Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.12.2019 16.2018.40

9 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,080 parole·~10 min·4

Riassunto

Mandato - notificazione di atti giudiziari - decorso infruttuoso dei termini di ritiro - mancata presentazione delle osservazioni - conseguenze della preclusione

Testo integrale

Incarto n. 16.2018.40

Lugano 9 dicembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'8 agosto 2018 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 2 luglio 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2018.112 (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione del 16 aprile 2018 da  

CO 1  (patrocinata dall'  PA 1 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 16 dicembre 2016  si è rivolto allo CO 1 per una consulen­za in vista della ristrutturazione della sua casa situata sulla particella n. __________ RFD di __________. La società, dopo avere consegnato il proprio rapporto peritale, ha trasmesso nel tempo al mandante due note professionali di complessivi fr. 6480.– (IVA inclusa), che nonostante vari solleciti sono rimaste impagate.

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 16 aprile 2018 la società CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 6480.– oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2017 su fr. 3240.– e interessi al 5% dal 9 dicembre 2017 su fr. 3240.–. Invitato a presentare osservazioni entro 30 giorni il convenuto è rimasto silen­te. Il 6 giugno 2018 il Pretore ha assegnato allo stesso un termi­ne suppletorio di 10 giorni per presentare le osservazioni con l'av­vertenza “che nel caso in cui il termine suppletorio dovesse scadere infruttuosamente il giudice avrà la facoltà di emanare direttamente una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio (art. 223 cpv. 2 CPC) e fatto salvo il caso dell'art. 153 cpv. 2 CPC”. Anche entro tale termine il convenuto non ha reagito.

                                  C.   Statuendo con decisione del 2 luglio 2018 il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato il convenuto a versare alla società attrice fr. 6480.– oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2017 su fr. 3240.– e interessi al 5% dal 9 dicembre 2017 su fr. 3240.–. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– (inclusi fr. 200.– della procedura di conciliazione), sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 900.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'8 agosto 2018 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio previa restituzione del termine per presentare le osservazioni alla petizione. Il reclamo non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dal­la notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto l'11 luglio 2018 (cfr. trac­ciamento degli invii postali n. 98.__________). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2018 incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto l'11 settembre 2018. Introdotto l'8 agosto 2018 (cfr. timbro sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente errato (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha accertato che le parti hanno pattuito quale compenso della mandataria complessivi fr. 13 000.– e che la società attrice ha svolto le mansioni affidatele, in particolare elaborando il rapporto peritale, per cui ha “investito un monte ore significativo”. Il primo giudice, preso atto che il convenuto non aveva presentato la risposta nemmeno entro il termine suppletorio, donde la sua preclusione, ha ritenuto incontestate le pretese dalla società, per altro corroborate dai documenti da essa presentati. In definitiva, il Pretore ha accolto la petizione.

                                   4.   Il reclamante lamenta la violazione del diritto di essere sentito poiché non ha potuto esprimere le sue ragioni davanti al Pretore. Egli rileva di non avere ritirato i plichi raccomandati contenenti l'ordinanza di assegnazione del termine per le osservazioni e quella per il termine suppletorio perché, essendo straniero, privo di patrocinatore e non conoscendo le peculiarità del sistema giudiziario svizzero, ha ritenuto in buona fede che tutta la corrispondenza di causa gli sarebbe stata trasmessa per posta semplice, modalità utilizzata dal primo giudice per comunicargli l'autorizzazione ad agire rilasciata alla controparte e l'ordinanza con cui il 23 aprile 2018 la stessa è stata invitata a pagare l'anticipo. Per tale motivo egli non ha verificato se nella propria casella postale fossero stati depositati degli avvisi di ritiro di lettere raccomandate.

                                         a)   Secondo l'art. 138 cpv. 1 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. La notificazione si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC). La notificazione mediante invio postale raccomandato a una persona fisica avviene nel luogo del suo domicilio o, in sua mancanza, della sua dimora abituale (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 10 ad art. 138 con rinvio a n. 9 ad. 133). In caso di invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC; CCR, sentenza inc. 16.2018.11 del 28 agosto 2019, consid. 4a).

                                         b)  In concreto, il reclamante ammette di non avere ritirato i plichi raccomandati contenenti rispettivamente l'ordinanza del 23 aprile 2018 con cui il primo giudice gli ha assegnato un termine per le osservazioni e quella del 6 giugno 2018 con cui gli è stato assegnato un termine suppletorio, nonostante i rispettivi avvisi di ritiro siano stati depositati nella sua casella postale. Ritornati al mittente con la dicitura “non ritirato”, nulla può essere rimproverato al Pretore per avere agito secondo l'avvertimento da lui impartito. Certo, l'autorizzazione ad agire rilasciata all'attrice e l'ordinanza con cui la stessa è stata invitata a pagare l'anticipo gli sono state spedite per posta semplice. Si trattava però di mere comunicazioni che non imponevano alcun obbligo o incombenza per il convenuto (art. 138 cpv. 4 CPC; Bohnet, op. cit., n. 34 ad art. 138). Che egli non sapesse che la notifica degli atti giudiziari menzionati all'art. 138 cpv. 1 CPC debba avvenire mediante invio postale raccomandato appare poco plausibile, ove appena si pensi che nella precedente procedura di conciliazione tale modalità di notifica è stata utilizzata per la citazione all'udienza di conciliazione del 15 gennaio 2018 e per l'ordinanza di aggiornamento della medesima udienza del 22 gennaio 2018.

