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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.07.2019 16.2018.2

15 luglio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·851 parole·~4 min·3

Riassunto

Società radiata dal registro di commercio in pendenza di reclamo - carenza di personalità giuridica e quindi di capacità di essere parte

Testo integrale

Incarto n. 16.2018.2

Lugano 15 luglio 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 15 gennaio 2018 presentato da

RE 1  (rappresentata dagli avvocati __________)  

contro la decisione emessa il 1°dicembre 2017 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2017.297 (contratto di conto corrente) da lei promossa con petizione del 23 agosto 2017 nei confronti della  

 ora CO 1 ,

ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 1° dicembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto una petizione introdotta il 23 agosto 2017 da RE 1 nei confronti della __________, poi CO 1, per ottenere in particolare, il pagamento di fr. 5695.81 oltre interessi del 7.5 % dal 21 gennaio 2016;

                                         che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 gennaio 2018 in cui chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio impugnato e la riforma dello stesso nel senso di accogliere la petizione e, in via subordinata, di rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio;

                                         che invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente;

                                         che il 12 novembre 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della CO 1;

                                         che il 17 giugno 2019 la CO 1 è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio, nessuna opposizione motivata essendo stata presentata contro la cancellazione (art. 159 cpv. 5 lett. a ORC);

e considerando

in diritto:                       che la capacità di parte è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) e come tale dev'essere verificato d'ufficio in ogni stadio del procedimento (art. 60 CPC);

                                         che i presupposti processuali devono essere dati non solo all'inizio del procedimento, ma anche al momento in cui è emanata la sentenza (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ª edizione, pag. 66 con riferimento al Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero dell'8 giugno 2006, FF 2006 pag. 6647);

                                         che con la fine della liquidazione e la cancellazione dal Registro di commercio una società perde la personalità giuridica (DTF 132 III 733 consid. 3.1; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_384/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.1.3);

                                         che in tal caso la società perde anche la qualità di parte, donde l'irricevibilità di qualsiasi azione da essa intentata o contro di lei promossa (II CCA, sentenza inc. 12.2013.42 del 13 ottobre 2013 con rinvio a Ruedin, Droit des sociétés, 2ª edizione, pag. 366 n. 2054 e pag. 367 n. 2057);

                                         che qualora in pendenza di causa una persona giuridica sia cancellata dal registro di commercio, la causa da lei intentata o contro di lei promossa è considerata priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 5 ad art. 242; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, n. 7 ad art. 242; Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 242; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 242; Naegeli/Richers in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 8 ad art. 242; Leumann Lieb­ster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kom­mentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 242);

                                         che, di conseguenza, preso atto della cancellazione della ragione sociale della CO 1 dal registro di commercio il reclamo va stralciato dai ruoli (nel medesimo senso: CCR inc. 16.2014.42 del 19 aprile 2017);

                                         che in circostanze del genere la lite può essere decisa da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 1 LOG);

                                         che le spese processuali seguirebbero la soccombenza ma per motivi di equità si rinuncia a qualsiasi riscossione;

                                         che non si pone problemi di ripetibili, la reclamante essendosi difesa con il proprio servizio legale.

decide:                     1.   Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–  a; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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