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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.12.2019 16.2018.56

19 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,421 parole·~12 min·4

Riassunto

Incidente stradale: responsabilità del detentore

Testo integrale

Incarto n. 16.2018.56

Lugano 19 dicembre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo del 25 ottobre 2018 presentato dalla

RE 1  (rappresentata da   e   )  

contro la decisione emessa il 27 settembre 2018 dal Giudice di pace supplente del circolo della Navegna nella causa CM.2018.51 (responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore) promossa con istanza del 9 aprile 2018 da  

CO 1  titolare della ditta individuale CO 1 (rappresentato dalla RA 3, ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 16 novembre 2017 __________ P__________, alla guida di un veicolo Volkswagen __________ appartenente a RA 2, titolare della ditta individuale CO 1, è uscito da un posteggio sterrato per immettersi sulla strada comunale Via __________ a __________. Quando il veicolo si trovava già in parte sulla strada comunale per svoltare a sinistra dalla corsia di destra è sopraggiunto un veicolo Audi __________ guidato da __________ K__________ che è entrato in collisione con l'automobile condotta da __________ P__________. Le due vetture hanno riportato dei danni, l'Audi __________ sulla fiancata posteriore sinistra e la VW __________ sulla parte anteriore destra. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Intercomunale __________ che ha allestito un rapporto con il seguente schizzo dell'incidente:

                                         Il sinistro è stato segnalato alla RE 1 con cui il detentore dell'Audi __________ era assicurato contro la responsabilità civile, alla quale RA 2 ha chiesto il pagamento di complessivi fr. 1982.65 per i danni subiti dal proprio veicolo e per il fermo tecnico. L'assicurazione ritenendo il proprio assicurato non responsabile ha negato ogni richiesta di pagamento.

                                  B.   Il 9 aprile 2018 RA 2 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Navegna per un tentativo di conciliazione per ottenere la condanna della RE 1 al pagamento di fr. 1982.65. All'udienza del 12 luglio 2018, indetta per la conciliazione, le parti non hanno raggiunto un accordo confermando le proprie posizioni. Così richiesto dall'istante, il Giudice di pace ha comunicato che avrebbe emanato la decisione in applicazione dell'art. 212 CPC.

                                  C.   Statuendo il 27 settembre 2018 il Giudice di pace ha accolto l'istanza nel senso che la convenuta è stata obbligata a versare all'istante fr. 1982.65. Le spese processuali di fr. 188.– sono state poste a carico della convenuta.

                                  D.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 ottobre 2015 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento della decisione impugnata o in subordine il rinvio degli atti al Giudice di pace affinché ‟proceda nei propri incombentiˮ. Con decreto del 30 ottobre 2018 il presidente di questa Camera ha negato al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2018 RA 2 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta al più presto il 28 settembre 2018. Introdotto il 25 ottobre 2018, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

                                   3.   Al reclamo la RA 1 allega il rapporto di polizia (doc. 1), l'istanza di conciliazione (doc. 2), il verbale d'udienza (doc. 3), la decisione impugnata (doc. 4), due fotografie della fiancata posteriore (doc. 5 e 6). I primi quattro documenti figurando già nell'incarto trasmesso a questa Camera dal Giudice di pace, così come i documenti allegati dal resistente, e si rivelano quindi superflui. Quanto alle fotografie, presentate per la prima volta in questa sede e non davanti al primo giudice, esse sono irricevibili. Nella procedura di reclamo nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono escluse (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   4.   Il Giudice di pace ha accertato sulla scorta del rapporto di polizia e del questionario per testi sottoscritto da __________ L__________ che, come sostenuto dall'istante, il sinistro è stato provocato da un'invasione di corsia da parte di __________ K__________. Donde la responsabilità della convenuta con conseguente accoglimento dell'istanza.

                                   5.   La reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere erroneamente applicato il diritto per non avere considerato che per i combinati art. 36 cpv. 4 LCS e art. 15 cpv. 3 ONC il conducente che si appresta – come in concreto – a entrare nella circolazione uscendo da un parcheggio, non deve ostacolare gli altri utenti della strada, avendo essi la precedenza. Essa fa valere che in caso di un'intersezione chi ha la precedenza la detiene in tutta l'area della stessa indipendentemente dal fatto che mantenga o meno la propria destra. A suo avviso, tale regola si applica a maggior ragione anche tra un veicolo che transita su una strada prioritaria e uno che lascia il posteggio per immettersi nella stessa. Per di più, essa soggiunge, dalle fotografie agli atti si evince che il veicolo da lei assicurato è stato danneggiato nella parte posteriore ciò che dimostra come “l'urto è avvenuto quando l'altro veicolo aveva già quasi oltrepassato l'area di posteggio dalla quale proveniva l'istante”. Infine per la reclamante la decisione impugnata è priva di motivazione sicché va annullata o quanto meno rinviata al primo giudice per un nuovo giudizio.

                                   6.   Ora che una decisione debba essere motivata è indubbio (art. 238 lett. g e 239 cpv. 2 CPC). Le esigenze minime a tal fine sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto perciò a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il suo controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.1.1 con rinvii; CCR sentenza inc. 16.2016.40 dell'8 novembre 2018 consid. 4a).

