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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.04.2017 16.2017.7

26 aprile 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·543 parole·~3 min·2

Riassunto

Stralcio del reclamo dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 16.2017.7

Lugano 26 aprile 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 28 marzo 2017 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 20 marzo 2017 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2017.98 (locazione) promossa con istanza del 31 gennaio 2017 da  

CO 1 ;    

premesso che con decisione del 20 marzo 2017 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, in accoglimento dell'istanza del 31 gennaio 2017 presentata dalla CO 1, ha ordinato l'espulsione di RE 1 dall'appartamento al 7° piano, interno n. 45, nello stabile denominato “__________” in via __________ a __________, ponendo gli oneri processuali di fr. 100.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 200.–;

ricordato che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 marzo 2017, in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di annullare il giudizio impugnato e di rinviare l'incarto al primo giudice affinché citi le parti a una nuova udienza;

rammentato che con decreto del 31 marzo 2017 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo;

preso atto che il 24 aprile 2017 RE 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo;

posto che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;

considerato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un'impugnativa di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);

stabilito che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, così come all'assegnazione di ripetibili all'opponente, il quale non è stato invitato presentare osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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