Incarto n. 16.2017.36
Lugano 4 marzo 2019/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 1° dicembre 2017 presentato da
RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 9 novembre 2017 dal Giudice di pace del circolo di Sessa nella causa SE.2017.2 (azione creditoria) promossa nei suoi confronti con petizione dell'8 maggio 2017 da
CO 1 ,
ritenuto
in fatto: che con sentenza del 9 novembre 2017 il Giudice di pace del Circolo di Sessa ha condannato RE 1 a versare a CO 1 fr. 3780.–, oltre a spese esecutive di fr. 73.30 e oneri della procedura di conciliazione di fr. 250.–, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 380.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore un'indennità di fr. 380.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1° dicembre 2017 per ottenere l'annullamento della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione;
che nelle sue osservazioni del 2 maggio 2018 CO 1 ha proposto di respingere il reclamo;
che in una replica spontanea dell'11 maggio 2018 e in una duplica spontanea del 14 maggio successivo le parti hanno ribadito le loro posizioni;
che il 25 febbraio 2019 AP 1ha comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte e di “rinunciare a esigere l'esecuzione delle due sentenze emesse dalla Giudicatura di pace”;
e considerando
in diritto: che dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 241);
che nella fattispecie, le parti non hanno sottoposto al giudice l'accordo da loro concluso per essere messo a verbale ma per finire il reclamante ha rinunciato alle sue richieste di giudizio ciò che configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC;
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC);
che, in concreto, tenuto conto della volontà conciliativa delle parti si giustifica – eccezionalmente – di rinunciare a prelevare oneri processuali e di compensare le ripetibili;
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si prelevano spese processuali. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sessa.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.