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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 05.07.2019 16.2017.41

5 luglio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·830 parole·~4 min·3

Riassunto

Società radiata dal registro di commercio in pendenza di reclamo - carenza di personalità giuridica e quindi di capacità di essere parte

Testo integrale

Incarto n. 16.2017.41

Lugano 5 luglio 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo 15 dicembre 2017 presentato dalla

RE 1  

(rappresentata da  PA 1 )  

contro la decisione emessa il 27 novembre 2017 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2017.306 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione 24 agosto 2017 da  

 CO 1  (rappresentato da PA 2 ),  

ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 27 novembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha parzialmente accolto una petizione introdotta il 24 agosto 2017 da CO 1 condannando la RE 1, a versare all'attore fr. 8452.65 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2017 così come fr. 1000.– per ripetibili;

                                         che contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 dicembre 2017 per ottenerne l'annullamento;

                                         che il reclamo non è stato oggetto di notificazione;

                                         che il 21 giugno 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della RE 1;

                                         che il 18 dicembre 2018 la RE 1 è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio, nessuna opposizione motivata essendo stata presentata contro la cancellazione (art. 159 cpv. 5 lett. a ORC);

e considerando

in diritto:                       che la capacità di parte è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) e come tale dev'essere verificato d'ufficio in ogni stadio del procedimento (art. 60 CPC);

                                         che i presupposti processuali devono essere dati non solo all'inizio del procedimento, ma anche al momento in cui è emanata la sentenza (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ª edizione, pag. 66 con riferimento al Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero dell'8 giugno 2006, FF 2006 pag. 6647);

                                         che con la fine della liquidazione e la cancellazione dal Registro di commercio una società perde la personalità giuridica (DTF 132 III 733 consid. 3.1; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_384/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.1.3);

                                         che in tal caso la società perde anche la qualità di parte, donde l'irricevibilità di qualsiasi azione da essa intentata o contro di lei promossa (II CCA, sentenza inc. 12.2013.42 del 13 ottobre 2013

                                         con rinvio a Ruedin, Droit des sociétés, 2ª edizione, pag. 366 n. 2054 e pag. 367 n. 2057);

                                         che qualora in pendenza di causa una persona giuridica sia cancellata dal registro di commercio, la causa da lei intentata o contro di lei promossa è considerata priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 5 ad art. 242; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, n. 7 ad art. 242; Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 242; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 242; Naegeli/Richers in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 8 ad art. 242; Leumann Lieb­ster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kom­mentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 242);

                                         che, di conseguenza, preso atto della cancellazione della ragione sociale della RE 1 dal registro di commercio il reclamo va stralciato dai ruoli (nel medesimo senso: CCR inc. 16.2014.42 del 19 aprile 2017);

                                         che in circostanze del genere la lite può essere decisa da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 1 LOG);

                                         che la procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate in concreto (art. 115 CPC);

                                         che non si pone problemi di indennità d'inconvenienza, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

decide:                     1.   Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –  .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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