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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.07.2017 16.2017.22

24 luglio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,466 parole·~7 min·2

Riassunto

Reclamo irricevibile per carenza di motivazione

Testo integrale

Incarto n. 16.2017.22

Lugano 24 luglio 2017/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 6 luglio 2017 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 7 giugno 2017 dal Pretore aggiunto  della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2016.21 (responsabilità del proprietario) promossa con petizione del 5 aprile 2016 nei confronti di  

CO 1 (patrocinato dall' PA 1);    

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                    A.   Ottenuta l'11 marzo 2016 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 5 aprile 2016 RE 1, proprietaria della particella n. 1909 RFP di __________, si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna chiedendo che fosse ordinato a RE 1 di “allontanare immediatamente lo spazzaneve indebitamente parcheggiato nella sua autorimessa”, di condannarlo al pagamento di fr. 5000.– “corrispondenti ai mancati proventi della locazione del posteggio” e di “predisporre un eventuale cancello con chiave e lucchetto sulla proprietà degli eredi __________, locata al convenuto, dietro il suo posteggio”. Nelle sue osservazioni del 25 maggio 2016 il convenuto ha proposto di dichiarare irricevibile l'azione o comunque sia di respingerla. Al dibattimento del 13 luglio 2016 le parti hanno confermato le loro posizioni e hanno offerto entrambe delle prove. All'udienza del 16 marzo 2017, indetta anche per l'audizione di W__________, constatato che il teste non è “in grado di capire e di rispondere alle domande”, l'attrice, con l'accordo del Pretore aggiunto, ha comunicato la volontà di presentare le domande per essere poi tradotte nell'idioma walser. Preso atto delle domande, il 29 marzo successivo il Pretore aggiunto ha ritenuto inutile tale prova e ha dichiarato chiusa l'istruttoria. Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali e si sono limitate a conclusioni scritte nelle quali hanno riaffermato le loro posizioni, l'attrice rinunciando alla rimozione dello spazzaneve, nel frattempo allontanato.

                                  B.   Statuendo il 7 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 1835.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 luglio 2017, in cui chiede, “di accogliere il suo reclamo”. Il rimedio non è stato oggetto di notificazione a CO 1.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore dell'attrice l'8 giugno 2017. Introdotto il 6 luglio 2017 alla Pretura e da questa trasmesso a questa Camera, il reclamo è pertanto tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Al riguardo il Pretore aggiunto ha dapprima preso atto della desistenza dell'attrice circa l'allontanamento dello spazzaneve rilevando che comunque sia la richiesta sarebbe risultata già priva d'oggetto, e quindi irricevibile, giacché “a quel momento dell'introduzione della petizione il veicolo era già stato spostato”. Egli ha poi rilevato che la pretesa volta alla posa di un cancello, oltre a essere di dubbia ricevibilità poiché non era stata oggetto dell'istanza di conciliazione, difettava di una sufficiente “adduzione fattuale” non essendo dato di sapere “su quale base giuridica l'attrice fonderebbe la sua pretesa, né tantomeno il complesso di fatti che la motiverebbe, ritenuto altresì che il posteggio visibile nelle foto doc. 6e7è stato completamente liberato”. Il primo giudice ha infine respinto la pretesa volta al risarcimento di fr. 5000.– rimproverando all'attrice di non aver provato, come le incombeva, il canone locativo conseguibile sul mercato per un parcheggio come quello in questione a __________.

                                   3.   RE 1 chiede, innanzitutto, di procedere all'audizione di W__________ “ponendo le domande inoltrate in Pretura tradotte in tedesco walser” facendo valere, in sintesi, i motivi di carattere personale del teste che avevano indotto al rinvio della sua audizione. Sta di fatto che il Pretore aggiunto ha rinunciato ad assumere la prova poiché inutile ai fini del giudizio (cfr. disposizione ordinatoria del 29 marzo 2017) senza che la reclamante spieghi quale utilità avrebbe l'audizione del teste, il quale, per altro, andrebbe sentito su fatti che nemmeno parrebbero attinenti alla fattispecie, essendo egli stato chiamato a riferire sul perché l'attrice era stata indotta a chiedere, nel 2013, lo stralcio di un'altra procedura contro CO 1. A riguardo non occorre dilungarsi.

                                   4.   La reclamante fa valere che “nel frattempo, il convenuto ha fatto picchettare il confine tra le due proprietà” ciò che “indica, a posteriori, che la famiglia __________ ha tratto insegnamento dalla mia intimazione rivolta a __________ ... di spostare lo spazzaneve dal mio garage”, soggiungendo che l'accordo con la moglie del convenuto le sembrava “logico e chiaro” di modo che “non senza qualche ombra di dubbio ho ritirato la denuncia inoltrata a suo tempo, ma solamente perché non mi potevo permettere finanziariamente un legale”. Se non che, per tacere del fatto che nuovi fatti sono inammissibili in sede di reclamo (art. 326 CPC), così argomentando non è dato di capire la valenza di tali considerazioni ai fini del giudizio. E ciò tanto più se si considera che la questione dell'allontanamento dello spazzaneve non è più oggetto di discussione tant'è che davanti al primo giudice l'attrice ha finanche ritirato la relativa domanda di causa.

                                   5.   Per quanto sia dato di capire, la reclamante ribadisce l'adeguatezza del canone di fr. 250.– mensili quale valore locativo del posteggio. A suo parere, “chi in paese asserisce di affittare per molto meno di fr. 250.– al mese un garage coperto, sempre che sia idoneo per uno spazzaneve, lo invito ... a svolgere il lavoro di sgombero neve quando la coltre supera il metro e mezzo con la cala non è a tetto”. Così argomentando, essa non si confronta con la motivazione del primo giudice, per il quale “il fatto che una sola persona – oltretutto per non meglio precisati motivi – fosse disposta a corrispondere per quel parcheggio un canone di fr. 250.– mensili come richiestole dall'attrice, non significa ancora che quella somma rappresenti in modo incontrovertibile il valore locativo del parcheggio in questione”. Limitandosi a contrapporre la sua opinione a quella del Pretore aggiunto, essa non dimostra che il giudizio impugnato sia errato.

                                   6.   In maniera confusa la reclamante sembrerebbe dolersi del fatto che essa è stata costretta a promuovere azione nei confronti del convenuto perché questi ha, sì, sgomberato il posteggio ma senza annunciarlo alla Pretura dopo l'udienza di conciliazione di modo che “per arrivare lì [allo sgombero] ho dovuto versare fr. 1500.–”. Premesso che l'autorizzazione ad agire riporta la frase “nel caso fosse effettivamente promossa l'azione” essa fa valere che “dopo avermi esibito la chiave del lucchetto posto sul cancello del locale locato da __________ rispettivamente l'entrata del mio garage ed il rimborso di fr. 300.– versati ... per la conciliazione ... ho deciso di far avviare la causa”. Sta di fatto che non è dato di capire quale sia la valenza di tale critica ai fini del giudizio e in che maniera la reclamante vorrebbe modificare la decisione impugnata. Ne segue che, in definitiva, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile. 

                                   7.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a ri­nunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante es­sendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili al convenuto, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

; .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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