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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.03.2017 16.2015.59

22 marzo 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,745 parole·~14 min·2

Riassunto

Accertamento di proprietà

Testo integrale

Incarto n. 16.2015.59

Lugano 22 marzo 20177/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'8 settembre 2015 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 7 luglio 2015 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa n. 20/2015 (accertamento di proprietà) promossa con istanza del 25 aprile 2014 nei confronti di  

 CO 1 ;

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                   A.   Nell'ambito della procedura di demarcazione dei fondi e misura­zione particellare ufficiale nel Comune di __________ (lotto 1), __________ G__________ e RE 1, comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. __________ RFP, hanno inoltrato il 12 aprile 2013 opposizione alla Commissione di misu­razione sostenendo che, diversamente da quanto indicato nella nuova misurazione, il confine del loro fondo verso la particella n. __________, appartenente a CO 1, non coincideva con l'allinea­mento del loro muro di sostegno ma con “il passaggio pedonale” situato a ridosso del menzionato muro. Invitato a esprimersi, il 31 maggio 2013 il geometra assuntore ha rilevato in particolare che dal confronto dei dati in vigore del registro fondiario provvisorio con quelli della nuova mappa la particella n. __________ acquisiva una superficie di 7 m² passando da 58 a 65 m². L'11 ottobre 2013 __________ G__________ ha ritirato la propria opposizione, mentre RE 1 ha dichiarato di mantenere la propria opposizione, perché “il passaggio pedonale deve essere attri­buito interamente al loro fondo e non alla particella n. __________”. Nelle sue conclusioni del 4 dicembre 2013 essa ha poi evidenziato l'e­sistenza di un segno di demarcazione su di un sasso all'estre­mità del “passaggio pedo­nale” che nel 2010 “è stato inspiega­bilmente distrutto”.

                                  B.   Con decisione del 26 marzo 2014 la Commissione di misura­zione, accertata la legittimazione di RE 1 a continuare da sola nella procedura di opposizione, ha in particolare considerato quanto segue:

                                         “Dall'esame della documentazione emerge che nella procedura di misurazione ufficiale che ci occupa, il geometra assuntore non ha fatto altro, in buona sostanza, che riprendere i confini vi­genti, pur adattandoli alla situazione di fatto, a vantaggio dell'opponente, il cui fondo aumenta di superficie.

                                                      Infatti, la sovrapposizione della mappa in vigore con quella della NMC pubblicata, effettuata dalla scrivente Commissione, evidenzia la correttezza di quanto indicato dal geometra assuntore nelle sue osservazioni, o meglio che dal confronto grafico fra la mappa vigente e quella in esposizione la part. __________ RFP __________ non risulta sfavorita, ma anzi acquisisce – a svantaggio del passaggio pedonale posto sulla part. __________ RFP __________ – una piccola porzione di terreno corrispondente ad un arrotondamento, nonché una porzione di terreno a svantaggio della part. __________ RFP di __________, o meglio sul tratto a confine a sud-est della part. __________ RFP __________. […]

                                                      La documentazione versata agli atti (fotografie) relativa all'asserita presenza di un segno di demarca­zione su di un sasso, che sarebbe stato rimosso nel 2010, non è stata circostanziata ol­tre, per cui non ha potuto essere considerata.”

                                         Ciò posto, ha respinto l'opposizione ponendo le tasse e le spese di giudizio di fr. 300.– a carico dell'opponente.

                                  C.   Il 25 aprile 2014 RE 1 si è rivolta al Giu­dice di pace del circolo di Agno chiedendogli di convocare CO 1 a un tentativo di conciliazione volto all'annullamento della decisione della Commissione di misurazione e ad acco­gliere la sua opposizione. Essa ha chiesto che qualora la proce­dura non doves­se richiedere un preventivo tentativo di concilia­zione obbligatorio, il proprio allegato fosse considerato quale pe­tizione, il valore litigioso essendo “inferiore a fr. 5000.–”. All'u­dienza del 10 settembre 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa e in tale occasione esse hanno incaricato il Giudice di pace di nominare un geometra con il compito di determinare i confini della particella n. __________ prima della sua misurazione ufficiale. Interpellato dal Giudice di pace, il 3 ottobre 2015 il geometra C__________ __________ ha risposto che “una ricostruzione dei confini prima della misurazione ufficiale non aveva senso in quanto lo stato era provvisorio con grado di preci­sione poco attendibile in quanto bisognava affidarsi a vecchie map­pe non digitalizzate”. Invitata dal Giudice di pace a precisare il valore litigioso, il 1° giugno 2015 l'istante ha comunicato di non rivendicare alcun in­dennizzo, ma solo il ripristino del confine della particella n. __________ così come si presentava nel 1988 donde l'impossi­bilità di fissare un valore litigioso poiché “non vi è stata nessuna modifica della superficie del suo fondo”.

