Incarto n. 16.2015.86
Lugano 11 gennaio 2016/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 22 dicembre 2015 presentato da
RE 1 e RE 2
contro la decisione emessa il 17 dicembre 2015 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SO.2015.725 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti: espulsione del conduttore) promossa con istanza del 12 novembre 2015 dalla
CO 1 (rappresentata da RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza del 12 novembre 2015, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la società CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la riconsegna di un posteggio (n. 17 in Via __________ a __________) concesso in locazione a RE 1 e RE 2, così come il pagamento di un'indennità fino al giorno dell'effettiva espulsione (inc. SO.2015.725);
che lo stesso giorno la società __________ SA si è anch'essa rivolta al medesimo Pretore, affinché decretasse l'espulsione di RE 1 e RE 2 da un appartamento situato in uno stabile in Via __________ a __________ (inc. SO.2015.722);
che alle udienza del 17 dicembre 2015, indette per la discussione, i convenuti non si sono opposti alle istanze;
che statuendo lo stesso giorno, il Pretore aggiunto ha ordinato ai convenuti di mettere a libera disposizione dell'istante entro il 31 dicembre 2015 il posteggio da loro occupato, disponendone l'esecuzione effettiva con le comminatorie di rito, condannandoli nel contempo al pagamento di fr. 80.– per l'occupazione abusiva e ponendo a loro carico gli oneri processuali di fr. 100.– e un'indennità per ripetibili a favore dell'istante di fr. 200.–;
che con decisione del medesimo giorno il Pretore aggiunto ha altresì ordinato l'espulsione dei convenuti anche dall'appartamento di Via __________ da loro occupato, disponendone l'esecuzione effettiva con le comminatorie di rito, condannandoli nel contempo al pagamento di fr. 2260.– per l'occupazione abusiva e ponendo a loro carico gli oneri processuali di fr. 200.– e un'indennità per ripetibili a favore dell'istante di fr. 250.–;
che il 22 dicembre 2015 RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un “reclamo scritto”, allegando la decisione di cui all'inc. SO.2015.725;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità;
che in concreto i reclamanti si limitano a fare “reclamo scritto”, ma non adducono alcun motivo a sostegno del loro reclamo, né tantomeno esprimono una sola critica nei confronti della decisione del Pretore;
che esaurendosi praticamente in una dichiarazione di reclamo, il rimedio giuridico si rileva di primo acchito irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–e; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.