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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.01.2019 16.2016.46

18 gennaio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,459 parole·~12 min·3

Riassunto

Responsabilità fondata sulla fiducia

Testo integrale

Incarto n. 16.2016.46

Lugano 18 gennaio 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, vicepresidente, Bozzini e Jaques

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo 9 luglio 2016 presentato da

 RE 1  (patrocinato dall'avv. dott.  PA 1 )  

contro la sentenza 6 giugno 2016 emessa del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, nella causa SE.2015.29 (responsabilità fondata sulla fiducia) promossa con petizione del 4 luglio 2015 nei confronti della  

CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 9 settembre 2013 RE 1 ha sottoscritto con __________ G__________ V__________ un contratto di locazione avente per oggetto un'abitazione a __________ per una pigione di fr. 2200.– mensili. Il contratto prevedeva il deposito di una garanzia di fr. 6000.–. Il 19 settembre 2013 __________ G__________ V__________ ha sottoscritto un contratto di apertura del conto di ‟risparmio cauzione e affittiˮ n. __________ presso la CO 1, __________. Il contratto è stato sottoscritto anche da RE 1 il 23 settembre 2013. La clausola n. 4 del contratto prevedeva quanto segue:

                                         4. Apertura del conto di risparmio cauzione affitti

                                         Il locatario apre presso la CO 1 (detta in seguito Banca) un conto di risparmio cauzione affitti a suo nome sotto il numero di conto sopraccitato mediante versamento di CHF 6'000.00.

                                         La Banca non si assume alcuna garanzia per quanto attiene al trasferimento dell'importo da parte del locatario. Il locatore prende visione dell'accredito mediante estratto giornaliero. L'avere in conto viene costituito in pegno quale garanzia di tutti i diritti del locatore derivanti dal rapporto di locazione e dal conteggio finale.

                                         Gli interessi vengono accreditati annualmente sul conto al 31 dicembre e non sono costituiti in pegno. Soltanto il locatario può disporre del provento annuo da interessi. Egli riceve un estratto conto al 31 dicembre.

                                         Il presente accordo decade e il conto di risparmio cauzione affitti viene annullato senza notifica, qualora il versamento non dovesse avvenire entro tre mesi dall'inizio della locazione indicato.

                                         L'8 gennaio 2014 RE 1 ha disdetto il contratto di locazione. Contestata la disdetta dal conduttore, a un'udienza del 24 febbraio 2014 davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio, le parti hanno concordato la rescissione del contratto per il 30 aprile 2014 e di svincolare in favore del locatore la cauzione depositata a copertura dei canoni di locazione e spese accessorie scoperti di novembre e dicembre 2013 per fr. 4400.–. Il 27 febbraio 2014 RE 1 si è rivolto alla CO 1 chiedendole di liberare in suo favore l'avere depositato dall'inquilino sul conto di risparmio cauzione affitti. Il 3 marzo 2014 l'istituto bancario ha informato RE 1 che G__________ V__________ __________ non aveva in realtà mai versato la garanzia in questione. Il 10 marzo 2014 RE 1 ha comunicato alla banca di ritenerla responsabile del mancato versamento e le ha chiesto, senza esito, di versargli fr. 6000.–.

                                  B.   Ottenuta il 10 aprile 2014 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2015.10), con petizione del 4 luglio 2015 RE 1 ha convenuto la CO 1 società cooperativa davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il pagamento di fr. 6000.– più interessi del 5% dal 10 marzo 2014. Invitata a presentare una risposta, nel suo memoriale del 28 agosto 2015 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. In replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. All'udienza del 23 novembre 2015, indetta per il contraddittorio, le parti hanno mantenuto i loro punti di vista e notificato prove. L'istruttoria, iniziata il 27 novembre 2015, è terminata il 25 gennaio 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 16 e del 30 marzo 2016 in cui hanno ribadito le rispettive posizioni.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 6 giugno 2016 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 820.–, comprese quelle della conciliazione, a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 900.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 luglio 2016 chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni dell'8 settembre 2016 la CO 1 società cooperativa ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 13 giugno 2016. Introdotto il 9 luglio 2016 il reclamo in esame è tempestivo.

2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii).

