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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.03.2018 16.2018.9

26 marzo 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,171 parole·~6 min·4

Riassunto

Contratto di carta di credito, concessione di una carta di credito aziendale - responsabilità solidale - lingua di redazione del reclamo

Testo integrale

Incarto n. 16.2018.9

Lugano 26 marzo 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente Fiscalini e Stefani  

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 19 febbraio 2018 presentato da

 RE 1  

contro la decisione emessa il 14 febbraio 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SO.2017.6578 (contratto di carta di credito) promossa con istanza del 19 dicembre 2017 da  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 29 ottobre 2014 la CO 1 ha rilasciato alla società __________ Sàrl di cui RE 1 è socio e gerente con firma individuale, una carta di credito aziendale __________ n. __________;

                                         che dall'utilizzo di tale carta di credito è risultato, il 15 maggio 2015, uno scoperto di fr. 8589.35, compresi fr. 246.32 di interessi già maturati;

                                         che il 22 maggio 2015 la CO 1, preso atto del fallimento della __________ Sàrl decretato il 20 maggio 2015, ha invitato RE 1 a versare fr. 8589.35 entro dieci giorni;

                                         che visto il mancato pagamento di tale importo, il 29 giugno 2015 l'istituto bancario ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________0 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Delémont per l'incasso di fr. 8589.35 oltre interessi al 15% dal 2 giugno 2015, al quale l'escusso ha interposto opposizione;

                                         che il 6 gennaio 2017 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 un nuovo PE (n. __________9) dall'UEF di Delémont per l'incasso di fr. 8589.35 oltre interessi al 15% dal 2 giugno 2015, al quale l'escusso ha interposto opposizione;

                                         che con istanza a tutela giurisdizionale nei casi ma­nifesti del 19 dicembre 2017 la CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 di condannare RE 1 al pagamento di fr. 8589.35 oltre interessi al 15% dal 2 giugno 2015 su fr. 8343.03, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE;

                                         che nelle sue osservazione del 7 febbraio 2018 il convenuto ha in sostanza concluso alla reiezione dell'istanza;

                                         che statuendo il 14 febbraio 2018 il Pretore ha accolto l'istanza e ha obbligato il convenuto a versare fr. 8589.35 oltre interessi al 15% dal 2 giugno 2015 su fr. 8343.03, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato PE e ponendo le spese processuali di fr. 250.– a carico del convenuto;

                                         che con scritto del 19 febbraio 2018, redatto in lingua francese, Yvan Loichot ha chiesto di annullare la decisione appena citata così come i due precetti esecutivi;

                                         che il 27 febbraio 2018 il reclamante ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio e il 6 marzo 2018 ha chiesto di sospendere l'esecutività della decisione impugnata;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giuri­sdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugna­bili a questa Camera, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il Pretore ha accolto l'istanza poiché con la sottoscrizione del contratto di carta di credito aziendale e delle relative condizioni generali RE 1 si è impegnato nei confronti della banca a onorare le obbligazioni sorte per l'uso della carta “solidalmente con la ditta”;

                                         che il reclamante ribadisce, in sintesi, di non poter essere considerato alla stregua di un debitore solidale, poiché tutte le spese pagate con la carta di credito sono state fatte per conto della ditta e non per il suo gerente sicché, conformemente alle condizioni generali solo l'azienda deve rispondere di tali oneri;

                                         che per l'art. 1 delle condizioni generali sottoscritte il 29 ottobre 2014 da RE 1, socio e gerente della __________ Sàrl,  l'azienda e il titolare – quest'ultimo nella misura in cui non comprovi di aver chiesto la carta quale dipendente dell'azienda e di averla utilizzata a fini puramente professionali per l'azienda medesima – rispondono solidalmente nei confronti della banca, ossia ciascuno singolarmente e integralmente per il pagamento della quota annua e per tutte le obbligazioni risultanti dall'utilizzo della carta e dalle presenti condizioni generali;

                                         che, in effetti, una clausola di una carta aziendale con la quale il lavoratore accetta di costituirsi debitore solidale con il suo datore di lavoro per ogni debito risultante dall'uso della stessa è nulla poiché contraria all'art. 327a cpv. 3 CO (RtiD II-2005 pag. 738 con rinvii: v. anche; CCR, sentenza inc 16.2013.21 del 14 aprile 2015, consid. 6);

                                         che, in concreto, il reclamante non pretende, né tanto meno dimostra, di avere chiesto la carta di credito come mero dipendente dell'azienda, nessun elemento agli atti permettendo di concludere per l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra la ditta e l'interessato;

                                         che, in tali circostanze, la conclusione del Pretore, secondo cui RE 1 si è impegnato, solidalmente con la ditta, ad onorare le obbligazioni sorte dall'utilizzo della carta di credito aziendale, non può dirsi errata;

                                         che, in definitiva, il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione in lingua francese e quindi in contrasto con l'art. 129 CPC secondo cui il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino, deve essere respinto;

                                         che l'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo;

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), ciò che rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio;

                                         che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   La domanda di gratuito patrocinio è priva d'oggetto.

                                   3.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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