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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.10.2016 16.2015.56

26 ottobre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,395 parole·~12 min·4

Riassunto

Contratto d'appalto - diritto di essere sentito

Testo integrale

Incarto n. 16.2015.56

Lugano 26 ottobre 2016/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 24 agosto 2015 presentato da

 RE 1   

contro la decisione emessa il 28 luglio 2015 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa n. 42/2014 (contratto di appalto) promossa con istanza del 25 luglio 2014 da  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 16 aprile 2014 CO 1, titolare della ditta individuale CO 1 di __________, ha trasmesso a RE 1 una fattura di fr. 537.85 per la revisione e la riparazione di due camini eseguita il 24 gennaio 2014 da un tecnico della __________ di __________. Sollecitato invano il pagamento di tale fattura, il 18 giugno 2014 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso delle somme di 1) fr. 537.85 più interessi al 5% dal 2 maggio 2014 e 2) fr. 16.–, indicando quali titoli di credito “1) Fattura del 16.04.2014, 2) Spese amministrative”, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Il 20 giugno 2014 RE 1 ha versato direttamente alla __________ fr. 300.–.

                                  B.   Con istanza del 25 luglio 2014 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Lugano Est di convocare RE 1 per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 537.85 oltre interessi del 5% dal 2 maggio 2014, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato PE e postulando, in caso di mancata conciliazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC. All'udienza del 23 settembre 2014, indetta per la conciliazione, l'istante ha ribadito la sua domanda, mentre il convenuto si è invece rifiutato di riconoscere la pretesa avversaria. In tale occasione, il Giudice di pace ha chiesto all'istante di produrre determinata documentazione (le e-mail e la fattura inviate all'istante dalla __________, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della menzionata fattura e le foto scattate dall'istante) e ha sospeso la procedura. Il 20 ottobre 2014 CO 1 ha trasmesso al Giudice di pace una lettera del 6 ottobre 2014 in cui la __________ confermava di avere fatturato all'istante la riparazione eseguita su suo incarico di due camini nell'abitazione di RE 1 così come di avere ricevuto il 20 giugno 2014 un bonifico da parte del convenuto benché non avesse mai chiesto un pagamento. Così invitata il 18 novembre 2014 dal Giudice di pace, il 24 novembre 2014 la __________ ha prodotto una copia della fattura di fr. 274.85 trasmessa l'11 febbraio 2014 a CO 1 e da questi saldata il 29 aprile 2014 e ha specificato in fr. 300.– l'ammontare del bonifico effettuato a suo favore da RE 1. In risposta alla richiesta di spiegazioni del 13 aprile 2015 del Giudice di pace, l'istante ha ribadito in sintesi di essere stato contattato dal convenuto, di avere accertato che i camini necessitavano di riparazione e di avere incaricato della stessa la __________.

                                  C.   Statuendo il 28 luglio 2015 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a pagare all'istante fr. 537.85 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2014, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo le spese processuali di fr. 140.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante

fr. 30.– di indennità.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2015, in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio – l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa al Giudice di pace. Con decreto del 27 agosto 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nella sua risposta del 2 ottobre 2015 CO 1 si è sostanzialmente rimesso al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 29 luglio 2015, di modo che il reclamo, introdotto il 24 agosto 2015, è senz'altro tempestivo.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che l'intervento eseguito il 24 gennaio 2014 dalla __________ è stato effettuato su incarico e a nome della ditta individuale CO 1. A suo parere, il pagamento di fr. 300.– effettuato dal convenuto alla __________ senza che quest'ultima abbia mai emesso una fattura nei suoi confronti, “avvenuto oltretutto il giorno seguente alla ricezione del precetto esecutivo fattogli intimare dalla CO 1 senza aver preventivamente mosso a quest'ultima alcuna contestazione alla fattura del 16.4.2014, al richiamo del 6.5.2014 e alla diffida del 20.5.2014, rappresenta un tentativo di giustificazione che non può essere ammesso”. Ciò posto, considerato che il convenuto può accordarsi direttamente con la __________ per ottenere la restituzione dell'importo indebitamente versatole, ha accolto l'istanza, salvo per gli interessi, fatti decorrere dal  6 maggio 2014 (anziché il 2 maggio 2014), data della prima messa in mora.

                                   4.   Il reclamante rimprovera al Giudice di pace di non avere esperito alcun tentativo di conciliazione (art. 197 e segg. CPC) e di essersi limitato a verbalizzare le conclusioni delle parti e a sospendere la causa. Ora si conviene che il verbale del 23 settembre 2014 non menziona l'esito della conciliazione. Se non che la censura risulta fine a sé stessa, il reclamante non traendone alcuna conseguenza, in particolare egli non chiede di rinviare gli atti al Giudice di pace per esperire un tentativo di conciliazione, ma perché gli siano trasmessi tutti gli atti e gli sia data la possibilità di esprimersi in merito.

                                   5.   RE 1 postula l'annullamento della decisione impugnata rimproverando al Giudice di pace di avere statuito fondandosi su dei documenti che non gli sono mai stati trasmessi né mostrati. Egli si duole così della violazione del suo diritto di essere sentito. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.) garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). Tale censura deve essere esaminata in primo luogo.

