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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.02.2018 16.2018.3

26 febbraio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,891 parole·~14 min·3

Riassunto

Locazione - tutela giurisdizionale nei casi manifesti - abitazione coniugale - esigenze di motivazione del reclamo

Testo integrale

Incarto n. 16.2018.3

Lugano 26 febbraio 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 14 gennaio 2018 presentato da

 RE 2  e  RE 1   

contro la decisione emessa il 10 gennaio 2018 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2017.895 (locazione) da loro promossa con istanza del 5/27 novembre 2017 nei confronti di  

 CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                   A.   Con decisione del 5 ottobre 2016 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha respinto “in ordine” un'istanza presentata il 13 luglio 2016 da CO 1 volta all'espulsione di RE 2 un appartamento di sua proprietà in via __________ a L__________ (inc. SO.2016.575).

                                  B.   Adito una volta di più da CO 1, con decisione del 17 febbraio 2017 il medesimo Pretore ha ordinato l'espulsione di RE 2 dal citato immobile. Il plico raccomandato, contenente la decisione appena citata, inviato al convenuto è ritornato alla Pretura con la dicitura “non ritirato” (inc. SO.2016.970).

                                  C.   Il 17 agosto 2017 RE 2 si è rivolto allo stesso Pretore con una domanda di revisione nei confronti della predetta decisione. Il Pretore, preso atto che l'atto era redatto in lingua tedesca, ha assegnato all'istante un termine di 15 giorni per tradurre il memoriale in lingua italiana con l'avvertenza che in caso di mancato ossequio del termine, il rimedio sarebbe stato considerato come non presentato. Scaduto infruttuoso il termine, con decreto dell'11 settembre 2017 il Pretore ha attestato formalmente di ritenere la domanda di revisione “non presentata” (inc. SO.2017.621).

                                  D.   Il 5 novembre 2017 RE 2 ha presentato al Pretore la seguente richiesta “a norma dell'art. 257 CPC” contro CO 1:

                                         “Domanda

                                         1.   La controparte va obbligata a sgomberare immediatamente appartamento Via __________, 6 piano, App. 22, 3.5 locali composto di sala bagno, cucina, balcone, cantina, posteggio nr. 22.

                                         2.   Su richiesta della parte richiedente, la polizia va incaricata di provvedere all'esecuzione forzata dell'obbligo della controparte.

                                         Motivazione

                                         1.   Contratto (appendice 3) per nome RE 2 + Ehefrau.

                                         2.   Decisione 27-2-2017 (appendice 4) in nome di RE 2 e non di moglie (Ehefrau).

                                         3.   Non è quindi fattibile (BGer 4P.133/199, SJZ 86/1990 Urteil Obergericht Zürich von 22.11.1989).

                                         4.   CO 1/W__________ lo ha preso e pertanto è illegale.

                                         5.   Contro CO 1/W__________, un reato penale è stato presentato per la falsificazione dei documenti.”

                                         Il Pretore, constatato che l'istanza era contenuta in un allegato che conglobava parimenti una presa di posizione di RE 2 in merito a un procedimento contro di lui avviato (espulsione) da altre persone, ha assegnato all'istante, il 20 novembre 2017, un termine di 10 giorni per presentare l'istanza rivolta contro CO 1 “in modo separato e formalmente corretto”. Il 27 novembre 2017 RE 2 ha fatto seguire quanto richiesto, indicando nondimeno come parte istante la moglie RE 1, da lui rappresentata. All'udienza dell'8 gennaio 2018, indetta per il contradditorio, RE 2 e RE 1, entrambi comparsi come istanti, hanno confermato le loro domande, mentre il convenuto ha giustificato la propria assenza con un telefax del 4 gennaio 2018, nel quale ha inoltre preso posizione in merito all'istanza, contestandola. Statuendo il 10 gennaio 2018 il Pretore ha respinto l'istanza “in ordine” ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico degli istanti.

