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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.08.2019 16.2018.4

27 agosto 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,129 parole·~11 min·2

Riassunto

Contratto di lavoro - salario lordo - salario netto

Testo integrale

Incarto n. 16.2018.4

Lugano 27 agosto 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 26 gennaio 2018 presentato dalla

RE 1  

contro la decisione emessa il 7 dicembre 2017 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa 0004-2017 (contratto di lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione dell'11 aprile 2017 da  

 CO 1 (rappresentato da RA 1 ),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con contratto di lavoro su chiamata del 1° ottobre 2014 l'impresa RE 1 ha assunto CO 1 come “operario manovale (classe C)” per uno stipendio base di fr. 25.45 l'ora più il 3% di festivi, il 10.6% di vacanze e l'8.33% di tredicesima per un totale lordo di fr. 31.40 l'ora. Il contratto prevedeva che per quanto non regolato nello stesso facesse stato il contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Canton Ticino. La datrice di lavoro ha versato al lavoratore fr. 2858.– per 125 ore di lavoro del mese di ottobre 2014, fr. 1698.02 per 77 ore di lavoro del mese di novembre 2014, fr. 1874.44 per 85 ore di lavoro del mese di dicembre 2014 e fr. 2555.45 per 135 ore di lavoro del mese di gennaio 2015.

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione dell'11 aprile 2017 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 4267.92 lordi oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2015 per salari non versati nei mesi da ottobre 2014 a gennaio 2015, secondo il seguente conteggio:

2014 10

2014 11

2014 12

2015 1

Ore prestate

h

125.00

77.00

85.00

135.00

Salario orario

fr./h

25.45

25.45

25.45

25.45

Lordo 1

fr.

3181.25

1959.65

2163.25

3435.75

Indennità festivi

fr.

95.44

58.79

64.90

103.07

Indennità vacanze

fr.

347.33

213.95

236.18

375.12

Indennità 13esima

fr.

301.88

185.96

205.28

326.03

Indennità pasti

fr.

175.00

107.80

119.00

189.00

Lordo 2

fr.

3925.90

2418.35

2669.61

4239.97

13253.93

Versato

fr.

2858.00

1698.02

1874.44

2555.45

8985.91

=

fr.

1064.90

720.33

795.17

1684.52

4267.92

                                         La convenuta non ha presentato osservazioni alla petizione, neppure entro il termine suppletorio fissatole dal Giudice di pace. All'udienza del 19 ottobre 2017, indetta per il dibattimento, l'attore ha confermato le sue domande e postulato l'edizione dalla controparte delle sue “buste paghe” dei mesi da ottobre 2014 a gennaio 2015, dei giustificativi dei pagamenti effettuati dei contributi AVS/AI/IPG, AD, LPP, SUVA e perdita di guadagno in caso di malattia, così come dell'attestato-ricevuta imposta alla fonte. La convenuta non ha prodotto alcunché quantunque si fosse impegnata a presentare la documentazione richiesta. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2017 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all'attore fr. 4267.90 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2015.

                                  C.   Contro la decisione appena citata, la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 gennaio 2018 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – che il giudizio impugnato sia annullato e riformato nel senso di respingere la petizione. Il medesimo giorno essa si è rivolta al Giudice di pace chiedendogli di essere reintegrata nel termine assegnatole per produrre la documentazione richiesta dalla controparte all'udienza del 19 ottobre 2017. Con decreto del 21 febbraio 2018 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2018 CO 1 conclude per il parziale accoglimento del reclamo nel senso che dalla sua pretesa salariale di fr. 4267.90 lordi devono essere dedotti i contributi a suo carico previsti dall'AVS/AI/IPG (5.15% di fr. 4267.90) e dall'AD (1.1% di fr. 4267.90) per complessivi fr. 266.75, donde un credito verso la controparte di fr. 4001.15.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la de­cisione è stata notificata alla convenuta l'11 dicembre 2017. Cominciato a decorrere il giorno successivo, il termine è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 26 gennaio 2018. Presentato l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Al reclamo la RE 1 allega un certificato medico del 26 gennaio 2018 in cui il dott. __________ G__________ attesta che __________ F__________, socio e gerente con firma individuale della ditta, “è inabile al lavoro al 100% dal 31.10. 2017 a data da stabilire, causa instabilità del diabete mellito e della pressione” (doc. B) così come un conteggio del salario “secondo criterio di controparte” (doc. C) da cui risulta un versamento del salario in eccesso di fr. 63.55. Alle sue osservazioni il resistente acclude un messaggio di posta elettronica dell'11 aprile 2017 all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro per segnalare il mancato versamento dei contributi sociali. Se non che, nella procedura di reclamo, nuovi mezzi di prova sono esclusi (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sottoposti al Giudice di pace, tale documentazione non può essere presa in considerazione in questa sede.

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente errato (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                                   4.   Per il Giudice di pace dalla documentazione prodotta dall'attore “risulta chiaro” che per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2014 e di gennaio 2015 il lavoratore ha percepito un salario inferiore a quello pattuito. A suo parere, i documenti richiesti dall'attore alla convenuta sarebbero serviti unicamente per confermare l'esattezza delle cifre riportare dal suo conteggio. Ciò posto, il Giudice di pace ha accolto la petizione.