                                      a)  Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 138 I 485 consid. 2.1; 138 I 156 consid, 2.3; 137 I 197 consid. 2.3.1; cfr. CCR inc. 16.2012.43 del 14 giugno 2013, consid. 3a).

                                         b)   Giusta l'art. 212 cpv. 1 CPC, nel caso le parti non giungano a un'intesa, l'autorità di conciliazione può, se richiesta dall'attore, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.–. L'autorità di conciliazione che accetta di emanare una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC deve dapprima chiudere a verbale la procedura di conciliazione e successivamente aprire formalmente una procedura decisionale (Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad. art. 212; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 206 CPC). Per l'art. 203 cpv. 2 CPC se entra in linea di conto una decisione nel merito secondo l'art. 212 CPC, l'autorità di conciliazione può avvalersi, oltre che dei documenti prodotti e – eventualmente – dell'ispezione oculare effettuata, anche di altri mezzi di prova, sempre che il procedimento non ne risulti eccessivamente ritardato. Nella procedura decisionale, alla quale si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va tenuto un verbale, che deve contenere di principio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC). Il fatto che per l'art. 212 cpv. 2 CPC la procedura sia orale significa, infatti, unicamente che non è previsto lo scambio di allegati scritti (Alvarez/Peter in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, Berna 2012, n. 11 ad art. 212; CCR inc. 16.2014.7 consid. 5a del 22 aprile 2015).

                                         c)   In concreto, all'udienza di conciliazione del 23 settembre 2014 il Giudice di pace si è limitato a verbalizzare le rispettive posizioni delle parti e a chiedere all'istante di produrre le e-mail e la fattura inviategli dalla __________, la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della menzionata fattura e le foto da lui scattate. La causa è stata quindi “momentaneamente sospesa” dal primo  giudice. Il 20 ottobre 2014 l'istante ha prodotto uno scritto del 6 ottobre 2014 della __________. Il 18 novembre 2014 Giudice di pace si è rivolto direttamente a quest'ultima ditta chiedendole di inviargli “una copia della vostra fattura emessa alla ditta CO 1 di __________, indicandoci la data esatta del saldo” e “l’ammontare esatto del bonifico che la famiglia RE 1 ha fatto a vostro favore e se l'importo da voi ricevuto, senza emissione di fattura, è stato ritornato alla famiglia RE 1 (in caso affermativo la data esatta)”. E la __________ ha trasmesso la fattura inviata all'istante e la registrazione contabile del bonifico di fr. 300.– effettuato nei suoi confronti dal convenuto. In risposta alla richiesta del 13 aprile 2015 del Giudice di pace di fornire “una chiara spiegazione di chi e in che modalità la ditta CO 1 ha ricevuto il mandato”, l'istante ha ribadito in sintesi di essere stato contattato dal convenuto, di avere accertato che i camini necessitavano di riparazione e di avere incaricato della stessa la __________.

                                         d)   Ora, ci si può chiedere se il Giudice di pace potesse richiedere d'ufficio della documentazione, non dovendo egli accertare i fatti d'ufficio (art. 153 cpv. 1 CPC), né sussistendo notevoli dubbi circa fatti non controversi (art. 153 cpv. 2 CPC). Resta il fatto che lo scritto del 6 ottobre 2014 allegato alle e-mail del 20 e del 31 ottobre 2014 dell'istante (doc. F), lo scritto del 18 novembre 2014 del Giudice di pace alla __________, la risposta del 24 novembre 2014 di quest'ultima e i documenti ad essa allegati, lo scritto del 13 aprile 2015 del Giudice di pace a CO 1 e la risposta di quest'ultimo non sono stati mostrati né tantomeno notificati al convenuto. Così facendo ed emanando la sua decisione, il Giudice di pace non ha dato al convenuto la possibilità di esprimersi sulle menzionate prese di posizione e documenti dell'istante e della __________. Ne discende che il primo giudice ha violato il diritto di essere sentito del reclamante.

                                         e)   Tale violazione non può però essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo, giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 137 I 197, consid. 2.3.2). Da quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dal convenuto. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché, dopo avere indetto una nuova udienza, in cui il convenuto potrà esprimersi in merito ai menzionati scritti e documenti prodotti dall'istante e dalla __________ ed emetta una nuova decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC. Ben inteso, dovesse il Giudice di pace sfruttare la possibilità offertagli dall'art. 124 cpv. 3 CPC di tentare in ogni momento di conciliare le parti e qualora quest'ultime giungessero a una transazione, la causa dovrà essere stralciata dal ruolo (art. 241 CPC), anziché terminare con una sentenza.

                                   6.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, il reclamante essendosi difeso da solo e non avendo patito spese di rilievo. La mancata riscossione di spese processuali rende la domanda di gratuito patrocinio senza oggetto (art. 118 lett. b CPC).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace affinché procedura nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   La domanda di gratuito patrocinio è dichiarata priva d'oggetto.  

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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