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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 03.05.2019 16.2019.25

3 maggio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·827 parole·~4 min·3

Riassunto

Locazione - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Testo integrale

Incarto n. 16.2019.25

Lugano 3 maggio 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 5 aprile 2019 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 25 febbraio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 73/A/17/PE (locazione) da lei promossa con petizione del 30 novembre 2017 nei confronti di  

 CO 1 ,

ritenuto

in fatto:                          che con contratto di “collaborazione nella forma indipendente” del 5 gennaio 2016 CO 1 ha messo a disposizione di RE 1 una superficie di 35 m2 di un locale da lei appigionato a __________, per un corrispettivo di fr. 850.– mensili;

                                         che terminata la sublocazione, RE 1 ha rivendicato da CO 1 complessivi fr. 714.15 corrispondenti a due fattura dell'__________ SA di complessivi fr. 245.40 per la stipulazione di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e all'allacciamento al contatore, a una fattura di fr. 168.75 della ditta di impianti elettrici E__________ SA e a una nota di fr. 300.– dell'arch. __________ Q__________ intervenuto come perito comunale alla riconsegna dello spazio locato;

                                         che visto il mancato pagamento, il 12 maggio 2017 RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 714.15, cui l'escussa ha in­terposto opposizione;

                                         che in esito a un'azione creditoria promossa il 30 novembre 2017 da RE 1, con decisione del 25 febbraio 2019 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha obbligato CO 1 a versare all'attrice fr. 142.80, oltre a fr. 20.– per la conciliazione, rigettando in via definitiva per tale importo l'opposizione al citato PE e ponendo le spese processuali di fr. 100.– per quattro quinti a carico dell'attrice e per un quinto a carico della convenuta;

                                         che in una lettera a questa Camera del 3 aprile 2019 RE 1 dichiara di non essere d'accordo con la decisione del Giudice di pace e chiede, in sintesi, di accogliere integralmente la petizione;

                                         che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto:                       che le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che per la reclamante l'accertamento del Giudice di pace secondo cui tra le parti sorsero subito delle problematiche è errato, le parti avendo in un primo tempo un ottimo rapporto;

                                         che, tuttavia, l'eventuale inesattezza non ha alcuna incidenza sull'esito della vertenza riguardante il risarcimento di pretesi danni insorti in seguito a una violazione contrattuale;

                                         che, per il resto, la reclamante chiede di accogliere integralmente la petizione, ma non esprime alcuna critica nei confronti della decisione del Giudice di pace;

                                         che ciò non basta per motivare un reclamo, l'interessata dovendo per lo meno spiegare perché la decisione del primo giudice sarebbe errata;

                                         che in tali circostanze, pur con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale riforma della decisione impugnata;

                                         che in definitiva il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, la reclamante, sprovvista di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non si pone il problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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