                                   5.   La reclamante fa valere che il 26 gennaio 2018 ha presentato al Giudice di pace “cautelativamente e in via subordinata” una domanda di restituzione del termine fondata sull'art. 148 CPC al fine di produrre la documentazione richiestale. Ora, si conviene che in un caso del genere la procedura di ricorso potrebbe essere sospesa in attesa della decisione sulla restituzione (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 14 ad art. 149). In concreto, tuttavia, non è dato di vedere quale possibilità di esito favorevole potrebbe avere tale procedura ove appena si pensi che il certificato medico a sostegno della richiesta attesta sì un'inabilità lavorativa dal 31 ottobre 2017 ma non accenna a impedimenti nel cercare la documentazione richiesta né per postulare un'altra proroga del termine, tanto più che a quel momento la convenuta risultava essere assistita da un legale. Ciò posto, nulla osta quindi all'esame del reclamo.

                                   6.   La reclamante sostiene, in estrema sintesi, che il lavoratore ha già ricevuto il salario netto e che la pretesa fatta valere in giudizio corrisponde in realtà alla quota di oneri sociali e delle altre trattenute legali che però non gli spettano. Ci si può chiedere se tale argomentazione, che non risulta essere stata formulata né durante lo scambio di scritti, la convenuta è rimasta preclusa, né al dibattimento, sia ammissibile in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC). Sia come sia, essa non sussidia alla posizione della reclamante come si vedrà in appresso.

                                         a)   Ora, che il datore di lavoro sia tenuto a pagare il salario convenuto (art. 322 cpv. 1 CO) e che il lavoratore abbia diritto a percepire il salario netto, ovvero quello lordo dedotti i contributi sociali legali a carico del lavoratore (AVS/AI/ IPG, AD, LAINF, LPP) e quelli convenzionali così come, dandosi il caso, le trattenute per l'imposta alla fonte, è fuori discussione (Danthe in: Dunand/Mahon [curatori], Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 28 ad art. 322 CO; Portmann/ Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 8 ad art. 322). Posto ciò, qualora il lavoratore rivendichi giudizialmente il pagamento del salario, egli può far valere l'importo lordo da cui dedurre poi i vari oneri sociali, legali e convenzionali, così come l'imposta alla fonte (Bohnet, Actions civiles, volume II, CO, 2ª edizione, § 32 n. 2) fermo restando che il giudice, in caso di dubbi, deve interpellare la parte invitandola a precisare se la sua domanda di pagamento verta su un importo lordo o netto (Danthe, op. cit., n. 31 ad art. 322 CO). Parallelamente, in caso di accoglimento della pretesa, il dispositivo della decisione dovrà precisare se al lavoratore è stato riconosciuto il salario lordo da cui dedurre le varie trattenute, oppure quello netto (Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, Berna 2010, n. 14 ad art. 322 CO; Streiff/von Kaenel/ Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-361 OR, 7ª edizione, n. 14 ad art. 322; Danthe, op. cit., n. 32 ad art. 322 CO; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Basilea 2011, pag. 397 n. 822).

                                         b)   In concreto, è indiscusso che l'attore ha chiesto al Giudice di pace di obbligare la convenuta a versargli fr. 4267.92, corrispondenti alla differenza tra il suo salario lordo (fr. 13 253.93) e il salario da lui ricevuto (fr. 8985.90), “al lordo dei contributi sociali non dichiarati dal convenuto” oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2015. Quanto al fatto che tale importo corrisponda alle trattenute effettuate dal datore di lavoro, come pretende la reclamante, il conteggio da lei allestito non è sorretto da alcun giustificativo. Certo, per quel che riguarda la quota di oneri sociali a carico del lavoratore i relativi tassi sono fissati dalle rispettive leggi. Quanto alle altre trattenute (SUVA, LPP, malattia e imposta alla fonte), il loro ammontare è variabile. Incombeva quindi alla convenuta documentare chiaramente le sue affermazioni. Invano si cercherebbe negli atti una prova che permetta di accertare con un minimo di attendibilità tali oneri. In tali circostanze la decisione del primo giudice resiste alla critica, fermo restando che il dispositivo della decisione impugnata deve essere precisato nel senso che il salario riconosciuto è quello lordo da cui vanno dedotte le varie trattenute. Si aggiunga che in caso di esecuzione forzata della decisione, il creditore dovrà poi indicare l'importo lordo e incomberà al debitore provare quanto versato a titolo delle varie trattenute. In mancanza di una tale prova, da tale importo andrà dedotta la sola quota dei contributi sociali legali a carico del lavoratore (Danthe, op. cit., n. 32 ad art. 322 CO; Dietschy, op. cit., pag. 397 n. 822; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ª edizione, pag. 177). Entro tali limitati il reclamo deve perciò essere accolto.

                                   7.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gra­tuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà proces­suali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente un'equa indennità per ripetibili, quantunque egli sia stato rappresentato da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF 117 Ia 295).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                         La convenuta è condannata a versare all'attore fr. 4267.90 lordi, da cui dedurre gli oneri sociali, legali e convenzionali, e l'imposta alla fonte, oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2015.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà al resistente fr. 150.– d'indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  o; – .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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