                                         Nella fattispecie non fa dubbio che la motivazione del Giudice di pace sia succinta, ma egli si è pur sempre espresso sulla questione di sapere di chi fosse la responsabilità dell'incidente. Tale motivazione permette di capire senza equivoci che il primo giudice ha accolto la petizione poiché a suo avviso l'incidente è stato causato dall'invasione di corsia da parte della vettura assicurata dalla convenuta. E con tale motivazione, a ben vedere, la reclamante vi si confronta tant'è che essa nega la propria responsabilità poiché l'urto sarebbe stato causato dall'immissione del veicolo dell'istante sulla strada comunale.

                                   7.   Sempre dal profilo formale ci si potrebbe chiedere se gli argomenti della reclamante non siano nuovi e quindi irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), giacché il verbale d'udienza del 12 luglio 2018 si limita a dare atto che ‟le parti confermano le proprie posizioniˮ. In realtà tutto si ignora sugli argomenti addotti dalla convenuta ma non si può escludere che questi non siano stati verbalizzati dal Giudice di pace. Al proposto allo stesso va ricordato che se l'autorità di conciliazione non deve verbalizzare le dichiarazioni delle parti nella procedura di conciliazione (art. 205 cpv. 1 CPC), al momento dell'apertura della procedura decisionale va tenuto un verbale che deve contenere di principio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC; CCR, sentenza inc. 16.2014.54 del 14 aprile 2016 consid. 6a con riferimenti). Ad ogni modo, anche tenendo conto delle allegazioni della convenuta, il reclamo non è destinato a miglior sorte.

                                   8.   Per l'art. 61 cpv. 2 LCS, applicabile nei casi in cui un incidente della circolazione ha causato solo danni materiali, un detentore risponde verso un altro dei danni materiali, solo se la parte lesa prova che il danno è stato cagionato dalla colpa o dalla temporanea incapacità di discernimento del detentore convenuto o di una persona per la quale questi è responsabile o da un difetto del veicolo del convenuto. Per ottenere la riparazione del danno materiale la parte lesa deve provare, segnatamente, che questo è stato cagionato dalla colpa del detentore dell'altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile (II CCA sentenza inc. 12.2014.205 del 27 marzo 2015 consid. 4 con rinvii).

                                         a)   Per l'art. 36 cpv. 4 LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza. L'art. 15 cpv. 3 ONC precisa inoltre che chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Tranne in caso di segnaletica o demarcazione diversa, il diritto di precedenza si estende su tutta la superficie d'incontro delle strade e non unicamente in un punto determinato dell'intersezione (DTF 143 IV 504 consid. 1.2; 116 IV 158 consid. 1; 106 IV 58 consid. 2; 102 IV 259; Bussy/Rusconi/ Jeanneret /Kuhn /Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ª edizione, n. 3.2.4 e 3.2.6 ad art. 36 LCStr).

                                         b)   Il diritto di precedenza conferisce al beneficiario il diritto di circolare senza essere ostacolato nel suo percorso. D'altra parte, secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada può – premesso che ne abbia rispettato i canoni – confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario. Se vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti correttamente, gli incombe di esercitare una particolare cautela nei confronti di questi altri utenti, pena la privazione del diritto di invocare il principio di affidamento. Il conducente prioritario che è in grado di rendersi conto che non può esercitare il suo diritto di priorità senza incappare in un incidente deve fare tutto il possibile per evitare una collisione (Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, op. cit., n. 3.1.2 ad art. 36 LCStr). Infine, anche chi è tenuto a dare la precedenza può invocare il principio dell'affidamento quando chi gode del diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo imprevedibile per il debitore della precedenza (DTF 125 IV 88 consid. 2c e 2d).

                                         c)   Nella fattispecie, è indubbio che __________ P__________, intenzionato a immettersi nel traffico provenendo da un posteggio, era debitore della precedenza verso chi già circolava lungo la strada su cui si stava immettendo. Per questi conducenti – e nel caso in esame per __________ K__________ – egli non doveva pertanto costituire un ostacolo con la sua manovra. D'altro canto non è contestato che dal lato sinistro della carreggiata non sopraggiungeva alcun veicolo, che egli si è sincerato della possibilità di compiere tale manovra senza ostacolare i veicoli prioritari tant'è che si è immesso su tale corsia a velocità ‟quasi 0ˮ senza oltrepassare la “mezzaria” (v. doc. B: questionario teste __________ L__________ risposte n. 6 e 10) e che la conducente dell'altro veicolo ha invaso la corsia di contromano (loc. cit. risposta n. 7).

                                         d)   Sulla base di tali fatti, __________ P__________ poteva contare sul fatto che la sua manovra non avrebbe costretto il veicolo prioritario a frenare di colpo o a compiere una repentina manovra di scanso. In realtà, in modo del tutto inopinato, il veicolo prioritario ha invaso senza alcuna giustificazione la corsia di sinistra e ha per finire provocato la collisione. Una manovra del genere costituisce una violazione dell'art. 34 cpv. 1 LCStr, norma che impone l'obbligo per i veicoli di circolare nella metà destra della carreggiata. Né il punto dove si sono riscontrati i danni alle autovetture permette di “dimostrare” che sia stato il veicolo assicurato dalla reclamante a essere stato urtato dall'altro veicolo. In siffatte circostanze, visto il comportamento imprevedibile della conducente prioritaria, al conducente debitore della precedenza non può essere imputata una violazione del diritto di precedenza. Ne segue che la conclusione del Giudice di pace resiste alla critica.

                                   9.   Visto quanto precede il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del Giudice di pace, vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'istante, quantunque al beneficio di un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili (DTF142 IV 44 consid, 2.3).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; – .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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