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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 19.06.2017 16.2017.18

19 giugno 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,200 parole·~6 min·1

Riassunto

Espulsione del conduttore per mora - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Testo integrale

Incarto n. 16.2017.18

Lugano 19 giugno 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 25 maggio 2017 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 18 maggio 2017 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2017.309 (espul­sione del conduttore per mora) promossa con istanza del 6 aprile 2017 da  

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 5 ottobre 2016 RE 1, agendo a nome di una sedicente “Gemeinschaftspraxis Dr. D. __________, Via __________, __________”, ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione di durata indeterminata avente per oggetto un locale a uso commerciale denominato “Salone __________” in via __________ a __________, per una pigione di fr. 700.– men­sili, oltre a un deposito di garanzia di fr. 1950.–;

                                         che la locazione poteva essere disdetta con preavviso di sei mesi, con effetto al 1° ottobre, la prima volta il 1° ottobre 2017 e secondo gli accordi tra le parti il canone di locazione doveva essere pagato dal mese di novembre 2016;

                                         che il 19 gennaio 2017 il locatore, costatato di avere ricevuto dalla conduttrice unicamente un acconto di fr. 100.–, le ha inviato una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta ai sensi dell'art. 257d CO, invitandola a pagare, entro 30 giorni, fr. 2000.–corrispondenti alle pigioni scoperte per i mesi da novembre 2016 a gennaio 2017 e fr. 1950.– per il deposito di garanzia;

                                         che non avendo ricevuto alcun versamento, il 21 febbraio 2017 il locatore ha notificato alla conduttrice, mediante l'apposito formu­lario ufficiale, la disdetta del contratto per il  successivo 1° aprile;

                                         che la conduttrice non ha contestato la disdetta presso il compe­tente Ufficio di conciliazione in materia di locazione né ha ricon­segnato il locale alla scadenza del contratto;

                                         che con istanza del 6 aprile 2017, promossa nella procedura som­maria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città chiedendogli segnatamente di ordinare l'espulsione di RE 1 dall'ente locato;

                                         che all'udienza del 17 maggio 2017, indetta per la discussione, l'istante, unico comparente, ha confermato le sue domande;

                                         che statuendo l'indomani il Pretore aggiunto, accertata l'esi­stenza di una valida disdetta straordinaria per mora ai sensi dell'art. 257d CO del contratto di locazione e la sussistenza dei presupposti per decidere l'espulsione dall'ente locato con la pro­cedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC), ha accolto l'istanza, ordinando l'espulsione della convenuta dall'ente locato, disponendone l'esecuzione effettiva con le com­minatorie di rito e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un'indennità per ripetibili di fr. 200.– a favore dell'istante;  

                                         che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 maggio 2017;

                                         che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giuri­sdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugna­bili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che in concreto, avendo il Pretore aggiunto fissato il valore liti­gioso in fr. 1400.– (fr. 700.– per due mesi) la competenza di questa Camera è pacifica (art. 48 lett. d n. 1 LOG) e il reclamo, introdotto il 25 maggio 2017, è senz'altro tempestivo;

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censu­rati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC sono inammissibili conclusioni, allega­zioni di fatti e mezzi di prova nuovi;

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomenta­zione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Com­mentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);

                                         che in concreto l'atto, scritto in maniera confusa e in un italiano approssimativo è di difficile comprensione e non consente di capire perché la decisione impugnata sarebbe errata;

                                         che a ogni modo, per quanto è dato di comprendere, la recla­mante adduce delle inadempienze contrattuali del locatore;     

                                         che tali argomentazioni, oltre a essere nuove e quindi irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), non concretizzano nessuna critica ammissibile nei confronti della decisione del primo giudice con riferimento all'ac­certamento dei fatti o all'applicazione del diritto e non ostano pertanto al legittimo diritto conferito al locatore di disdire il con­tratto in caso di mora nel pagamento della pigione (art. 257d CO), come è incontestato nella fattispecie, e di chie­derne la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i locali;

                                         che, ad ogni modo, l'eventuale presenza di difetti dell'ente locato non consente all'inquilino di non versare la pigione ma tutt'al più egli può depositarla (art. 259a cpv. 2 e 259g CO), mentre per impedire una disdetta straordinaria, un'eventuale compensazione dev'essere invocata durante il predetto termine di grazia (DTF 119 II 248 consid. 6b/bb-cc; Aubert in: Bohnet/Carron/Montini [curatori], Droit du bail à loyer, 2ª edizione, n. 63 ad art. 259g);

                                         che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, donde l'irricevibilità del reclamo;

che in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a ri­nunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante es­sendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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