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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 14.09.2020 16.2019.34

14 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·3,756 parole·~19 min·4

Riassunto

Contratto di appalto: contestazione della mercede

Testo integrale

Incarto n. 16.2019.34 16.2019.35

Lugano 14 settembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo del 4 giugno 2019 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 6 maggio 2019 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2018.25 (contratto di appalto) da lui promossa con petizione del 19 luglio 2018 nei confronti di  

 CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),  

 e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 16.2019.35),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 15 marzo 2016 RE 1 ha inviato a CO 1 una fattura di complessivi fr. 7261.– per ‟lavori eseguiti presso la vostra abitazione, fornitura, trasporti, demolizioni e messa in operaˮ. Visto il mancato pagamento della fattura, RE 1 ha fatto notificare a CO 1, il 28 dicembre 2016, il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno per l'incasso di complessivi fr. 7261.– più interessi del 5% dal 15 aprile 2016, indicando quale causa dell'obbligazione “lavori edili + fornitura di materiale e trasportiˮ, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                                  B.   Il 20 marzo 2018 RE 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città per un tentativo di conciliazione nei confronti di CO 1 inteso a ottenere il pagamento fr. 7261.– più interessi del 5% dal 15 aprile 2016, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposto al citato precetto esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 24 aprile 2018 all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante (inc. CM.0218.24).

                                  C.   Il 19 luglio 2018 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della medesima giurisdizione per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, quanto postulato in sede conciliativa. Invitata a presentare osservazioni, in una lettera del 30 luglio 2018 la convenuta ha dichiarato di non avere concluso nessun contratto con l'attore. Alle prime arringhe dell'11 ottobre 2018, le parti hanno ribadito le loro posizioni, la convenuta chiedendo inoltre la cancellazione del precetto esecutivo, e hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante ed è stata terminata il 28 novembre 2018. Alle arringhe finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 2 gennaio e del 14 febbraio 2019 nelle quali hanno mantenuto i loro punti di vista.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 6 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha dichiarato inammissibile la richiesta della convenuta di cancellare il citato precetto esecutivo. RE 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 1000.– e quella della procedura di conciliazione di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 giugno 2019 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio e concessione dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di accogliere la petizione. Con decreto del 13 giugno 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 21 agosto 2019 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dal-la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attore il 7 maggio 2019. Introdotto il 4 giugno 2019, il reclamo in esame è tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

                                   3.   Il Pretore aggiunto ha innanzitutto esaminato se tra le parti fosse sorto un contratto di appalto, ciò che la convenuta contestava. Al riguardo il primo giudice, dopo avere constatato l'assenza di scritti tra le parti, ha accertato sulla scorta dell'istruttoria che per i lavori di smantellamento e pavimentazione preliminari alla posa di piastrelle la parti avevano concluso quantomeno tacitamente un contratto d'appalto. Per contro, egli ha considerato come l'istruttoria non avesse dimostrato un analogo incarico per la posa delle piastrelle, la presenza sul cantiere anche di I__________ __________, che aveva poi fatturato direttamente alla convenuta il suo intervento, non permetteva di concludere con sufficiente certezza che l'attore fosse stato incaricato di posare le piastrelle.

                                         Premesso ciò, il Pretore aggiunto ha nondimeno respinto interamente la petizione poiché l'attore non aveva dimostrato l'ammontare della mercede. A suo parere, alla luce della sufficiente contestazione della convenuta della mercede formulata nella duplica incombeva all'attore dimostrarne la congruità. Se non che, egli ha epilogato, le fatture “dubbie e alcune peraltro non datate e senza indicazione dell'acquirente e della destinazione dei materiali non erano sufficienti per dimostrare la propria pretesa.

                                   4.   Il reclamante si duole in primo luogo del fatto che il Pretore aggiunto non abbia accertato la conclusione di contratto d'appalto con la convenuta anche per la posa delle piastrelle. Egli adduce che a causa di un problema alla spalla aveva chiesto l'intervento di I__________ __________ solo per posare le ultime piastrelle, ciò che era stato confermato anche da W__________ __________. A suo parere, salvo le affermazioni della convenuta nulla dimostra invece che la posa delle piastrelle sia stata eseguita dal solo I__________ __________ né che lo stesso abbia poi fatturato il lavoro alla medesima.

