Incarto n. 16.2018.14
Lugano 16 maggio 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 15 marzo 2018 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 12 febbraio 2018 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa C17-007 (appalto) promossa nei suoi confronti con petizione del 20 novembre 2017 dalla
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);
premesso che con decisione del 12 febbraio 2018 il Giudice di pace del circolo di Paradiso ha obbligato RE 1 a versare alla CO 1 fr. 4487.15 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2016 e le spese di conciliazione di fr. 130.–, ponendo altresì a suo carico le spese processuali di fr. 225.– e le ripetibili di fr. 200.–;
preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2018 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;
ricordato che con ordinanza del 3 aprile 2018 il reclamante è stato invitato a depositare entro il 25 aprile 2018, a titolo di anticipo per le spese processuali presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti AGITI;
constatato che il reclamante non ha ritirato il plico raccomandato contenente la menzionata ordinanza, speditogli all'indirizzo “vicolo __________, __________” (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio 98.__________ 35);
osservato che con ordinanza del 26 aprile 2018 al reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 14 maggio 2018 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto che il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza, speditogli al suo domicilio a __________, è stato ritrasmesso dalla Posta, in forza di un ordine di rispedizione del reclamante, a un indirizzo di __________, dove il 20 aprile 2018 gli è stato lasciato un avviso di ritiro in casella;
considerato che nel termine di giacenza scadente il 7 maggio 2018, il reclamante non ha ritirato l'invio (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio 98.__________ 60) e che pertanto, entro la scadenza fissatagli, non ha effettuato alcun versamento;
accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese processuali presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
ritenuto che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese processuali al reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma equi motivi giustificano, eccezionalmente, la rinuncia a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 CPC);
stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
–; – avv..
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.