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 2 e RE 1 sono insorti a questa Camera con uno scritto del 14 gennaio 2018 in cui “fanno obiezione al giudizio”. L'atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

                                  F.   Il 30 gennaio 2018 RE 2 e RE 1 hanno presentato davanti al primo giudice un allegato denominato “richiesta di revisione di SO.2017.895 e SO.2016.970”, che il Pretore ha fatto seguire il 31 gennaio 2018 a questa Camera.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), trattandosi di procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, mediante appello se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC e art. 314 CPC) oppure mediante reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore non ha accertato il valore litigioso, né le parti lo hanno indicato, salvo menzionare quale rimedio giuridico il reclamo. Non avendo tuttavia le parti contestato l'erroneità dell'indicazione dei rimedi giuridici posta in calce della decisione impugnata (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 50 ad art. 91 CPC; II CCA sentenza inc. 12.2017.13 del 20 giugno 2017 consid. 5), e avendo gli istanti per l'appunto inoltrato un tale rimedio, che presuppone un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 321 cpv. 2 CPC), si può ritenere che il valore litigioso sia inferiore a quella soglia e il reclamo può così essere trattato da questa Camera, competente per materia (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta agli istanti al più presto l'11 gennaio 2018. Introdotto il 14 gennaio successivo, il reclamo è senz'altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omes­so, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla ba­se degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insosteni­bili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                                   3.   Al reclamo RE 2 e RE 1 allegano le copie dei passaporti di RE 1 (doc. 4 e doc. 5), un certificato medico del 26 novembre 2016 redatto dal dott. __________ C__________ (doc. 6). Tale documentazione, non sottoposta al Pretore, è inammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

                                   4.   Il Pretore ha evidenziato innanzitutto le incongruenze degli istanti, i quali hanno dapprima presentato un memoriale in cui era indicato il solo RE 2 come istante, per modificarlo in un secondo momento con l'indicazione della di lui moglie RE 1. Per il primo giudice, un altro elemento di confusione risultava dal fatto che in uno scritto del 31 dicembre 2017 gli istanti avevano chiesto l'espulsione di “W__________”, allorquando __________ W__________, titolare di una società immobiliare, nel procedimento di espulsione sfociato nella decisione del 17 febbraio 2017 era semplicemente stato il rappresentante di CO 1. E siccome per il Pretore “non si comprende neppure sulla base di quali normative giuridiche gli istanti postulino e possano pretendere che sia ordinato al con­ve­nuto, proprietario dell'appartamento, di sgomberarlo immedia­ta­mente”, difettano i presupposti per accordare tutela giurisdizionale in procedura sommaria sulla base dell'art. 257 cpv. 1 CPC. Per di più – egli ha soggiunto – il procedimento che ha portato alla decisione di espulsione era fondato su una disdetta straordinaria dovuta alla mora del conduttore nel pagamento delle pigioni e tale situazione non sarebbe cambiata nemmeno se anche la moglie del conduttore fosse stata coinvolta nel procedimento e nella fase precedente allo stesso (diffida di pagamento e disdetta). Ciò posto il primo giudice ha respinto l'istanza in ordine.

                                   5.   Per i reclamanti “il motivo legale” della loro azione è la “BGer 4P.133/199 e SJZ 86/1990 dell'Obergericht Zürich 22/11/89. Decisione 27-2-2017 in nome di RE 2 e non di moglie (appendice 2), contratto per nome RE 2 e moglie/Ehe­frau (appendice 2)”. Essi rilevano inoltre che le osservazioni del convenuto, trasmesse per fax il 4 gennaio 2018 erano tardive e vanno estromesse dall'incarto. Inoltre sulle stesse essi non hanno potuto esprimersi, il Pretore avendo chiuso l'udienza. Ciò ha impedito loro di portare la prova dell'esistenza della moglie, RE 1 e di conseguenza del fatto che l'appartamento del convenuto era adibito ad abitazione familiare. Se non che così argomentando essi non si confrontano minimamente con i motivi che hanno indotto il Pretore a respingere in ordine la petizione, in particolare non spiegano per quali ragioni, contrariamente all'opinione del primo giudice, sarebbero date le condizioni dell'art. 257 CPC. Il reclamo sarebbe pertanto irricevibile.

