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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.10.2019 16.2019.22

22 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·3,071 parole·~15 min·4

Riassunto

Appalto: garanzia per difetti. Interpello qualificato e facoltà del giudice di ingiungere a una parte manifestamente incapace di condurre la propria causa di far capo a un rappresentante

Testo integrale

Incarto n. 16.2019.22

Lugano 22 ottobre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 28 marzo 2019 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 25 febbraio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa 04/18/SE (appalto) promossa con petizione del 14 marzo 2018 nei confronti della  

CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Alla fine del mese di settembre 2016 la CO 1, così incaricata da RE 1 sulla base di un'offerta del 23 giugno 2016 di fr. 5838.15 (IVA inclusa), ha fornito e posato quattro finestre nella sua abitazione di __________. Il committente, che l'8 settembre 2016 aveva versato un acconto di fr. 1700.–, ha segnalato alla ditta che la posa di tre finestre, a causa della loro errata misura, non era stata eseguita correttamente e si è rifiutato di pagare il saldo della mercede richiestagli di fr. 4138.15 se la controparte non avesse sostituito a sue spese le finestre difettose. Dopo un fitto scambio di corrispondenza la CO 1, ritenendo di avere eseguito il lavoro a regola d'arte, non ha dato seguito alla richiesta del cliente e ha preteso il pagamento dell'intera mercede.

                                  B.   Il 2 maggio 2017 RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il precetto esecutivo n. __________4 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1700.– più inte­ressi al 5% dal 28 febbraio 2017, cui l'escussa ha interposto opposizione. Il 15 maggio 2017 la CO 1 ha fatto notificare ad RE 1 il precetto esecutivo n. __________9 del medesimo ufficio di esecuzione per l'incasso di fr. 4138.15 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2017, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Con decisione del 4 settembre 2017 il Giudice supplente del circolo di Taverne ha respinto l'istanza presentata il 10 giugno 2017 da RE 1 volta a ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________4.

                                  C.   Il 15 settembre 2017 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Capriasca, chiedendo di convocare la CO 1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di man­cata intesa di pronunciare una decisione, volta a ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1700.– oltre interessi del 5% dal 28 febbraio 2017 e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________4 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano. All'udienza del 27 ottobre 2017, indetta per la conciliazione, le parti non hanno raggiunto un'intesa. In tale occasione il Giudice di pace ha preannunciato l'emanazione di una decisione in virtù dell'art. 212 CPC, salvo poi rilasciare il 9 febbraio 2018 l'autorizzazione ad agire all'istante indicando che “la documentazione presentata non permette […] in mancanza di sufficienti elementi, di prendere una decisione”.

                                  D.   Il 14 marzo 2018 RE 1 ha trasmesso al Giudice di pace del circolo di Capriasca “tutta la documentazione del caso in questione, in modo che possa avere tutti gli elementi per pren­dere una decisione”. Invitato il 23 marzo 2018 dal Giudice di pace a indicare nel proprio allegato il nome delle parti, l'oggetto litigioso, il valore litigioso, la data e la firma, il 20 marzo (recte 4 aprile) 2018 RE 1 ha completato la sua petizione. Nelle sue osservazioni del 14 maggio 2018 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e in via ricon­venzionale ha rivendicato il pagamento di fr. 4138.15 oltre interessi al 5% dall'11 marzo 2017, chiedendo altresì di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al PE __________9. Nella sua risposta riconvenzionale del 2 giugno 2018 l'attore ha avversato la richiesta della convenuta. All'udienza del 5 settembre 2018, indetta per il dibatti­mento, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

                                  E.   Statuendo con decisione del 25 febbraio 2019 il Giudice di pace ha respinto la petizione e posto le spese processuali di fr. 180.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 200.– per ripetibili. Egli ha per contro accolto la doman­da riconvenzionale condannando RE 1 a versare alla CO 1 fr. 4138.15 oltre interessi al 5% dall'11 marzo 2017 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al noto PE. Gli oneri processuali di tale procedura di fr. 180.– sono stati posti a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 700.– di ripetibili.

                                  F.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 marzo 2019 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice “per una nuova istruttoria, rispettosa della legge”. Con decreto del 9 aprile 2019 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 16 maggio 2019 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 26 febbraio 2019. Introdotto il 28 marzo 2019 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, constatato che l'attore non aveva indicato le ragioni giuridiche su cui fondava la sua pretesa di restituzione dell'acconto di fr. 1700.–, ha rammentato che in presenza di un'opera difettosa il committente può avvalersi dei diritti di garanzia elencati all'art. 368 CO. Premesso ciò, per il primo giudice l'attore aveva implicitamente espresso la volontà di non accettare l'opera e di recedere dal contratto, salvo non aver saputo dimostrare che l'opera presentava difetti “così gravi” da risultare inservibile. Per il Giudice di pace, inoltre, il difetto dei davanzali non era stato notificato tempestivamente poiché fatto valere solo nel mese di gennaio 2017, tre mesi dalla consegna delle finestre. In siffatte circostanze egli ha respinto la petizione. Quanto alla domanda riconvenzionale, il Giudice di pace l'ha accolta poiché la ditta ha “chiesto esattamente il pagamento del saldo della mercede pattuita”, il cui ammontare non era di per sé contestato.

