Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.11.2019 16.2018.37

19 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,671 parole·~8 min·4

Riassunto

Spese ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 16.2018.37 16.2018.38

Lugano 19 novembre 2019/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 16 luglio 2018 (inc. 16.2018.37) presentato da

 RE 1  (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro il dispositivo sulle spese giudiziarie della decisione emessa il 4 luglio 2018 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa 28/18/S (mutuo) promossa nei suoi confronti con istanza del 14 novembre 2017 da  

 CO 1 ,

così come sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale al reclamo (inc. 16.2018.38),

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 10 ottobre 2017 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n__________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 3000.– indicando come motivo del credito “prestito personale”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. Con istanza del 14 novembre 2017 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Capriasca chiedendo la condanna di RE 1 Lai al pagamento di fr. 3000.–  corrispondenti a un mutuo concesso alla convenuta. Nelle sue osservazioni del 6 marzo 2018 quest'ultima ha proposto di respingere l'istanza. In una replica del 24 marzo 2018 l'istante ha confermato la sua domanda. All'udienza del 18 maggio 2018, indetta per le prime arringhe, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista e il Giudice di pace ha preannunciato l'emissione della decisione sulla base degli atti.

                                  B.   Statuendo con decisione del 4 luglio 2018 il Giudice di pace ha respinto l'istanza, mantenendo l'opposizione interposta al citato PE, e ha posto le spese processuali di fr. 100.– a carico dell'istante.

                                  C.   Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie della decisione appena citata, RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 luglio 2018, chiedendone la riforma nel senso di obbligare l'istante a versarle fr. 500.– a titolo di ripetibili e instando per il gratuito patrocinio limitatamente all'esenzione dagli anticipi dalle spese processuali. Nelle sue osservazioni del 6 agosto 2018 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo e chiede di accogliere la sua istanza.

Considerando

in diritto:                 1.   Il dispositivo sulle spese giudiziarie di una decisione emanata –come nella fattispecie palesemente – con la procedura sommaria (art. 248 lett. b CPC) è impugnabile a titolo indipendente con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 6 luglio 2018. Introdotto il 16 luglio 2018, ultimo termine utile, il reclamo in esame è quindi tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Quantunque l'autorità di reclamo abbia pieno potere cognitivo in diritto, in materia di spese e ripetibili, essa interviene unicamente in casi di eccesso o di abuso del potere d'apprezzamento da parte del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_140/2019 del 5 luglio 2019 consid. 5.1.3).

                                   3.   CO 1, oltre a chiedere la reiezione del reclamo, postula l'accoglimento della sua istanza producendo nuovi documenti. Nella procedura di reclamo, tuttavia, è esclusa la presentazione di un reclamo incidentale (art. 323 CPC) e non sono ammessi nuovi mezzi di prova (art.  326 cpv. 1 CPC). Ne segue che la richiesta si rivela d'acchito inammissibile, così come la nuova documentazione prodotta.

                                   4.   La reclamante rimprovera al Giudice di pace di non averle assegnato alcuna indennità per ripetibili quantunque essa fosse assistita da un legale. Ricordato che una parte vincente ha diritto a delle ripetibili, essa fa valere che sulla scorta dell'attività prestata dal suo patrocinatore le deve essere riconosciuta un'indennità di fr. 500.–.

                                         a)  Per l'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC le spese giudiziarie, che comprendono le spese processuali (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC) e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), sono poste a carico della parte soccombente, mentre in caso di soccombenza parziale reciproca, esse sono ripartite secondo l'esito della procedura (art. 106 cpv. 2 CPC). Le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio (art. 105 cpv. 1 CPC), mentre le spese ripetibili sono assegnate soltanto ad istanza di parte (DTF 139 III  344 consid. 4.3 con numerosi rinvii; v. anche Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 3 ad art. 105). Per quel che riguarda le ripetibili le parti possono formulare una richiesta generica, lasciando che sia il giudice a decidere in base al suo apprezzamento e alle tariffe cantonali (art. 96 e 105 cpv. 2 CPC), oppure delle richieste precise e presentare eventualmente una nota delle loro spese (art. 105 cpv. 2 CPC; Trezzini, op. cit., n. 3 ad. 105). Nel Canton Ticino, l'indennità per ripetibili è calcolata in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310).

                                         b)  In concreto, è incontestato che l'azione di CO 1 è stata respinta di modo che la convenuta è risultata vittoriosa. Essa aveva quindi diritto di principio a ottenere un'indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC e art. 95 cpv. 3 CPC) e non è dato di capire, né il primo giudice ha spiegato, perché non se l'è vista assegnare. Ne segue che su questo punto il dispositivo impugnato deve essere annullato e il reclamo va pertanto accolto.

                                   5.   Ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima riformando il dispositivo n. 3 della decisione impugnata.

                                         a)  Nella fattispecie, dandosi un valore litigioso di fr. 3000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 15% al 25% del valore medesimo, fermo restando che nelle “procedure civili speciali” (ovvero quelle che il vecchio Codice di procedura civile ticinese regolava nel libro terzo sui “procedimenti civili speciali”), tra cui le procedure sommarie, l'indennità va ridotta nondimeno “tra il 20 e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1” (art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento). Tra il minimo e il massimo l'indennità va poi fissata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). L'art. 13 cpv. 1 del noto regolamento dispone inoltre che “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.

                                         b)  In concreto, fino al 4 aprile 2018 la convenuta si è difesa da sola, tant'è che la procura rilasciata al proprio patrocinatore reca la data di quel giorno. Per la stesura delle osservazioni del 6 marzo 2018 essa avrebbe tutt'al più diritto a un'indennità d'inconvenienza in applicazione dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, ma l'interessata non fornisce alcuna motivazione. Premesso ciò, la difesa della convenuta non poteva definirsi per nulla complessa, né in fatto né in diritto, ove appena si pensi che come accertato dal Giudice di pace l'istante non aveva alcuna prova a sostegno della sua pretesa. Si giustifica così di applicare le aliquote minime del 15% e del 20%. Donde un'indennità, manifestamente inadeguata di fr. 90.–, ove appena si pensi che il patrocinio del legale della convenuta si è compendiato nella redazione della lettera del 5 aprile 2018 e alla partecipazione dell'udienza del 18 maggio 2018, dispendio di tempo stimabile in almeno due ore.

                                              Considerato che nemmeno la combinazione dell'onorario secondo il valore con quello orario, secondo la nota formula elaborata dal vecchio Consiglio di moderazione (cfr. Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15), permette di riconoscere una remunerazione per ripetibili che consenta alla parte vittoriosa di partecipare adeguatamente all'onorario del legale e alle spese da questi sopportate nel­l'interesse del cliente, essa è calcolata secondo i criteri generali dell'art. 11 cpv. 5 del regolamento. Tutto ponde­rato si giustifica di fissare un'indennità per ripetibili in fr. 280.–, a cui aggiungere il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (7.7%), per complessivi fr. 330.– (arrotondati). Entro tali limiti il reclamo merita accoglimento e la decisione impugnata va riformata di conseguenza.

                                   6.   Le spese processuali di questa sede seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), tuttavia, soccorrono equi motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), ciò che rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata dalla reclamante. Quest'ultima, tuttavia, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è così riformato:

                                         Le spese e la tassa di giustizia di fr. 100.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 330.– per ripetibili.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 fr. 220.– per ripetibili ridotte.  

                                   3.   La domanda di gratuito patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.

                                   4.   Notificazione a:

–    ; –   .

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

16.2018.37 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.11.2019 16.2018.37 — Swissrulings