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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.09.2015 16.2015.40

21 settembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,126 parole·~6 min·3

Riassunto

Contratto di locazione - espulsione del conduttore per mora - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Testo integrale

Incarto n. 16.2015.40

Lugano 21 settembre 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 22 giugno 2015 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 9 giugno 2015 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2015.310 (tutela giurisdizionale dei casi manifesti: espulsione del conduttore per mora) promossa con istanza del 21 aprile 2015 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto                 A.  Il 26 novembre 2015 RE 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________ di proprietà di quest'ultimo, per una pigione mensile di fr. 1290.– oltre a fr. 160.– di acconto per le spese accessorie e fr. 50.– per il parcheggio. Il 15 dicembre 2014 il locatore ha inviato al conduttore una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandolo a pagare entro 30 giorni l'importo di fr. 6072.–, corrispondente a pigioni scoperte (fr. 4900.–) così come al saldo delle spese condominiali degli anni 2012 (fr. 300.–) e 2013 (fr. 872.–). Non avendo ricevuto alcun versamento, il 22 gennaio 2015 il locatore ha notificato al conduttore su modulo ufficiale la disdetta straordinaria del contratto di locazione per il 28 febbraio 2015. Il conduttore non ha contestato la disdetta, ma neppure restituito l'ente locato.

                            B.  Con istanza del 21 aprile 2015, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la sua immediata espulsione dall'ente locato. All'udienza dell'8 giugno 2015, indetta per la discussione, il convenuto si è limitato a prendere atto dell'azione riconoscendo il suo stato di mora. Statuendo il 9 giugno 2015, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato l'espulsione del convenuto dall'ente locato. Gli oneri processuali di fr. 150.– sono stati posti a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 200.– per ripetibili.

                            C.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2015 volto ad ottenere, in via principale, l'annullamento del giudizio impugnato e, in via subordinata la riforma nel senso di fissare l'espulsione al 31 agosto 2015. Invitato a formulare osservazioni, CO 1 ha comunicato, il 16 settembre 2015, che l'inquilino non aveva ancora riconsegnato le chiavi dell'appartamento, tuttora occupato.

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il primo giudice ha stabilito il valore litigioso in fr. 6000.–, donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 15 giugno 2015, di modo che il reclamo, introdotto il 22 giugno 2015 è tempestivo.

                             2.  Il Pretore ha accolto l'istanza, accertando l'esistenza di una valida disdetta e la sussistenza dei presupposti per decidere l'espulsione del convenuto dall'ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC). Il reclamante, dal canto suo, si limita a sostenere che il suo stato di mora è dovuto a una momentanea difficoltà finanziaria e che provvederà a pagare gli scoperti non appena ne avrà la possibilità. Egli chiede poi di fissare al 31 agosto 2015 la data di esecutività della decisione.

                                  Ora, con un reclamo la parte può censurare l'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice (art. 320 lett. a CPC) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti da parte di quel giudice (art. 320 lett. b CPC). Premesso ciò, in concreto, il reclamante non formula una sola critica nei confronti della sentenza del Pretore, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto. Di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata.

                             3.  Sia come sia, le argomentazioni del reclamante non ostano al legittimo diritto conferito al locatore di disdire il contratto di locazione in caso di mora nel pagamento della pigione (art. 257d CO), come è incontestato nella fattispecie, e di chiederne la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i locali. Quanto alla richiesta di fissare la data di esecutività della decisione di espulsione al 31 agosto 2015, il provvedimento del Pretore è immediatamente esecutivo, giacché il reclamo non preclude l'efficacia e l'esecutività di una decisione impugnata (art. 325 cpv. 1 CPC), ovvero non ha effetto sospensivo a meno che l'autorità superiore decida altrimenti (art. 325 cpv. 2 CPC). Premesso ciò la richiesta, non motivata, è ormai superata dagli eventi. Si aggiunga che un'espulsione deve essere eseguita con rispetto, in particolare se motivi umanitari esigono una moratoria, la quale deve comunque essere breve e non deve equivalere a una proroga del contratto (sentenza del Tribunale federale 4A_207/2014 del 19 maggio 2014, consid. 3.1 con riferimenti), per altro esclusa se la disdetta è stata data per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1 CO). Ne segue che l'espulsione dall'abitazione è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella decisione impugnata, senza ulteriori dilazioni, se non quelle eventualmente concesse dal locatore. Il reclamo, irricevibile, può in definitiva essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG.

                             4.  Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, il quale non ha presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

                             2.  Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.

                             3.  Notificazione a:

–;

–.

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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