                                         L'attore obietta poi che la convenuta ha contestato la fattura solamente nelle sue conclusioni, in modo generico e abbondanziale privandolo “in mala fede” della possibilità di esprimersi al riguardo. Egli non discute che un appaltatore debba dimostrare il valore del materiale e del lavoro così come i criteri di fatturazione ma rileva che ciò è il caso solo in presenza di specifiche contestazioni della parte avversaria, assenti in concreto. In ogni caso, egli afferma, che in caso di dubbi sulla fattura il primo giudice avrebbe dovuto far uso dell'interpello. Egli ribadisce di avere anticipato le spese per l'acquisito del materiale e spiega che l'intestazione di una fattura all'arch. M__________ __________ era dovuta al fatto che tale professionista poteva beneficiare di sconti. A suo avviso, sulla scorta delle dichiarazioni dei vari testimoni in merito alla natura dei lavori e alla dimensione del cantiere, il Pretore aggiunto avrebbe potuto verificare senza particolari problemi l'ammontare della fattura.

                                   5.   Come ricordato dal primo giudice, la conclusione di un contratto d'appalto non è soggetta a una forma particolare, potendo essere validamente concluso anche oralmente o tacitamente (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 167 n. 406). Sapere se le parti hanno raggiunto un accordo e hanno quindi stipulato un contratto è una questione di interpretazione delle loro volontà, la quale può essere manifestata espressamente o tacitamente (art. 1 cpv. 2 CO; DTF 128 III 422 consid. 2.2). Affinché un contratto sia considerato concluso, le parti devono aver avuto la volontà di esservi vincolate. Al riguardo occorre in primo luogo ricercare la vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva), eventualmente, in modo empirico, sulla base di indizi (DTF 144 III 98 consid. 5.2.2). Al proposito, costituiscono indizi in tal senso non solo il contenuto delle dichiarazioni di volontà –  scritte o orali – ma anche il contesto generale, cioè tutte le circostanze che permettono di scoprire la reale volontà delle parti, siano esse dichiarazioni fatte prima della conclusione del contratto o fatti successivi ad esso, in particolare il comportamento successivo delle parti che stabilisce ciò che le parti contraenti stesse hanno compreso all'epoca. L'interpretazione soggettiva è questione di fatto.

                                         Ove non esistono degli accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene accertata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta. L'interpretazione oggettiva è questione di diritto.

                                   6.   Nella fattispecie, che l'attore abbia eseguito la demolizione della pavimentazione precedente e preparato la nuova platea sulla quale sarebbero state posate le nuove piastrelle non è rimesso in discussione nemmeno dalla convenuta. Per quel che è della posa della nuova pavimentazione, per il primo giudice la presenza sul cantiere di due diversi artigiani, che entrambi avevano fatturato le loro prestazioni alla convenuta, non permetteva di concludere “con sufficiente certezza che l'attore fosse stato incaricato anche di posare le piastrelle”.

                                         La questione, in tale contesto, non è tanto quella di sapere se l'attore abbia eseguito tale opera ma di sapere se l'abbia eseguita sulla base di un accordo con la convenuta. In realtà, nulla di tutto ciò si riscontra nel caso concreto. Certo, la tesi del reclamante secondo cui in un primo tempo sia stato lui a posare le piastrelle e che solo l'ultimazione dei lavori è stata eseguita da I__________ __________ trova conferma nella dichiarazione di W__________ __________ “da quanto mi aveva detto mio nipote [I__________ __________] quel giorno che mi ha interpellato era andato sul cantiere per aiutare l'attore a fare le fughe e le giunte delle piastrelleˮ (deposizione del 28 novembre 2018, verbali pag. 9). Ma per tacere del fatto che il medesimo teste ha anche più volte affermato che ‟il lavoro di posa delle piastrelle l'ha eseguito mio nipoteˮ (loc. cit.), la mera esecuzione di tale lavoro ancora non dimostra che la convenuta lo avesse incaricato della posa. Che poi il lavoro di I__________ __________ sia stato fatturato direttamente alla convenuta è finanche stato prospettato dall'attore medesimo (“penso che la fattura per i lavori eseguiti dal signor __________ sia stata emessa da lui medesimo all'indirizzo della convenuta”: interrogatorio del 28 novembre 2018, verbali pag. 10). Per di più, lo stesso attore si è definito “muratore” mentre I__________ __________ era piastrellista, ciò che non rende inverosimile la suddivisione delle due tipologie di lavoro e la presenza sul cantiere di due diversi artigiani. In ultima analisi la versione fornita dal reclamante potrà fors'anche apparire sostenibile, ma non basta per rendere quella del primo giudice manifestamente insostenibile. Su questo punto il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.

                                   7.   Per quel che riguarda l'ammontare della mercede, come già rilevato dal Pretore aggiunto, incombe all'appaltatore, che chiede il pagamento della propria mercede, l'onere della prova per quel che concerne l’esistenza e l'entità (cfr. Gauch, op. cit., pag. 440 n. 103 segg.).