                                   4.   Il reclamante, ricordato che in prima sede non era assistito da un patrocinatore, si lamenta del fatto che il Giudice di pace, nonostante dal contenuto delle sue lettere del 14 e 20 marzo 2018 emergesse chiaramente la sua manifesta incapacità di condurre la propria causa, non lo abbia diffidato dal munirsi di un patrocinatore, tanto più che la controparte era assistita da un legale. A suo avviso, tale mancanza costituisce una violazione dell'art. 69 CPC con conseguente lesione del suo diritto di essere sentito e della garanzia di accesso alla giustizia, ciò che comporta la nullità degli atti processuali e della decisione stessa. Egli rileva che nelle sue osservazioni del 14 maggio 2018 la convenuta aveva finanche chiesto di dichiarare la petizione irricevibile in quanto non adempiva i requisiti dell'art. 244 CPC e che nella decisione il primo giudice non ha esaminato questa eccezione, la quale, in caso di accoglimento, avrebbe per altro comportato la caducità della domanda riconvenzionale. Il reclamante rimprovera poi al Giudice di pace di aver fatto uso dell'interpello, violando così gli art. 56 e 247 CPC, affinché con pertinenti domande egli potesse completare le sue allegazioni fattuali e indicare i mezzi di prova. Egli, ad ogni modo, contesta la conclusione del primo giudice, il quale ha ritenuto tardiva la notifica del ristagno d'acqua dei davanzali, questo difetto essendo emerso soltanto in occasione del sopralluogo effettuato il 19 gennaio 2017 dal perito da lui incaricato. La resistente, dal canto suo, contesta che l'attore, peraltro accompagnato in udienza dal figlio, fosse manifestamente incapace di condurre la propria causa e ritiene che il Giudice di pace non abbia violato il suo obbligo di interpello. A suo avviso, la soccombenza dell'attore non è dovuta a vizi procedurali ma va ricercata nei motivi di merito e in particolare nella tardività della notifica dei difetti dell'opera invocati dall'attore.

                                   5.   Secondo l'art. 69 cpv. 1 CPC se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d'ufficio. Ora, l'incapacità manifesta va ammessa con riserbo giacché la norma, di carattere potestativo, limita la libertà delle parti di agire nel processo civile personalmente senza l'assistenza di un patrocinatore (sentenze del Tribunale federale 5A_504/2018 del 25 giugno 2018 consid. 4 con rinvio a 5A_541/2015 del 14 gennaio 2016 in: RSPC 2016 pag. 223). Costatata un'incapacità manifesta, il giudice dispone nondimeno di un margine di apprezzamento sull'opportunità di applicare tale norma (CCR, sentenza inc. 16.2017.17 del 24 luglio 2017 consid. 5a). La parte oggetto di una tale ingiunzione deve essere effettivamente nell'incapacità di condurre la propria causa, senza che il dovere d'interpello del giudice (art. 56 e 247 cpv. 1 CPC) sia sufficiente per rimediare a questa situazione suscettibile di metterne in pericolo i suoi diritti (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 4 ad art. 69 con rinvio; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 7 ad art. 69; Hrubesch-Millauer in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 3 ad art. 69). Premesso ciò, prima di esaminare se in concreto il Giudice di pace dovesse ingiungere all'attore di munirsi di un patrocinatore, occorre determinare se egli non dovesse previamente far capo al dovere d'interpello.

                                   6.   Nella fattispecie è indubbio che l'azione promossa da RE 1 soggiacesse alla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). Applicandosi il principio attitatorio, spetta alle parti raccogliere gli elementi del processo, ovvero addurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC). L'art. 247 cpv. 1 CPC, tuttavia, attenua questo principio imponendo al giudice un obbligo d'interpello qualificato (“accresciuto”), nel senso che con pertinenti domande il giudice fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova (DTF 141 III 575 consid. 2.3.1).

                                         Secondo l'art. 244 CPC la petizione in azione semplificata deve contenere, in particolare, la domanda e la designazione dell'oggetto litigioso (cpv. 1 lett. b e c), ma non necessariamente una motivazione giuridica o fattuale (cpv. 2). In sostanza, con la petizione l'attore è esonerato dal presentare allegazioni fattuali con le offerte di prova. L'obbligo d'interpello dipende dalle circostanze del caso concreto, segnatamente dalla difficoltà della causa, dal grado d'informazione delle parti e dalla loro eventuale rappresentanza da parte di un legale. Esso riguarda innanzitutto le persone non assistite da professionisti e sprovviste di cognizioni giuridiche, mentre ha portata minore in presenza di parti assistite da un legale. L'interpello, ad ogni modo, non è destinato a supplire a negligenze processuali (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 2 dicembre 2013, consid. 3.2 in SJ 2014 I pag. 225; v. anche CCR inc. 16.2016.50 del 5 dicembre 2018 consid. 6).

