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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.08.2020 16.2017.34

20 agosto 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·758 parole·~4 min·2

Riassunto

Reclamo divenuto senza oggetto: stralcio dai ruoli

Testo integrale

Incarto n. 16.2017.34

Lugano 20 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 23 novembre 2017 presentato dalla

RE 1   (già patrocinata dall'avv.  PA 1  e ora dal liquidatore   )  

contro la decisione emessa il 23 ottobre 2017 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2016.139 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 15 aprile 2016 da  

 CO 1  (rappresentato da RA 1 ),  

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con decisione del 23 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha condannato l'impresa RE 1 a versare al suo ex dipendente CO 1 fr. 6133.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013 e ha rigetto in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano. Non sono state prelevate tasse e spese, mentre la convenuta è stata condannata a versare all'at­tore fr. 380.– a titolo d'indennità d'inconvenienza.

                                  B.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2017 per ottenere che il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2018 CO 1 ha proposto di respingere il reclamo.

                                  C.   Il 20 febbraio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha omologato un concordato con abbandono dell'attivo concluso tra la RE 1 e i suoi creditori. Il 17 agosto 2020 il liquidatore della RE 1 in liquidazione concordataria ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto con la controparte un accordo e di voler procedere allo stralcio della procedura non avendo più interesse a mantenere il reclamo.  

Considerando

in diritto:                 1.   Dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 241; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 241; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 241). Sulle spese egli applica pertanto l'art. 106 cpv. 1 seconda frase in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, tranne che le parti facciano registrare a verbale quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo assume su tal punto il carattere di una transazione giudiziale (Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 109; Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art. 109 e 15 seg. ad art. 241).

                               2.                                           Nella fattispecie le parti non hanno sottoposto a questa Camera l'accordo da loro concluso per essere messo a verbale. Di conseguenza la causa va stralciata dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto. In merito alle spese del presente decreto, la procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). La buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole induce a ritenere equa, nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, la compensazione delle ripetibili.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Il reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Notificazione a:

–   . –  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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