                                  D.   Statuendo il 7 luglio 2015 il Giudice di pace ha respinto l'istanza e ha confermato la decisione della Commissione di misurazione del 26 marzo 2014. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attrice.

                                  E.   Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8 settembre 2015, chiedendo che venga “ripristinata la vecchia planimetria e an­nullata la nuova […] che non corrisponde e ci toglierebbe il sen­tiero senza motivo”. Nelle sue osservazioni del 25 ottobre 2015 RE 1 si è rimessa sostanzialmente al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto:                 1.   a)   Il Giudice di pace ha fissato il valore litigioso in “meno di fr. 2000.–”. Per la reclamante, per contro, tale valore supera fr. 2000.–, ragione per cui il Giudice di pace non avrebbe potuto emanare una decisione come conciliatore. Se non che, l'inte­ressata non spende una parola per spiegare perché il valore fissato dal Giudice di pace sarebbe manifestamente errato. La censura, insufficientemente motivata, è pertanto inam­missibile (art. 321 cpv. 1 CPC). Sia come sia, tenuto conto che la stri­scia di terreno di cui è chiesto l'accertamento di proprietà ha un valore di stima di fr. 987.– (7 m2 x 141.– fr./m2), si può ragionevolmente presumere che il suo valore venale non superi la soglia di fr. 2000.–. L'accertamento del primo giudice non appare arbitrario donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG).

                                         b)   Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con re­clamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). In concreto, la deci­sione impugnata è pervenuta all'istante al più presto l'8 luglio 2015. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere l'indo­mani, ma è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2015 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), di modo che sarebbe scaduto l'8 settembre 2015. Depositato l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressa­mente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di re­clamo di nuove conclusioni, di allegazioni di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­stamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applica­zione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giu­dice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente er­rato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente di­satteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova im­portante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

                                   4.   Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha osservato che “la richiesta di verifica del confine tra la particella __________ e __________ è pos­sibile con l'estratto mappa, inviato dall'attrice e riferito alla do­manda di costruzione del 1988 e quello della misurazione uffi­ciale pubblicata l'11.03.2013 con un confronto grafico”. Egli ha quindi accertato che “nel confronto grafico mediante sovrapposi­zione delle mappe su un tavolo luminoso [risulta] che di fatto il geometra assuntore non ha fatto altro che riprendere i confini vi­genti e in particolare per quanto riguarda il confine a sud-est con il mappale __________ si evince una piccola differenza a favore del map­pale __________”. Ciò posto ha respinto l'istanza.

                                   5.   a)   L'iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondia­rio federale ha luogo sulla base di una misurazione uf­ficiale (art. 950 cpv. 1 CC e 40 cpv. 1 Tit. fin. CC), di cui la legge federale sulla geoinformazione (LGI, RS 510.62) disci­plina i requisiti qualitativi e tecnici (art. 950 cpv. 2 CC) e la cui esecuzione compete ai Cantoni (cfr. art. 34 cpv. 2 lett. a LGI e art. 12 e 43 dell'Ordinanza federale sulla misurazione ufficiale, OMU: RS 211.432.2).

                                               Nel Cantone Ticino, la procedura di demarcazione dei fondi è regolata dalla legge sulla misurazione ufficiale (RL. 4.1.4.0), la quale prevede, in particolare, che l'accertamento dei con­fini avviene sul posto ed è eseguito dal geometra assuntore sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri do­cumenti idonei definiti dal regolamento (art. 20 cpv. 1 e 2). Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnova­mento catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fon­diari, il Comune interessato, previa autorizzazione del servi­zio di vigilanza, procede alla pubblicazione dell'avviso di de­posito pubblico ai sensi dell'ordinanza federale (art. 35 cpv. 1). Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fon­diarie entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposi­zione (art. 36 cpv. 1). Le azioni contro le decisioni della commissione sono poi proponi­bili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni (art. 11 cpv. 3). Il rinvio al giudice ordinario non corrisponde di per sé a un ricorso contro la de­cisione della commissione di misura­zione ma all'introduzione di un'azione di accertamento della proprietà davanti al giu­dice civile, nell'ambito della quale questi esamina libera­mente la decisione su opposizione (art. 28 cpv. 3 lett. e OMU; CCR, inc. 16.2011.64 del 1° giugno 2012 consid. 4a e inc. 16.2011.8 del 20 dicembre 2011 consid. 3a).

