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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.05.2017 16.2016.69

26 maggio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·585 parole·~3 min·2

Riassunto

Reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarto n. 16.2016.69

Lugano 26 maggio 2017/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

visto il reclamo del 16 novembre 2016 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 14 ottobre 2016 del Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 45/C/14/PE (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione del 10 aprile 2014 dagli  

CO 1 e CO 2;

                                         premesso che con decisione del 14 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha obbligato RE 1 a versare agli avvocati CO 1 e CO 2 fr. 4327.75 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2011, senza riscuotere alcuna tassa di giustizia ma ponendo le spese “effettive” di fr. 80.– a carico della convenuta;

                                         preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 novembre 2016 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo giudizio;

                                         rammentato che la richiesta di gratuito patrocinio chiesto da RE 1 è stata respinta da questa Camera con decisione del 15 febbraio 2017 (inc. 16.2016.70);

                                         ricordato che con sentenza del 6 aprile 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da RE 1 contro la decisione di questa camera (inc. 4D_15/2017);

                                         rilevato che il 19 aprile 2017 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 9 maggio successivo la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

                                         osservato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che l'11 maggio 2017 è stato impartito alla reclamante un ultimo termine fino al 22 maggio 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                         appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

                                         stabilito che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;

                                         posto che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–; – avvocati e.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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