                                   6.   Quand'anche si volesse esaminare le censure dei reclamanti, invero confuse, e per quel che si può comprendere, il rimedio non sarebbe destinato a miglior sorte.

                                         a)   I reclamanti asseverano di essere stati informati soltanto all'udienza dell'8 gennaio 2018 del fatto che il 4 gennaio precedente il convenuto aveva presentato una risposta tramite fax e rilevano che tale allegato era tardivo e che il Pretore avrebbe quindi dovuto considerarlo inammissibile. Essi ritengono di non avere “potuto portare alcuna prova” sul fatto che la moglie viveva nell'appartamento e che “l'art. 152 CPC è stato violato”, perché all'udienza il primo giudice ha detto loro che non era necessario che replicassero al memoriale scritto del convenuto.

                                         b)   In concreto, all'udienza dell'8 gennaio 2018 il primo giudice ha comunicato agli istanti che “con scritto via fax del 4 gennaio 2018 [il convenuto] ha giustificato la sua assenza” e, poiché il citato scritto non era ancora pervenuto alla controparte a cui era stato notificato nei giorni precedenti, ne ha tradotto oralmente il contenuto in lingua tedesca per facilitarne la comprensione agli istanti. V'è effettivamente da chiedersi se osservazioni scritte non richieste presentate prima dell'udienza e in sostituzione della stessa siano ricevibili. Resta il fatto che il Pretore non è entrato nel merito dell'istanza sulla base delle obiezioni o eccezioni sollevate dal convenuto in quel memoriale, ma perché i fatti addotti dagli istanti non erano “immediatamente comprovabili”, ovvero accertati senza indugio, né si era in presenza di una situazione giuridica “chiara”, tant'è che ha rimproverato agli istanti di non avere nemmeno indicato il fondamento giuridico dell'istanza.

                                         c)   Quanto alle prove, per tacere del fatto che all'udienza dell'8 gennaio 2018 gli istanti, dopo avere sentito la traduzione del noto fax, hanno potuto esporre la loro posizione, tant'è che hanno confermato la loro istanza senza però accennare a eventuali prove, i reclamanti nemmeno indicano quali mezzi di prova essi avrebbero voluto fare assumere e soprattutto quali mezzi di prova, oltre a quelli documentali (art. 254 cpv. 2 CPC), avrebbero permesso di rendere liquida la fattispecie, ovvero rendere manifesto il caso.

                                   7.   I reclamanti, che sottolineano come la decisione di espulsione del 17 febbraio 2017 sia “in nome di RE 2 e non di moglie” benché il contratto menzioni “RE 2 e moglie”, confermano che il “motivo legale” [della loro istanza] è da ricondurre alla giurisprudenza del Tribunale federale (4P.133/199 del 24 agosto 1999: in SJ 2000 I pag. 6 e in mp 2000 pag. 36) così come quella dell'Obergericht del Canton Zurigo (sentenza del 22 novembre 1989, pubblicata in: SJZ 86/1990). Ora, in estrema sintesi, le due decisioni trattano dell'espulsione dei coniugi da un'abitazione familiare e da quanto è dato di capire, per i reclamanti la disdetta del contratto di locazione doveva essere notificata non solo al marito RE 2, ma anche alla moglie RE 1.

