Incarto n. 16.2018.43
Lugano 10 settembre 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 4 settembre 2018 presentato da
RE 1
contro l'autorizzazione ad agire rilasciata il 29 agosto 2018 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura di conciliazione CM.2017.14 (mandato) promossa con istanza del 3 febbraio 2017 dall'
avv. CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che l'avv. CO 1 ha patrocinato RE 1 in una causa di divorzio da lei promossa il 25 settembre 2015 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna contro il marito AP 1, così come in un procedimento penale sempre da lei promosso contro il marito;
che, revocato il mandato nelle due pratiche, la legale ha trasmesso alla cliente una nota professionale di fr. 3000.– per la causa di stato e una di fr. 2400.– per il patrocinio penale;
che, preso atto del mancato pagamento delle due note d'onorario, il 13 gennaio 2017 l'avvocata CO 1 ha fatto notificare alla cliente il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per l'incasso di complessivi fr. 5400.– oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2017, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con istanza del 3 febbraio 2017 CO 1si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 5400.– oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2017 così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che, dopo varie vicissitudini, il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 28 agosto 2018, alla quale RE 1 non è comparsa;
che il 29 agosto 2018 il Pretore ha rilasciato all'attrice l'autorizzazione ad agire;
che in una lettera del 4 settembre 2018 indirizzata a questa Camera RE 1 ha interposto “opposizione alla sentenza in oggetto considerato l'evolversi della situazione”;
che l'atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
e considerando
in diritto: che, in concreto, il Pretore, preso atto della mancata conciliazione ha rilasciato all'attrice l'autorizzazione ad agire nel senso dell'art. 209 cpv. 1 CPC;
che per costante giurisprudenza, l'autorizzazione ad agire non costituisce una decisione suscettiva di appello o reclamo (DTF 140 III 229 consid. 2.1);
che, in tali circostanze, il reclamo contro un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione si rivela d'acchito irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;
che, ad ogni modo, l'interessata potrà far valere le sue argomentazioni nell'ambito della causa che l'attrice eventualmente promuoverà entro il termine fissato dal Pretore;
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.