                                         a)   Premesso ciò, dal profilo procedurale, la parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione (DTF 142 III 462 consid. 4.3 pag. 465). Inoltre, quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi di prova concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 522 consid. 5.1). Controverso è un fatto che dopo essere stato debitamente allegato e specificato è stato dettagliatamente contestato in causa nei termini dell'art. 55 CPC (cfr. CCR sentenza inc. 16.2018.29 del 7 ottobre 2019 consid. 5b con riferimento). Nei processi che sottostanno alla massima dispositiva il convenuto deve specificare nella risposta quali dei fatti esposti dall'attore riconosca o contesti (art. 222 cpv. 2 CPC). La contestazione deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono dettagliate, più la controparte deve specificare concretamente quali sono i singoli fatti che contesta (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1; 141 III 437 consid. 2.6; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 51 segg. ad art. 55 CPC). Ove l'attore adduca nella sua petizione l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa, questa si considera ammessa e non deve essere provata se il convenuto non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta (DTF 144 III 525 consid. 5.2.2.3). Contestazioni globali non bastano (DTF 144 III 524 consid. 5.2.2.1; v. anche CCR sentenza inc.16.2018.29 del 7 ottobre 2019 consid. 5b).

                                         b)   Nella fattispecie l'attore ha chiesto il pagamento di fr. 7261.– rinviando per il dettaglio alla sua fattura finale del 15 marzo 2016 allegata all'istanza di conciliazione richiamata (doc. C nell'inc. CM. 2018.24). Si tratta di un conteggio dettagliato che riporta i costi dei diversi materiali forniti, quelli dei vari trasposti, quelli dello sgombero dei materiali di demolizione e ingombranti, così come quelli per i lavori di messa in opera. In circostanze siffatte si può ammettere che l'attore aveva correttamente fatto fronte al proprio onere di sostanziare l'allegazione. Non si disconosce che talune fatture o giustificativi delle ditte venditrici del materiale possano destare qualche perplessità (mancanza di data, annotazione a mano della cliente, intestazione a terzi; cfr. plico doc. D nell'inc. CM. 2018.24). Resta il fatto che la fattura prodotta dall'attore era esplicita e conteneva le necessarie informazioni affinché la convenuta potesse esprimersi con cognizione di causa.

                                         c)   Visto quanto precede, la contestazione della convenuta della fattura doveva essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali fossero le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. In concreto, la convenuta si è però limitata a contestare di avere concluso un contratto con l'attore ma di avere commissionato i lavori a I__________ __________ il quale li aveva effettuati ed era stato pagato (osservazioni del 30 luglio 2018). Si tratta di una contestazione meramente generica (soprattutto a fronte del grado di specificazione dell'allegazione dell'attore). Non si disconosce che a quel momento la convenuta non era rappresentata da un legale e si può fors'anche ammettere che in tale circostanza in occasione delle prime arringhe il Pretore aggiunto avrebbe dovuto far capo al suo dovere d'interpello (art. 56 CPC). Sta di fatto che duplicando all'udienza dell'11 ottobre 2018, la convenuta, debitamente assistita, una volta di più si è limitata a contestare ‟integralmente ogni pretesa in quanto priva di qualsiasi motivazione e giustificazione”. Anche tale contestazione, del tutto globale e generica, era insufficiente.

                                         d)   Certo, come rilevato dal Pretore aggiunto, la convenuta contestava anzitutto l'esistenza del contratto stesso, sicché di riflesso anche l'obbligo di pagare una mercede. Ciò non la esonerava tuttavia dal motivare debitamente la sua contestazione sull'ammontare dell'eventuale mercede, quanto meno in via subordinata qualora fosse stata riconosciuta la conclusione di un contratto d'appalto. Limitando la contestazione alla mancanza di un accordo e muovendo contestazioni globali e generiche sull'ammontare della mercede richiesta dall'attore, le allegazioni in merito alla fatturazione di quest'ultimo potevano ritenersi come non controverse e dunque tali da non essere oggetto di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). Quanto al fatto che con le conclusioni la convenuta abbia eccepito l'inattendibilità delle fatture e dei bollettini presentati dall'attore così come non ha definito sproporzionata la fattura di fr. 7261.– per 20 m² di piastrelle, ammesso che ciò bastasse, tale contestazione era palesemente tardiva, l'istruttoria essendo ormai conclusa.                                                           