                                         a)   Ora, dandosi un'abitazione familiare, la disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d CO) devono essere notificate separatamente a ognuno dei coniugi (art. 266n CO) anche qualora il contratto di locazione sia stato sottoscritto da uno soltanto dei due coniugi (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 2008, pag. 666; Weber, Basler Kommentar, OR I , 6ª edizione, n. 6 ad art. 266m/266n CO). Per abitazione familiare s'intende l'appartamento o la casa che serve da domicilio ai coniugi e ai loro eventuali figli, ovvero il luogo dove essi stabiliscono in modo duraturo il loro centro della vita comune, ad esclusione degli appartamenti di vacanza o di residenze secondarie (CCR, sentenza inc. 16.2013.46 del 14 gennaio 2014, consid. 4 con rinvio a Lachat, op. cit., pag. 121; v. anche Barrelet in: Bohnet/Carron/Mon­ti­ni [curatori], Droit du bail à loyer, Com­mentaire pratique, 2ª edizione, n. 4 ad art. 266m CO). La di­sdetta notificata ai due coniugi in un solo plico o notificata a uno soltan­to di loro è nulla, ciò che il giudice deve accertare d'ufficio (art. 266o CO; CCR, sentenza inc. 16.2017.17 del 24 luglio 2017 consid. 6a con rinvio a Lachat in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad art. 266n CO). Spetta al conduttore o al coniuge che si prevale della nullità della disdetta o della diffida di pagamento provare che l'ente locato costituiva abitazione familiare (Barrelet, op. cit, n. 4 ad art. 266n CO).

                                         b)   Nella fattispecie, il contratto di locazione del 6 giugno 2013, sottoscritto da CO 1 con RE 2, menziona alla voce conduttori “RE 2 + Ehefrau und CO 1” quantunque il nominativo della moglie non sia indicato. Che alla luce dell'art. 266n CO il locatore dovesse in tal caso esigere maggiori informazioni sull'esistenza di un coniuge dell'inquilino è palese, tanto più che il coniuge non titolare del contratto di locazione mantiene i suoi diritti anche se il proprietario è all'oscuro della situazione familiare (Barrelet, op. cit., n. 4 ad art. 266n CO). Resta il fatto che, a prescindere dal fatto che i coniugi non risultano essersi mai annunciati all'ufficio del controllo abitanti di L__________, nulla agli atti indizia sul fatto che RE 1 vivesse nell'appartamento di L__________ al momento della diffida di pagamento e della disdetta del contratto di locazione. Alla prima istanza del 5 novembre 2017 RE 2 aveva allegato, in particolare, un certificato medico redatto il 18 febbraio 2016 dal dottor __________ F__________ di __________, nel quale è indicata RE 1 all'indirizzo “__________, __________ M__________” (doc. 1) e uno del 15 dicembre 2013 del dottor __________ D__________ di La__________ in cui è attestato che la figlia dei coniugi RE 1, indicata all'indirizzo “__________, __________ Lau__________”, necessita della duratura sorveglianza da parte dei genitori (doc. 2). Ciò non basta lontanamente a dimostrare che l'appartamento di via __________ a L__________ costituisse abitazione familiare. In circostanze siffatte la notifica della disdetta del contratto di locazione al solo conduttore non può dirsi nulla. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.

                                   8.   Il 31 gennaio 2018 il Pretore ha trasmesso a questa Camera una “richiesta di revisione” di medesima data introdotta da RE 2 e RE 1 contro la decisione del 17 febbraio 2017 (inc. SO.2016.970) e del 10 gennaio 2018 (inc. SO.2017.895) sulla base dell'art. “328 cpv. 1 lett. a e lett. b CPC”. Quantunque la decisione del 10 gennaio 2018 sia oggetto di reclamo, l'istanza di revisione parrebbe invero dovere essere trattata dal Pretore medesimo (Schweizer in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 328; Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 20 ad art. 328). Tuttavia, nella misura in cui la domanda è manifestamente irricevibile, come si vedrà in appresso, un rinvio degli atti al primo giudice si risolverebbe in un mero esercizio giurisdizionale. Gli interessati, infatti, non fanno valere né di avere “appreso successivamente” fatti che già esistevano al momento delle decisioni (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 14a ad art. 328) né che le decisioni in questione sono state influenzate da un crimine o un delitto (art. 328 cpv. 1 lett. b CPC), l'asserito comportamento tenuto da un agente di polizia non risultando in un rapporto di causalità con l'esito delle stesse (Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 328). Sulla questione non occorre pertanto dilungarsi.

                                   9.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dei reclamanti.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    ; –    (Italia).  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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