                                         b)  In concreto, l'istante ha promosso un'azione volta ad accer­tare che la striscia di terreno di circa 7 m2, che il geometra as­sun­tore ha attribuito alla particella n. __________, appartiene in realtà alla particella n. __________, di cui lei e suo marito sono comproprie­tari in ragione di un mezzo ciascuno. Ora, in regime di com­proprietà, per quanto si riferisce a pretese che riguardano l'intera cosa e non semplicemente una sua quota, ogni com­proprietario può chiedere a terzi prestazioni indivisibili, tra le quali si annovera l'azione di accertamento della proprietà, nella misura in cui ciò sia compatibile con i diritti degli altri comproprietari (art. 648 cpv. 1 CC; RtiD II-2011 pag. 694). Ci si può chiedere dunque se RE 1 potesse agire da sola, ov­vero senza l'altro comproprietario, il quale per altro davanti alla Commissione di misurazione, ha ritirato l'opposizione e conte­stato che la moglie potesse agire senza il suo consenso, op­pure se anche __________ G__________ dovesse presentare l'azione e formare così con la moglie un litisconsorzio necessario attivo (sula questione: Brunner/ Wichtermann: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 8 ad art. 648; Perruchoud in: Com­mentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 7 ad art. 648). La questione può ri­manere indecisa giacché, come si vedrà di seguito, il re­clamo è in ogni caso destinato all'insuccesso.

                                         c)   Nel reclamo RE 1 asserisce che quando lei e suo marito hanno acquistato il 6 giugno 1988 la particella n. __________ “era evidente che il sentiero faceva parte in­tegrante della proprietà, non poteva essere diverso”. Rac­conta poi tutta una serie di fatti, in parte nuovi e dunque irri­cevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), ma non si confronta con la mo­tivazione della decisione del primo giudice, in particolare non pretende che sarebbe manifestamente errato, ovvero inso­stenibile, l'ac­certamento del primo giudice secondo cui “il geometra assun­tore non ha fatto altro che riprendere i confini vigenti e in parti­colare per quanto riguarda il confine a sud-est con il mappale __________ si evince una piccola differenza a fa­vore del mappale __________”, né tantomeno che il primo giudice ab­bia applicato in modo er­rato il diritto. Ciò renderebbe finan­che irricevibile il reclamo per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC).

                                         d)   Sia come sia la reclamante, in estrema sintesi, fonda la sua pretesa sul fatto che sulla mappa precedente gran parte del sentiero che corre tra le due proprietà è integrato nella parti­cella n. __________. E ciò, a suo parere, è dimostrato dalla presenza di un segno di demarcazione posto a una delle estremità del sen­tiero. Ora, che dalle planimetrie doc. C 1° foglio e doc. C1, ve­rosimilmente risalenti a prima del 1988, al momento dell'acqui­sto della particella n. __________, questa abbia un'esten­sione maggiore verso la particela n. __________ è possibile. Sta di fatto che l'interessata non dimostra che quella fosse la situa­zione vigente a quel mo­mento. Anzi, dalla documentazione prodotta dalla reclamante stessa in questa sede, e finanche inammissibile (sopra consid. 2), risulta che alla fine degli anni ottanta era stata allestita una nuova mappa dalla quale ri­sultava, contrariamente a quella pre­cedente, che il confine tra le due proprietà non correva più lungo il muro di sostegno della n. 56 ma “sporge per ca. cm 80 dallo spigolo della stalla mapp. 61, confine che se ritenuta giusta la mappa, dovrebbe occupare quasi tutto il sentiero” (lettera del 15 marzo 1989 dello studio tecnico geometra __________ M__________ di __________). Esperito un sopralluogo, __________ G__________, allora unico pro­prietario della particella n. __________, e CO 1 hanno sotto­scritto un accordo in virtù del quale essi si sono intesi nel senso di rettificare il confine delle due parti­celle “esattamente sul sedime del vecchio muro esistente come ci ha spiegato [geometra M__________]” (lettera dell'8 giugno 1989 prodotta il 16 gennaio 2015 al Giudice di pace). Nell'au­tunno del 1989, in­fine, __________ G__________ ha comunicato al Municipio di __________ la volontà di riparare il muro di sostegno “che determina il confine della mia proprietà” rilevando come “nella stesura dei nuovi piani catastali era stato commesso un errore di trac­ciamento, per cui d'accordo con il mio confinante, signor CO 1, mi appresto a ricostruire il muro su vecchi confini” (lettera del 27 novembre 1989). Nelle circostanze descritte, pur non potendosi spiegare la presenza di segni di demarca­zione sul terreno, non si può ritenere che l'attrice abbia com­provato, come le incombeva (Foёx in: Commentaire Ro­mand, op. cit., n. 56 ad art. 641), il suo diritto di proprietà nel senso da lei auspicato. Per il resto, l'asserita manomis­sione del som­marione si fonda su congetture, le quali non bastano per infon­dere dubbi, tanto meno se si pensa che il docu­mento riporta l'esito di una cessione di terreno oggetto della mutazione n. 297 del 4 giugno 1985. Ne discende, in defini­tiva, che il re­clamo vede la sua sorte segnata.

                                   6.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema d'indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, la resistente essendosi difesa da solo e non avendo assunto spese di rilievo.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico della recla­mante.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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