Incarto n. 16.2019.23
Lugano 8 aprile 2019/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 29 marzo 2019 presentato da
RE 1 e AP 1,
contro la decisione emessa il 14 marzo 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SE.2019.47 (locazione) promossa nei loro confronti con petizione del 29 gennaio 2019 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1 ),
ritenuto
in fatto: che con sentenza del 14 marzo 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha condannato RE 1 e AP 1 a versare in solido alla CO 1 fr. 7312.80 a titolo di pigioni e spese accessorie arretrate relative a un appartamento appigionato a __________;
che le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono state poste in solido carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'attrice, sempre con il vincolo della solidarietà, un'indennità di fr. 100.–;
che con una lettera a questa Camera del 29 marzo 2019 RE 1 e AP 1 dichiarano di non essere d'accordo con la decisione del Pretore;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che per l'art. 326 cpv. 1 CPC, in sede di reclamo non è ammessa, in particolare, la produzione di nuovi mezzi di prova, ovvero di documenti non presentati al Pretore;
che, premesso ciò, i reclamanti si limitano a rilevare di non essere d'accordo con la decisione del Pretore, spiegando di non avere potuto compiutamente esporre le loro ragioni davanti all'autorità di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest, ma non esprimono alcuna critica nei confronti della decisione del Pretore;
che, in particolare, essi non contestano di aver lasciato l'appartamento nel mese di settembre 2018 quantunque la pigione fosse dovuta fino a dicembre di quell'anno, né di non avere versato la pigione dal mese di agosto al mese di dicembre del 2018;
che, per il resto, quanto accaduto davanti all'autorità di conciliazione non è di rilievo, gli interessati pur essendo stati regolarmente citati dal Pretore non hanno presenziato al dibattimento del 13 marzo 2019 per esporre le loro ragioni;
che in tali circostanze, pur con tutta la comprensione che si deve a una parte non patrocinata, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata;
che in definitiva il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, i reclamanti, sprovvisti di cognizioni giuridiche, hanno agito di loro iniziativa senza l'ausilio di un legale;
che non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– e ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.