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore, constatata la sottoscrizione di un contratto di locazione tra le parti e l'impegno dell'inquilino di depositare una garanzia di fr. 6000.– presso la CO 1 aprendo un conto a lui intestato e a effettuare il detto versamento, ha stabilito che non vi fosse alcun contratto tra la banca e il locatore. Il primo giudice, riassunte le condizioni della responsabilità fondata sulla fiducia, ha ritenuto che con la firma del contratto di apertura del conto anche da parte del locatore, al quale è poi stata recapitata una copia, e il fatto che il formulario contiene alcune informazioni che concernono e interessano in prima persona il locatore, tra la banca e il locatore si è instaurato un legame giuridico “suscettibile di far nascere aspettative legittime e concrete del locatore”. Procedendo poi nell'interpretazione del contratto d'apertura del conto, il Pretore, pur rilevando che la prima frase della clausola n. 4 “potrebbe suscitare malintesi potendo essere interpretata come conferma che l'apertura del conto sia avvenuta per effetto del pagamento della garanziaˮ, le frasi che seguono precisano la posizione della banca verso il locatore riguardo al versamento della garanzia. A suo parere, dalla lettura di tutta la clausola in questione il locatore in buona fede può e deve comprendere che prenderà conoscenza dell'avvenuto pagamento, e potrà pertanto fare affidamento su tale circostanza, solo con l'invio dell'estratto giornaliero attestante l'accredito sul conto cauzione affitti. E ciò, egli ha soggiunto, vale a maggior ragione per l'attore che aveva “sempre fatto appoggiare il deposito delle cauzioni affitti dei suoi inquilini della palazzina di __________ presso la banca convenuta”, e quindi “già in passato aveva avuto modo di ricevere notizia dell'avvenuto accredito della garanzia mediante la ricezione dell'estratto giornaliero”. Per di più – assume il primo giudice – lo stesso attore aveva ammesso di non aver ricevuto dalla banca l'estratto giornaliero attestante il versamento sul conto a cura dell'inquilino sicché non poteva in buona fede ritenere già effettuato il versamento. Né, a suo avviso, il fatto che l'istituto bancario abbia nel frattempo modificato il testo del formulario di apertura del conto soccorre alla tesi dell'attore siccome “importa che dal testo di entrambe emerge che il solo formulario di apertura del conto non costituisce comunicazione dell'avvenuto pagamento”. In tali circostanze, il Pretore non ha ravvisato alcuna responsabilità da parte della banca, la quale non ha creato alcuna legittima aspettativa nell'attore riguardo all'avvenuto pagamento della garanzia da parte del conduttore, riscontrando anzi “un comportamento negligente dell'attore che, pur non essendo in possesso di un estratto giornaliero o di altro documento bancario attestante il versamento della garanzia sul conto (p. es. fiche di versamento), ha sottoscritto l'accordo transattivo davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione senza preventivamente ottenere certezze riguardo all'avvenuto pagamento”.

                                   4.   Il reclamante rimprovera innanzitutto al Pretore di avere accertato erroneamente che in relazione a precedenti contratti di locazione egli avrebbe ricevuto dalla banca l'estratto giornaliero che attestava il pagamento delle cauzioni, nulla risultando al riguardo dagli atti. Egli considera poi altresì errata l'interpretazione del contratto secondo il principio dell'affidamento effettuata dal Pretore. Per RE 1, quanto riferito da P__________ G__________, dipendente della banca, per il quale ‟quando il locatario (inquilino) versa alla banca la cauzione indicata nel formulario, il sistema informatico della Banca genera automaticamente un estratto-conto che viene inviato dalla Banca al locatore mentre se il locatario invece non versa nessuna somma, il sistema informatico non genera nulla, quindi non viene inviato nulla al locatoreˮ non trova riscontro nel contratto, di modo che questo non precisa, e quindi egli non è reso attento, del fatto che l'estratto giornaliero è generato dal sistema informatico in automatico solo in caso di accredito ma non in caso di mancato accredito.

                                         Per il reclamante assume decisiva importanza la prima frase della clausola n. 4, che afferma l'avvenuto pagamento di fr. 6000.–, mentre quelle seguenti, raffrontate con la prima, sono ‟inutiliˮ. Confermato l'accredito, la garanzia da parte della banca e l'estratto giornaliero sono perciò irrilevanti ai fini dell'affidamento che l'attore poteva e doveva fare sull'affermazione della banca in merito all'avvenuto accredito. La clausola n. 4 essendo così idonea oggettivamente e soggettivamente a creare aspettative sufficientemente concrete e determinate sull'effettivo accredito, egli chiede la condanna della convenuta a versargli fr. 6000.–.