                                   8.   Nelle sue osservazioni al reclamo la convenuta ribadisce di non avere concluso nessun accordo con l'attore ma di avere incaricato e remunerato I__________ __________. Ora sull'esistenza di un contratto d'appalto tra le parti in merito alla posa della nuova pavimentazione il reclamo dell'attore, come si è visto poc'anzi, è stato respinto. Quanto alla fase di demolizione e preparazione della platea sulla quale posare le nuove piastrelle, l'interessata nemmeno revoca in dubbio le varie testimonianze assunte dalle quali risulta che I__________ __________ non ha eseguito la platea (deposizione di W__________ __________ del 28 novembre 2018, verbali pag., 9) che è però stata eseguita dall'attore (deposizioni di M__________ D__________ __________ e J__________ __________, loc. cit., verbali pag. 2-5). Nessuno di questi due ultimi testi ha accennato in quella fase dei lavori alla presenza sul cantiere, foss'anche di sfuggita, di I__________ __________. Ne segue che la conclusione del primo giudice, per il quale l'attore abbia “agito in forza di un contratto d'appalto concluso, quantomeno tacitamente, con la convenuta” resiste alla critica.

                                   9.   Visto quanto precede la conclusione del primo giudice, secondo cui l'attore non aveva dimostrato la congruità della mercede richiesta, si avvera pertanto errata e il reclamo va accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, il giudizio impugnato va riformato nel senso che la pretesa dell'attore deve essere accolta per fr. 5011.– (fr. 7261.– ./. fr. 2250.– esposti per la posa delle piastrelle) oltre interessi del 5% dal 16 marzo 2016, la convenuta non avendo mai contestato la valida messa in mora. Limitatamente a tale importo va altresì pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo fatto notificare alla convenuta.

                                10.   Le spese processuali di entrambe le sedi vanno suddivise tra le parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto il maggior grado di soccombenza della convenuta, si giustifica di addebitarle cinque settimi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere all'attore, un'indennità per ripetibili ridotte (tre settimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado segue identica sorte, fermo restando che l'indennità per ripetibili va dedotta dalla retribuzione già riconosciuta alla patrocinatrice dell'attore, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. Un estratto di questo considerando va notificato allo Stato del Cantone Ticino.

                                11.   L'assegnazione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé cadu­ca la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dal reclamante, il legale di quest'ultimo avendo il diritto di riscuotere personalmen­te l'indennità (sentenza del Tribunale federale 5A_754/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 5, in: RSPC 2014 pag. 229). L'obbligo di CO 1 si riduce tuttavia alla rifusione di un'indennità meramente ridotta. Ciò giustifica di conferire all'interessato il beneficio richiesto, le gravi ristrettezze di lui essendo già state constatate dal Pretore aggiunto (consid. 14) e il reclamo apparendo – almeno in parte – provvisto di buon diritto (art. 117 CPC). Per quanto riguarda l'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, l'art. 11 cpv. 2 1 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310), prevede che in sede di appello o altro rimedio giuridico le ripetibili sono fissate fra il 30 e il 60% dell'importo calcolato secondo l'art. 11 cpv. 1. A ciò si aggiungono spese fisse del 10% (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. In concreto le prestazioni della patrocinatrice d'ufficio sono consistite, davanti a questa Camera, nella redazione del reclamo nell'ambito di una causa già conosciuta che verteva, per finire, su una sola questione. L'aliquota del 40% può dunque dirsi ampiamente adeguata. Dandosi un'indennità per ripetibili di prima sede di fr. 1000.– complessivi (spese e IVA comprese), non oggetto di contestazioni, si giustifica di riconoscere una retribuzione di fr. 400.–. L'indennità per ripetibili ridotte (fr. 180.– arrotondata), che nulla induce a presumere di difficile o impossibile incasso, va posta in deduzione di tale cifra. La patrocinatrice d'ufficio riceverà pertanto una mercede di fr. 220.–.

Per questi motivi,

decide:                       I.   Il reclamo è parzialmente accolto.

1.   La petizione è parzialmente accolta nel senso che CO 1 è condannata a versare a RE 1 l'importo di fr. 5011.– oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2016.

L'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente a tale importo.

2.   (invariato)

                                   3.   (invariato)

4.   Le spese processuali della presente procedura di complessivi fr. 1000.– come quelle della procedura di conciliazione di fr. 200.– sono poste per due settimi a carico dell'attore e per cinque settimi a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 450.– per ripetibili ridotte arrotondate.

5.   annullato

                                   II.   Le spese del reclamo di complessivi fr. 350.– sono poste per due settimi a carico di RE 1, e per lui al beneficio del gratuito patrocinio dello Stato, e per cinque settimi a carico di CO 1, che rifonderà alla patrocinatrice d'ufficio del reclamante fr. 180.– per ripetibili ridotte.

                                  III.   AP 1 è ammesso al gratuito patrocinio da parte del­l'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 220.–.

                                 IV.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 10 e 11 e dispositivi n. I/4, II e III).  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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