Incarto n. 16.2016.82
Lugano 30 marzo 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 23 dicembre 2016 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 21 novembre 2016 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2016.57 (locazione) promossa con petizione del 19 novembre 2016 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 9 maggio 2016 __________ D__________ ha sottoscritto con la società CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile in via __________ a __________. Il contratto di locazione, di durata indeterminata, con inizio al 15 maggio 2016, prevedeva il pagamento di una pigione mensile di fr. 1300.– oltre a un acconto mensile per spese accessorie di fr. 100.–. La conduttrice è stata inoltre assunta come custode dell'immobile. Il 30 giugno 2016 la CO 1 ha autorizzato “il marito RE 1 (07.08.1960) e il figlio G____________________ (09.10.2005) a risiedere con la Signora __________ D__________ (07.04.1968) dal 01.06.2016” nell'appartamento appigionato.
B. Il 9 settembre 2016 RE 1 ha segnalato alla locatrice il malfunzionamento di tre piastre del piano cottura e del forno, l'infiltrazione di acqua dal soffitto, la perdita d'acqua da un calorifero e la precarietà di uno scaldabagno chiedendole di eliminare tali difetti entro sette giorni. Egli ha avvertito inoltre la locatrice che fino a quando non fossero iniziati gli interventi avrebbe trattenuto provvisoriamente la pigione e le ha chiesto di diminuire il canone di locazione, quello di fr. 1300.– essendo eccessivo.
C. Con istanza del 29 settembre 2016 __________ D__________, come “conduttore”, e RE 1, come “conduttore solidale”, si sono rivolti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ chiedendo di convocare la a un tentativo di conciliazione volto a fare “opposizione alla richiesta di sfratto ingiustificata” e “opposizione alla disdetta ingiustificata del contratto di lavoro (congiunto al contratto di locazione)”. All'udienza del 21 ottobre 2016 è comparsa unicamente __________ D__________, alla quale il 17 novembre 2016 è stata rilasciata l'autorizzazione ad agire.
D. Con petizione del 19 novembre 2016 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud postulando la riduzione del canone di locazione del 40% dal 15 maggio 2016 fino alla completa soppressione dei noti difetti e un risarcimento di fr. 5000.– per i disagi causati dai difetti stessi alla sua famiglia. Statuendo il 21 novembre 2016 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione “per carenza di preventiva conciliazione”.
E. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“ricorso in appello”) del 23 dicembre 2016 in cui chiede che sia accertata la ricevibilità della sua petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
F. Nel frattempo, nell'ambito di una procedura di espulsione introdotta il 30 settembre 2016 dalla CO 1 nei confronti di __________ D__________, il 7 novembre 2016 il Pretore ha ratificato l'accordo raggiunto dalle parti relativo alla riconsegna dell'appartamento entro il 10 gennaio 2017. Il reclamo interposto il 5 gennaio 2017 da RE 1 e __________ D__________ contro tale giudizio è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con decisione del 12 gennaio 2017 (inc. 16.2017.1).
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il Pretore ha fissato il valore litigioso in “inferiore ai fr. 10 000.–”, donde la competenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 24 novembre 2016, sicché il reclamo, introdotto il 23 dicembre 2016 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata il Pretore ha dapprima stabilito che la causa introdotta da RE 1 doveva essere preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 197 CPC) da esperirsi di fronte all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso (art. 200 cpv. 1 CPC). Ha poi rilevato che un tentativo di conciliazione risultava essere stato esperito da __________ D__________, la quale parrebbe essere la conduttrice del contratto di locazione alla base della vertenza e alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione ad agire allegata alla petizione. Ha quindi soggiunto che non risultava che l'attore avesse inoltrato una procedura di conciliazione, rispettivamente che la competente autorità di conciliazione gli avesse rilasciato un'autorizzazione ad agire. Ciò posto, il primo giudice ha dichiarato irricevibile la petizione, perché non preceduta dall'obbligatorio tentativo di conciliazione, presupposto processuale la cui carenza dev'essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 59 CPC). Egli ha infine reso attento l'attore del fatto che una domanda di riduzione del canone di locazione dev'essere presentata da tutti i conduttori in quanto costituiscono un litisconsorzio necessario.
