Incarto n. 16.2018.10
Lugano 10 settembre 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 28 febbraio 2018 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 31 gennaio 2018 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SE.2017.10 (disconoscimento di debito) promossa con petizione del 31 marzo 2017 dalla
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Dal mese di agosto 2012 RE 1 è stato amministratore unico della società G__________ SA, già __________, attiva nel settore della compravendita di carburanti e lubrificanti per veicoli a motore. L'11 dicembre 2013 tale società ha chiesto alla CO 1 un leasing per acquistare un “cassone bifacciale” per l'insegna di un distributore di benzina. Il contratto, accettato dal locatore del leasing il 20 marzo 2014 e che prevedeva il versamento di un canone mensile di fr. 244.35 per 48 mesi, pagabile in rate trimestrali anticipate di fr. 733.05 ciascuna, è stato firmato, per la conduttrice del leasing, da RE 1, il quale ha altresì sottoscritto la clausola intitolata “Assunzione cumulativa di debito”. Dopo aver invano sollecitato il pagamento di rate di leasing scadute, il 9 dicembre 2015 la CO 1 ha disdetto il contratto e chiesto alla G__________ SA e a AP 1 il pagamento del saldo di fr. 7192.75. Quello stesso giorno il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il fallimento della G__________ SA.
B. Il 18 marzo 2016 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio per il pagamento di fr. 7370.50 oltre interessi del 9% dal 24 dicembre 2015, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Adito il 9 febbraio 2017 dalla CO 1, con decisione del 23 marzo 2017 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e posto le spese processuali di fr. 300.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili (inc. SO.2017.120).
C. Con petizione del 31 marzo 2017 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 7370.50 oltre interessi al 9% dal 24 dicembre 2015, sostenendo, in particolare, che le firme a suo nome apposte sul contratto di leasing erano false. Nelle sue osservazioni del 24 aprile 2017 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 12 giugno 2017, indetta per le prime arringhe, le parti hanno notificato prove. L'istruttoria si è chiusa il 9 ottobre 2017 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato limitandosi a conclusioni scritte del 23 ottobre e del 28 novembre 2017 in cui hanno confermato le rispettive domande. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2018 il Pretore ha respinto la petizione e posto le spese processuali di fr. 600.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio 2018 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e di riformarla nel senso di accogliere la petizione. L'atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta dell'attore il 1° febbraio 2018. Introdotto il 28 febbraio 2018, il reclamo in esame è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata il Pretore, rammentato che in un'azione di disconoscimento del debito incombe sempre al creditore/convenuto dimostrare l'esistenza e l'esigibilità del credito mentre al debitore/attore incombe dimostrare le proprie eccezioni suscettibili di invalidare la pretesa in esecuzione, ha confermato la correttezza delle somme poste in esecuzione, per altro non contestate dall'attore nel loro ammontare. Quanto all'eccezione di falsità delle firme, il primo giudice ha ritenuto che la stessa, formulata in maniera del tutto generica dall'attore, non induceva a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità di quelle apposte sul contratto e che pertanto incombeva all'attore sovvertire tale presunzione di fatto. Tuttavia, egli ha soggiunto, la perizia calligrafica chiesta dall'attore non è stata per finire esperita giacché RE 1 non aveva fornito al perito i documenti originali necessari per il raffronto delle firme. Premesso ciò, per il primo giudice la clausola di “assunzione cumulativa di debito” contenuta nel contratto andava intesa conformemente al suo tenore letterale e non come una fideiussione. Inoltre, egli ha epilogato, il fatto che l'attore non abbia reagito alla lettera del 24 marzo 2014 con cui la convenuta gli aveva confermato la validità dell'assunzione cumulativa di debito, costituisce una sua tacita accettazione degli impegni derivanti dal contratto in virtù dell'art. 6 CO. Donde in definitiva la reiezione della petizione.
4. RE 1 rimprovera innanzitutto al Pretore di avere respinto la sua eccezione di falso “la differenza tra firma autentica e firma apocrifa essendo macroscopiche”. Egli sostiene che per sovvertire la presunzione di autenticità di un documento basta una contestazione “sufficientemente” motivata e non, come rilevato dal primo giudice, che susciti “seri dubbi”. Inoltre, il Pretore non ha tenuto conto della deposizione di __________ I__________ né delle varie querele penali per falsità in documenti da lui sporte nei confronti di quest'ultimo e dei dipendenti della convenuta. Il reclamante ritiene, inoltre, che la buona fede processuale avrebbe dovuto indurre la convenuta a chiedere ai propri dipendenti di confermare che egli aveva firmato il contratto di leasing e che la mancanza di tale prova andava a scapito della tesi della convenuta.
a) Per l'art. 178 CPC la parte che si prevale in causa di un documento deve provarne l'autenticità, quando la stessa è contestata dalla controparte. In linea di principio, pertanto, in presenza di documenti formalmente e apparentemente corretti vige una presunzione di fatto circa la loro autenticità. La contestazione deve essere sufficientemente motivata nel senso che la controparte non può limitarsi ad asserire in maniera generica la falsità del documento ma deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del documento. Non occorre che tali elementi comprovino la falsità del documento. È sufficiente che inducano a dubitare seriamente della sua autenticità. Ciò fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si avvale del documento (DTF 143 III 456 consid. 3.3; RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c e II-2013 pag. 814 consid. 5; CCR, inc. 16.2015.26 dell'11 settembre 2017 consid. 5b; Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 178; Schweizer in: Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 7 ad art. 178; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 7 ad art. 178; Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3a edizione, n. 1, 5 e segg. ad art. 178 CPC).
