·604 parole·~3 min·4

Riassunto

Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarto n. 16.2019.49

Lugano 27 dicembre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente,

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sull'appello del 16 settembre 2019 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 23 luglio 2019 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2019.7 (torto morale e risarcimento danni) da lui promossa con petizione del 28 gennaio 2019 nei confronti di  

 CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 2   

                                         premesso con sentenza del 23 luglio 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto una petizione introdotta il 28 gennaio 2019 da RE 1, volta alla condanna di CO 1 al pagamento di fr. 7292.30 oltre interessi al 5% dal 20 giugno 2017 quale risarcimento del torto morale e la rifusione dei costi legali connessi a un procedimento penale sfociato in una condanna della convenuta per il reato d'ingiuria e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 750.– a carico dell'attore tenuto a rifondere alla controparte di fr. 1600.– per ripetibili;

                                         preso atto che contro tale decisione RE 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 settembre 2019 in cui chiede, previa concessione del gratuito patrocinio, di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore affinché istruisca la causa, o, in ogni caso, di ridurre l'ammontare delle ripetibili a fr. 800.–;

                                         ricordato che con decisione del 30 settembre 2019 questa Camera ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio in secondo grado (inc. 16.2019.50);

                                         rammentato che il 18 novembre 2019 l'appellante è stato invitato a depositare, entro il 4 dicembre successivo, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

                                         osservato che non essendo intervenuto alcun versamento, all'appellante è stato impartito il 5 dicembre 2019 un ultimo termine improrogabile fino al 17 dicembre successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                         appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                         stabilito che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

posto che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;

decide:                    1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   . – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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