4. Il reclamante, che sostiene di essere “conduttore solidale nel contratto di locazione”, contesta l'accertamento del Pretore secondo cui la petizione non è stata preceduta dall'obbligatorio tentativo di conciliazione, rilevando che l'istanza di conciliazione del 29 settembre 2016 è stata presentata non solo da __________ D__________ ma anche da lui e che nell'ordinanza del 3 ottobre 2016 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso ha citato entrambi a comparire all'udienza di conciliazione del 21 ottobre 2016. Il che sarà anche vero. Tuttavia, il reclamante non si confronta, venendo meno al proprio obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), con le argomentazioni del primo giudice secondo cui, in particolare, l'autorità di conciliazione non gli ha rilasciato alcuna autorizzazione ad agire, né tantomeno contesta il fatto che “in presenza di più conduttori, la pretesa di riduzione della pigione, in quanto diritto formatore, va fatta valere insieme da questi nella forma del litisconsorzio necessario (art. 70 cpv. 1 CPC)”. Privo di sufficiente motivazione, il reclamo si rivela finanche irricevibile. Ad ogni modo, il reclamo vedrebbe la sua sorte segnata quand'anche lo si esaminasse nel merito.
5. Nella fattispecie, il reclamante sostiene di essere conduttore solidale dell'appartamento insieme a __________ D__________. Se non che, ci si può invero chiedere se egli fosse realmente parte del rapporto di locazione, giacché il contratto del 9 maggio 2016 non è stato da lui sottoscritto mentre con lettera del 30 giugno 2016 la locatrice l'ha semplicemente autorizzato ad abitare con la conduttrice dell'appartamento. Sia come sia la questione può rimanere indecisa non essendo di rilievo ai fini del presente giudizio, poiché determinante è unicamente la questione di sapere se l'autorizzazione ad agire del 17 novembre 2016 permettesse a RE 1 di presentare la petizione da lui introdotta davanti al Pretore.
6. Ora, la validità di un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione è un presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio (DTF 139 III 273), anche perché l'autorizzazione come tale non è impugnabile (DTF 140 III 227). Incombe al giudice competente dinanzi al quale dev'essere introdotta l'azione entro il termine dell'art. 209 cpv. 2 CPC, verificare la validità della medesima (DTF 140 III 227). Per essere valida l'autorizzazione deve corrispondere nel suo oggetto alla richiesta di giudizio della petizione. L'oggetto litigioso è quello iniziale, con le eventuali estensioni introdotte durante l'udienza di conciliazione, riservata un'eventuale mutazione dell'azione giusta l'art. 227 CPC (sentenza, I CCA inc. 11.2013.44 del 24 giugno 2015, consid. 5a con riferimenti).
In concreto, è vero che l'istanza di conciliazione del 29 settembre 2016 è stata presentata non solo da __________ D__________ ma pure da RE 1 e che la citazione a comparire all'udienza indica entrambi gli istanti. All'udienza di conciliazione del 21 ottobre 2016, nondimeno, si è presentata unicamente __________ D__________. RE 1, benché fosse stato avvertito sulle conseguenze della mancata comparizione, non si è presentato. L'Ufficio di conciliazione ha così rilasciato l'autorizzazione ad agire alla sola __________ D__________. Quale conseguenza abbia tratto l'autorità di conciliazione dall'assenza di RE 1 non è però dato di capire, la causa non essendo stata stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto (art. 206 cpv. 1 CPC).
Sia come sia, si volesse per avventura ritenere che l'autorizzazione ad agire dovesse indicare anche RE 1 quale parte istante, l'istanza di conciliazione non corrisponde manifestamente alle richieste della petizione del 19 novembre 2016. In effetti, da quanto è dato di capire, la prima mirava a ottenere l'annullamento delle disdette del contratto di locazione e del contratto di lavoro di __________ D__________ e non risulta che all'udienza di conciliazione le richieste di giudizio siano state estese o modificate. La petizione introdotta da RE 1 tendeva invece alla riduzione del canone di locazione del 40% dal 15 maggio 2016 fino alla completa soppressione dei difetti riscontrati nell'appartamento e all'ottenimento di un risarcimento di fr. 5000.– per i disagi causati dai difetti alla famiglia dell'attore. Ne segue che, nella migliore delle ipotesi, l'autorizzazione ad agire rilasciata il 17 novembre 2016 non consentiva in ogni caso a RE 1 di presentare l'azione come da lui proposta. In circostanze del genere la decisione del Pretore resiste alla critica.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno
15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.