b) In concreto, il reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore e non spiega perché sarebbe errato ritenere che il solo fatto di affermare che le firme “sono false”, rispettivamente di sostenere che un funzionario della convenuta avrebbe rilasciato una falsa dichiarazione attestante la sua presenza al momento dell'apposizione della firma sia sufficiente per insinuare considerevoli dubbi sulla veridicità della sua firma sul contratto di leasing. Senza dimenticare che all'accenno del primo giudice, secondo cui l'attore ha eccepito la falsità delle firme del contratto di leasing per la prima volta con le osservazioni del 21 febbraio 2017 all'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata dalla controparte, benché il contratto gli fosse stato recapitato già il 24 marzo 2014, il reclamante nemmeno allude. Insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), al riguardo, il reclamo si rivela finanche irricevibile.
c) Sia come sia, l'esito del reclamo non cambierebbe nemmeno se si considerassero le circostanze addotte dal reclamante a sostegno della sua tesi. Ora, che le firme apposte sul noto contratto di leasing divergano da quelle originali apposte sugli atti giudiziari (petizione e reclamo) è possibile, ma l'interessato non può pretendere che ciò basti per insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità delle prime firme ove appena si pensi che le altre sono successive e sono apposte su atti confezionati ai fini della causa. Quanto a __________ I__________, è vero che egli ha dichiarato di essere lui a gestire la società e che l'attore “non veniva mai presso il distributore di G__________ SA” (deposizione del 9 ottobre 2017, verbale pag. 1 e 2). Tuttavia, per tacere del fatto che per qualsiasi impegno della G__________ SA la firma dell'amministratore unico era necessaria, tale circostanza denota semmai con quale disinvoltura il reclamante eserciti sua funzione ma non è suscettibile di infondere seri dubbi sul fatto che la firma apposta sul noto contratto non fosse quella dell'amministratore unico della società. Né lo sono le varie denunce penali presentate da RE 1, tali atti essendo per finire mere allegazioni di parte. Quanto all'audizione di dipendenti della convenuta, oltre al fatto che quest'ultima non ha mai sostenuto tale circostanza, nulla lascia intendere che il contratto sia stato firmato in presenza di uno dei suoi dipendenti, tanto meno ove si pensi che per __________ I__________ “questi tipi di contratti sono stati portati avanti da __________ G__________ [contabile della G__________ SA] il quale raccoglieva la firma e poi la trasmetteva per via telematica o per via e-mail alla società di leasing” (deposizione del 9 ottobre 2017, verbale pag. 1 in fondo).
d) Si aggiunga, infine, che il reclamante sorvola completamente sul fatto che la perizia calligrafica è decaduta poiché lo stesso non aveva prodotto “i documenti originali richiesti” come esigeva il perito. Quand'anche si volesse per avventura ritenere che le sue asserzioni, prese nel loro insieme, fossero effettivamente suscettibili di infondere seri dubbi sull'autenticità della firma e che sarebbe spettato alla convenuta dimostrare l'autenticità della stessa datazione, la sua mancata cooperazione all'assunzione della prova si sarebbe tradotta in un apprezzamento a suo sfavore (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 160).
5. Il reclamante ribadisce che la clausola del contratto di leasing denominata “assunzione cumulativa del debito” costituisce in realtà una fideiussione e che pertanto era nulla “perché non rispetta la forma prescritta per la fideiussione”. Se non che, al riguardo, egli si limita per finire a contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice ma non spiega perché sarebbe errato imputare all'attore – persona cognita nel ramo commerciale e firmatario di altri contratti di leasing con clausole analoghe per delle società di cui era amministratore unico, direttore sostituto o vice presidente – il chiaro tenore letterale dell'impegno da lui assunto con la convenuta (cfr. IICCA, sentenza 12.2014.72 del 23 febbraio 2015 consid. 8). Né perché sarebbe errata la conclusione del primo giudice secondo cui nel caso in esame l'attore aveva anch'egli un interesse proprio e riconoscibile alla conclusione del contratto di leasing, ciò che differenzia sostanzialmente i due istituti giuridici (cfr. DTF 129 III 710 consid. 2.6). Anche al riguardo il reclamo si rivela insufficientemente motivato.
6. Relativamente alla motivazione abbondanziale del Pretore, secondo cui la mancata reazione alla lettera del 24 marzo 2014 con cui la società di leasing gli confermava la validità dell'assunzione cumulativa di debito costituiva una tacita accettazione degli impegni derivanti dal contratto in virtù dell'art. 6 CO, il reclamante fa valere di non avere mai “dichiarato di voler assumere degli impegni per G__________ SA, in cui non aveva alcun interesse né diretto né indiretto” e contesta in sintesi che nelle fattispecie sarebbero date le premesse per l'applicazione dell'art. 6 CO. Se non che, nella sentenza del 5 ottobre 2018 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha già illustrato a RE 1 che la conclusione del primo giudice è corretta (inc. 12.2017.98), in oltre in questa sede l'interessato non spiega perché sarebbe erroneo ritenere che una persona cognita nel ramo commerciale, come l'attore, avrebbe dovuto prontamente reagire alla citata comunicazione del 24 marzo 2014 e comunicare alla CO 1 le sue contestazioni avverso gli impegni descritti nella stessa, pena il rischio di un'accettazione tacita (cfr. DTF 114 II 251 consid. 2a). Ne segue, in definitiva, che il reclamo, non avendo evidenziato un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, nella misura in cui è ricevibile dev'essere respinto.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.