                                         c)  Per di più, dopo il fallimento del tentativo di conciliazione il convenuto doveva aspettarsi di essere citato a comparire dinanzi al Pretore, sicché era suo compito prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti, segnatamente di controllare e vuotare la casella postale, nella quale di regola sono depositati non solo gli avvisi di ritiro delle lettere raccomandate ma anche gli invii semplici. Nella misura in cui egli non pretende che gli avvisi di ritiro delle lettere raccomandate non fossero stati depositati nella sua casella postale, gli incombeva d'informarsi alla Posta per conoscere il nome del mittente del plico raccomandato, ciò che attualmente è possibile consultando il sito Internet della stessa con l'aiuto del codice indicato sull'avviso medesimo. E ove la Posta non fosse più in possesso del plico raccomandato, l'interessato deve poi rivolgersi direttamente al mittente per conoscere il contenuto dello stesso (cfr. anche DTF 143 III 19 consid. 4.1). Certo, l'interessato è libero di organizzare a suo piacimento la gestione della casella postale, il cui accesso è per altro sempre garantito. Il mancato ritiro della propria corrispondenza, tuttavia, rientra nella responsabilità del destinatario che deve assumersene le conseguenze.

                                         d)  Visto quanto precede la notifica dell'invio raccomandato contenente l'assegnazione del termine suppletorio per presentare le osservazioni alla petizione è validamente avvenuta così il settimo giorno successivo all'infruttuoso tentativo di consegna (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Quand'anche la diligenza richiesta a una parte non assistita da un legale vada valutata con meno rigore, non dando seguito all'ordinanza del 6 giugno 2018, validamente notificata, il convenuto si è precluso da sé la facoltà di difendersi. Invano egli censura perciò una violazione del suo diritto di essere sentito.

                                   5.   Il reclamante rimprovera al Pretore di avere accertato che la pretesa della società attrice non fosse stata da lui contestata ancorché egli non abbia saldato le fatture emesse dalla controparte né accettato la proposta transattiva formulata dal Segretario assessore in sede di conciliazione. Né, egli soggiunge, il primo giudice poteva accogliere la petizione senza verificare previamente se la controparte, cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC), ne avesse dimostrato il fondamento, anche perché dagli atti non risultano “sufficienti prove riguardo al contenuto del rapporto contrattuale, l'ammontare della mercede e il corretto adempimento del mandato”.

                                         In concreto, è vero che in fase preprocessuale e in sede di conciliazione il convenuto ha contestato la pretesa avversaria, sostenendo in particolare di non vedere “il senso di pagare un lavoro che non è stato fatto correttamente” (lettera del 14 marzo 2018 all'autorità di conciliazione). Se non che, come si è visto in precedenza, in presenza di notificazioni regolari, l'interessato, che non ha presentato le osservazioni alla petizione neppure entro il termine suppletorio, era precluso. Ora, il concetto di preclusione secondo l'art. 223 cpv. 2 CPC, applicabile per analogia alla procedura semplificata, va messo in relazione con l'onere della parte convenuta di contestare i fatti allegati dalla parte attrice e il conseguente onere di quest'ultima di provarli. Nel processo retto dalla massima dispositiva il convenuto deve specificare nella riposta quali fatti allegati dall'attore riconosce o contesta (art. 222 cpv. 2 CPC). Siccome sono oggetto di prova soltanto i fatti rilevanti controversi (art. 150 cpv. 1 CPC) – o quelli non controversi ma per i quali il giudice nutre notevoli dubbi (art. 153 cpv. 2 CPC) – in assenza di contestazioni l'attore è di principio liberato dall'obbligo di provare i fatti che ha allegato a fondamento della propria pretesa. Il convenuto che non presenta la risposta corre quindi il rischio che il giudice emani una decisione finale basandosi sui soli fatti allegati dalla parte attrice. È questa la conseguenza concreta sancita dall'art. 223 cpv. 2 CPC per il caso in cui la parte convenuta non presenti la risposta nonostante l'assegnazione del termine suppletorio (sentenza del Tribunale federale 4A_381/2018 del 7 giugno 2019, consid. 2.3). In tali circostanze, la conclusione del Pretore, per il quale i fatti allegati dalla società attrice erano rimasti incontestati e non necessitavano quindi di essere provati, resiste alla critica.

                                   6.   In definitiva, il reclamo, il quale non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2018.40 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.12.2019 16.2018.40 — Swissrulings