                                   5.   Le condizioni per riconoscere una responsabilità fondata sulla fiducia sono già state riassunte dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che una responsabilità del genere è riconosciuta a condizioni restrittive (DTF 134 III 398 consid. 4.3.3). Per il suo comportamento il responsabile deve avere suscitato nel terzo una legittima aspettativa e che l'abbia delusa in modo contrario al principio della buona fede. Non è invece sufficiente che le attese siano vaghe e generali giacché in tal caso non potrebbero giustificare la fiducia degna di protezione del terzo. Il carattere legittimo che devono rivestire le aspettative esclude beninteso la protezione di colui che è vittima della propria negligenza o della realizzazione dell'usuale rischio negli affari. Sussiste perciò l'esigenza di una relazione giuridica particolare tra il responsabile e il terzo. Occorre poi che il leso abbia preso disposizioni che si sono rivelate a lui pregiudizievoli e che siano state causate dal comportamento del responsabile (Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 22 seg. alle note introduttive all'art. 97).

                                   6.   RE 1 fonda la sua fiducia sulla prima frase della clausola n. 4 del contratto "conto di risparmio cauzione affitti” (doc. 4).

                                   a)  Innanzitutto, con l'interessato si conviene che è difficile comprendere come il primo giudice abbia potuto maturare il convincimento che in occasione dell'apertura di precedenti analoghi conti bancari il locatore aveva “avuto modo di ricevere notizia dell'avvenuto accredito garanzia mediante la ricezione dell'estratto giornaliero”, quello agli atti essendo dell'ottobre del 2014 (doc. M). Tuttavia, come si vedrà, tale circostanza, peraltro addotta dal primo giudice solo a titolo abbondanziale (‟a maggior ragioneˮ), non è decisiva ai fini dell'esito della causa.

                                         b)  Con il reclamante si può altresì ammettere, ciò che per altro anche il primo giudice ha ravvisato, che con la frase ‟Il locatario apre presso la CO 1 (detta in seguito Banca) un conto di risparmio cauzione affitti a suo nome sotto il numero di conto sopraccitato mediante versamento di CHF 6'000.00ˮ, si possa effettivamente ritenere che l'importo indicato sia stato versato sul conto in questione. Egli non può però essere seguito quando ritiene che solo questa frase era decisiva e che da ciò egli poteva e doveva desumere l'avvenuto accredito della garanzia.

                                              Ora, come qualsiasi altra dichiarazione di volontà, un contratto o disposizioni contrattuali prestampate devono essere lette e interpretate nel loro insieme e non vanno ritenute solo le parti che possono far comodo a un contraente. La prima frase della clausola n. 4 non può essere estrapolata dal suo contesto, ovvero senza essere messa in relazione con le frasi seguenti del contratto secondo cui “la Banca non si assume alcuna garanzia per quanto attiene al trasferimento dell'importo da parte del locatarioˮ e ‟il locatore prende visione dell'accredito mediante estratto giornalieroˮ. Con tali locuzioni quest'ultimo non poteva ragionevolmente ritenere che la cauzione fosse stata senz'altro versata con la sola apertura del conto e confermata con l'invio della copia del contratto. Tali indicazioni, in effetti, sarebbero state del tutto inutili e prive di senso se il conto fosse aperto solo contestualmente al versamento della cauzione. Per di più, anche l'ultima frase della clausola n. 4 ‟il presente accordo decade e il conto di risparmio cauzione affitti viene annullato senza notifica, qualora il versamento non dovesse avvenire entro tre mesi dall'inizio della locazione indicatoˮ lascia intendere che al momento dell'apertura del conto la cauzione poteva non essere stata ancora versata.

                                         c)  Nelle circostanze descritte, lette nel suo insieme la clausola in questione non autorizzava il locatore a ritenere che il locatario avesse già versato la cauzione al momento dell'apertura del conto. Quantunque ignaro del fatto che l'estratto giornaliero fosse generato automaticamente solo in caso di versamento, l'interessato non era dispensato dall'assicurarsi che il locatario avesse dato seguito ai suoi impegni. Non si può quindi ritenere che la convenuta abbia suscitato nell'attore una legittima aspettativa al riguardo. Ne segue che l'interpretazione del Pretore non può dirsi errata. In definitiva il reclamo si rivela infondato e deve pertanto essere respinto.

                                   7.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza dell'allegato (due pagine).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 650.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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