                                   7.   In concreto, il 14 marzo 2018, RE 1 ha scritto al Giudice di pace che “siccome nell'autorizzazione ad agire rilasciatagli il 9 febbraio 2018 era indicato che mancavano sufficienti elementi per potere statuire”, aveva pensato di inviargli tutta la documentazione del caso “in modo che possa avere tutti gli elementi per prendere una giusta decisione. Se mancasse ancora qualcosa, la prego di farmelo sapere […]”. Il 23 marzo 2018 il primo giudice ha spiegato all'interessato che per potere avviare una procedura semplificata avrebbe dovuto presentare una petizione in cui indicare il nome delle parti, l'oggetto litigioso, il valore litigioso, la data e la firma. Il 20 marzo (recte: 4 aprile) 2018 RE 1 ha così precisato di agire nei confronti della CO 1, che l'oggetto litigioso erano “le finestre della mia abitazione a __________ […]” e che il valore litigioso era costituito dalla “somma della richiesta per la sostituzione delle finestre che il signor CO 1 non accetta malgrado abbia ammesso lo sbaglio fatto da lui”, “più naturalmente tutte le spese da me subìte”. Il 5 aprile 2018 il Giudice di pace ha assegnato alla convenuta il termine per presentare per scrit­to le sue osservazioni. Nel suo memoriale del 14 maggio 2018 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione e in via ricon­venzionale ha chiesto il pagamento di fr. 4138.15 oltre interessi al 5% dall'11 marzo 2017, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al PE __________9 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano. Invitato a replicare dal Giudice di pace, in una lettera del 2 giugno 2018 l'attore ha chiesto di respingere la domanda riconvenzionale della convenuta, soggiungendo che avrebbe pagato quanto chiesto dalla controparte soltanto se quest'ultima avesse sostituito “finalmente le finestre in questione in modo da avere finalmente un lavoro in ordine come quello che gli era stato ordinato”. All'udienza del 5 settembre 2018 l'attore ha addotto che “nell'udienza di conciliazione la cifra era stata stabilita in fr. 1700.–”, confermato “quanto sempre asserito e che la documentazione completa è agli atti”, così come il contenuto della “raccomandata del 21 (recte: 2) giugno 2018”. Dal canto suo la convenuta ha confermato “le proprie domande sulla scorta dei documenti prodotti” e ha rinunciato “alle altre prove notificate”.

                                   8.   La causa introdotta dall'attore, ancorché egli non avesse specificato sulla base di quale norma pretendeva la restituzione dell'acconto versato alla convenuta, si configura come azione in garanzia dei difetti retta dall'art. 368 CO. Al riguardo gli incombeva di allegare i fatti necessari per determinare i suoi diritti. In realtà, nella lettera del 20 marzo (recte: 4 aprile) 2018 l'attore si è limitato ad affermare che le “misure” delle finestre installate dalla convenuta erano “completamente sbagliate”, come risultava dalla “perizia a futura memoria” di F__________ L__________. Nessun accenno al momento in cui l'opera era stata consegnata e verificata, al momento in cui eventuali difetti erano divenuti riconoscibili e come e a chi ne era stata comunicata l'esistenza. Trattandosi di una parte sprovvista di cognizioni giuridiche, il Giudice di pace avrebbe pertanto dovuto formulare adeguate domande in modo che l'attore esponesse tutti i fatti utili e precisasse i mezzi di prova corrispondenti. Tanto più che, come ammette la resistente, l'attore aveva chiesto di indire un sopralluogo alla presenza di un perito (osservazioni, pag. 6). Anche al riguardo un interpello poteva senz'altro entrare in linea di conto. Certo, alcuni di questi fatti emergono dai documenti allegati ai vari scritti, ma il giudice non è tenuto di per sé a ricercare né a tenere conto di fatti non allegati ma risultanti da documenti (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 2 dicembre 2013, consid. 3.3 in SJ 2014 I pag. 225). In definitiva, non si trattava di supplire a omissioni procedurale dell'attore ma di aiutarlo a esporre le sue ragioni conformemente alle esigenze processuale affinché il giudice potesse disporre poi di tutti gli elementi per pronunciarsi nel merito.

                                   9.   Visto quanto precede, il Giudice di pace è incorso in una violazione del dovere d'interpello accresciuto impostogli dall'art. 247 cpv. 1 CPC, ciò che rende vano interrogarsi su un'eventuale incapacità dell'attore di procedere con atti propri. Ne segue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché citi le parti a un nuovo dibattimento e permetta all'attore di completare le sue allegazioni fattuali così come di indicare i relativi mezzi di prova, fermo restando che in virtù dell'art. 198 lett. g CPC la procedura di conciliazione non ha luogo in caso di domanda riconvenzionale. 

                                10.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). La convenuta rifonderà al reclamante, che ha agito per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace affinché proceda nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. La resistente rifonderà al reclamante fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   .; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno

15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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