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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.05.2018 16.2018.25

7 maggio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·689 parole·~3 min·2

Riassunto

Espulsione del conduttore – Decisione senza motivazione scritta – Impugnazione dei soli dispositivi non motivati non è praticabile – Reclamo irricevibile, ritrasmesso al primo giudice per essere trattato come richiesta di motivazione scritta

Testo integrale

Incarto n. 16.2018.25

Lugano 7 maggio 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 3 maggio 2018 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 20 aprile 2018 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2018.211 (espulsione del conduttore) promossa con istanza dell'8 marzo 2018 da  

CO 1 e CO 2 (rappresentati dalla RA 1);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                           che con decisione emessa il 20 aprile 2018 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi – il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato, con tutta una serie di comminatorie, l'espulsione di RE 1 da un appartamento situato a __________ appartenente a CO 1 e CO 2, ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico della convenuta tenuta a rifondere agli istanti un'indennità di fr. 200.–;

                                         che il 3 maggio 2018 RE 1 si è rivolta al presidente del Tribunale d'appello chiedendo, in estrema sintesi, l'annullamento del predetto giudizio;

                                         che l'atto, trasmesso a questa Camera per competenza, non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che per l'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC, il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti;

                                         che, come ricordato dal Pretore, la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte la chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 prima frase CPC), ritenuto come l'omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 seconda frase CPC);

                                         che nella fattispecie, la convenuta non ha fatto capo alla facoltà prevista dall'art. 239 cpv. 2 prima frase CPC sicché un'impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) – come nel caso in esame – è impraticabile, mentre il termine d'impugnazione comincerà a decorrere solo quando la convenuta avrà ricevuto tale motivazione;

                                         che in tali circostanze il reclamo in esame va dichiarato già di primo acchito irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;

                                         che, tuttavia, come questa Camera ha già avuto modo di precisare (inc. 16.2014.44 del 20 ottobre 2014), reclami prematuri, diretti contro il solo dispositivo di una decisione, vanno trattati come richieste di motivazione e trasmessi al primo giudice, sempre che siano presentati nel termine di dieci giorni;

                                         che in concreto il reclamo appare tempestivo, la decisione impugnata essendo stata notificata alla convenuta il 24 aprile 2018;

                                         che l'atto va inviato quindi al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta;

                                         che in esito al giudizio non si prelevano spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC) né si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Trattato come reclamo l'atto è irricevibile.

                                   2.   L'atto è trasmesso al Pretore per essere trattato come richiesta di motivazione scritta della decisione.

                                   3.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   4.   Notificazione a:

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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