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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 16.05.2018 16.2018.14

16 maggio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·646 parole·~3 min·3

Riassunto

Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarto n. 16.2018.14

Lugano 16 maggio 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 15 marzo 2018 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 12 febbraio 2018 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa C17-007 (appalto) promossa nei suoi confronti con petizione del 20 novembre 2017 dalla    

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);  

                                         premesso che con decisione del 12 febbraio 2018 il Giudice di pace del circolo di Para­diso ha obbligato RE 1 a ver­sare alla CO 1 fr. 4487.15 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2016 e le spese di concilia­zione di fr. 130.–, po­nen­do al­tresì a suo carico le spese proces­suali di fr. 225.– e le ripeti­bili di fr. 200.–;

                                         preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 marzo 2018 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione;

                                         ricordato che con ordinanza del 3 aprile 2018 il reclamante è stato invitato a deposi­tare entro il 25 aprile 2018, a titolo di anti­cipo per le spese processuali presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti AGITI;

                                         constatato che il reclamante non ha ritirato il plico raccomandato contenente la menzio­nata ordinanza, speditogli all'indirizzo “vi­colo __________, __________” (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio 98.__________ 35);

                                         osservato che con ordinanza del 26 aprile 2018 al reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 14 maggio 2018 per de­posi­tare il citato im­porto, con l'avvertenza che, decorso infrut­tuoso il termine, il re­clamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                         posto che il plico raccomandato contenente quest'ultima ordi­nanza, speditogli al suo domicilio a __________, è stato ritra­smes­so dalla Posta, in forza di un ordine di rispedizione del reclamante, a un indirizzo di __________, dove il 20 aprile 2018 gli è sta­to lasciato un avviso di ritiro in ca­sella;

                                         considerato che nel termine di giacenza scadente il 7 mag­gio 2018, il reclamante non ha ritirato l'invio (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'in­vio 98.__________ 60) e che pertanto, entro la scadenza fissatagli, non ha effettuato alcun ver­samento;

                                         accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese processuali presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il re­clamo sfugge a qual­siasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                         ritenuto che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese processuali al reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma equi mo­tivi giustificano, ecce­zio­nal­mente, la ri­nun­cia a qualsiasi pre­lievo (art. 107 cpv. 1 CPC);

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notifi­cato per osservazioni;

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–; – avv..  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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