Incarto n. 16.2015.38
Lugano 25 ottobre 2017/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 19 giugno 2015 presentato da
RE 1 (patrocinato dall' PA 1)
contro la decisione emessa il 20 maggio 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2012.370 (mutuo) promossa con petizione del 27 settembre 2012 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 25 luglio 2005 la G__________ SA, __________ (in seguito G__________ SA, __________) ha concesso a RE 1 un credito di fr. 14 000.–, da rimborsare oltre agli interessi annui del 9.95 % in 48 rate mensili di fr. 351.90 cadauna dal mese di settembre 2005, al fine di finanziare l'acquisto di un'automobile d'occasione __________, immatricolata a nome di CO 1 dal 16 agosto 2005 al 25 aprile 2007. La G__________ SA ha ricevuto pagamenti rateali sino al mese di maggio 2007 per totali fr. 9151.90 e in seguito non ha più ricevuto alcun pagamento.
B. Il 15 gennaio 2010 la G__________ SA ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per l'incasso di fr. 8760.25 più interessi al 9.95% dal 3 dicembre 2009, indicando quale causa dell'obbligazione “saldo contratto di credito del 15.08.2005 no. __________”. Avendo l'escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 aprile 2010 la G__________ SA ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di Bellinzona. All'udienza del 2 giugno 2010 RE 1 ha ritirato l'opposizione. Statuendo seduta stante il Pretore ha stralciato la causa dei ruoli. L'11 giugno 2010 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione e il 14 giugno successivo l'UEF di Bellinzona ha emesso un avviso di pignoramento a carico di RE 1 per fr. 9522.80, spese e interessi compresi. Dopo avere proceduto al pignoramento del salario di RE 1 per complessivi fr. 1959.–, il 15 settembre 2011 l'UEF di Bellinzona ha emesso un attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento di fr. 8514.90.
C. Nel frattempo, il 22 dicembre 2010, RE 1 ha chiesto a CO 1 di restituirgli “quello che ancora deve del prestito concessole, pari a fr. 9552.80”. Invano. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 27 settembre 2012 RE 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la condanna di CO 1, a versargli fr. 9522.80 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2010. Nelle sue osservazioni del 2 novembre 2012 la convenuta ha concluso per la reiezione della petizione. All'udienza dell'11 gennaio 2013, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nei loro rispettivi allegati del 28 novembre 2014 e del 19 gennaio 2015 esse hanno mantenuto il rispettivo punto di vista. Statuendo il 20 maggio 2015 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 500.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 giugno 2015, in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di inviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio o, eventualmente, di riformarlo nel senso di accogliere la petizione. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 22 maggio 2015. Introdotto il 19 giugno 2015 il reclamo è di conseguenza tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3. Il Pretore, accertato che il veicolo acquistato tramite il finanziamento ottenuto da RE 1 il 25 luglio 2005 era stato immatricolato a nome della convenuta dal 16 agosto 2005 al 25 aprile 2007, ha ritenuto che tale circostanza non provasse, da sola, la tesi dell'attore giacché “non basta essere l'intestatario di un veicolo per comprovare di avere ricevuto un prestito del valore corrispondente da parte di colui che ha fatto capo a un contratto di finanziamento per permetterne l'acquisto”. A suo parere “gli scenari potrebbero infatti essere ben diversi e fra gli stessi vi è pure quello proposto dalla convenuta”. Certo, egli ha soggiunto, quest'ultima non ha provato la sua tesi, ma ciò non è decisivo poiché “lo strumento della controprova diviene d'attualità soltanto quando la parte gravata dal relativo onere probatorio (ossia l'attore) ha fatto fronte alla prova piena delle sue pretese di causa. Prova che invece difetta in concreto”.
Il primo giudice ha poi considerato che l'audizione testimoniale resa dal patrocinatore dell'attore, per il quale due consulenti della G__________ SA da lui contattati “avevano confermato che sullo schermo del computer vedevano che era la convenuta a effettuare i pagamenti rateali”, non aveva trovato alcun riscontro probatorio nell'istruttoria e che “anzi, il dire di quell'avvocato è sconfessato dalla documentazione prodotta dalla [stessa] G__________ dove si legge nello scritto 31 gennaio 2013 che i ratei sono stati pagati utilizzando delle polizze prestampate a nome del cliente”, di modo che non era possibile risalire a chi aveva effettivamente effettuato il pagamento. Per il Pretore “considerate anche le altre risultanze istruttorie” non sussistono quindi sufficienti riscontri probatori che avvalorino la tesi attorea, ritenuto che l'attore ha perfezionato un contratto con la G__________ SA per il quale è tenuto a rispondere e che, in virtù dell'art. 8 CC, incombeva a lui l'onere probatorio in merito a un eventuale altro accordo tra lui stesso e la convenuta, circostanza che appunto non è stata dimostrata in alcun modo, donde la reiezione della petizione.
4. Per il reclamante il primo giudice ha accertato i fatti in maniera manifestamente errata perché ha omesso di considerare la deposizione scritta e la testimonianza di __________ Y__________, così come la testimonianza di __________ V__________, ciò che costituisce una violazione del diritto a una decisione motivata. Egli si duole inoltre del fatto che il primo giudice ha ritenuto l'audizione testimoniale del proprio patrocinatore “sconfessata” dalla documentazione prodotta in edizione dalla G__________ SA, rilevando in particolare che la banca nemmeno ha prodotto l'intera documentazione richiestale. A suo avviso, infine, tutta una serie di indizi – già evidenziati nelle sue conclusioni – suffragano la sua tesi, segnatamente il fatto che la vettura fosse stata immatricolata e utilizzata dalla convenuta, che la cessazione del pagamento delle rate sia avvenuta proprio nel periodo in cui la convenuta ha venduto la vettura e che la versione dei fatti fornita dalla convenuta non è stata dimostrata.
5. a) Ora, per l'art. 238 lett. g CPC una decisione con motivazione scritta deve contenere i motivi su cui si fonda. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Scopo di tale obbligo è, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi espressamente su ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio. La motivazione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi, oppure da rinvii ad altri atti. Il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione addotta dal giudice è errata (DTF 142 II 157 consid. 4.2; 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_306/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3.2 con rinvii).
Un'autorità incorre in un diniego di giustizia formale se omette di pronunciarsi su delle censure che presentano una certa importanza, se non considera degli allegati e degli argomenti importanti per la decisione (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con riferimenti; sentenze del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.1 e 5A_111/2015 del 20 ottobre 2015 consid. 3.1) o se non tiene conto senza una valida ragione di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza (DTF 140 III 266 consid. 2.3 e 129 I 8 consid. 2.1). In particolare un giudizio, benché non sia sprovvisto di motivazione, non può considerarsi sufficientemente motivato se la parte in causa non trova nel medesimo le ragioni per cui non sono stati tenuti in considerazione mezzi di prova pertinenti e regolarmente prodotti concernenti un fatto la cui esistenza o inesistenza è stata constatata dal giudice (DTF 101 Ia 552 consid. 4d; sentenza del Tribunale federale 5A_13/2011 dell'8 febbraio 2011 consid. 3.1 con riferimenti; II CCA inc. 12.2010.174 del 23 marzo 2011 consid. 6; Leu in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 48 seg. ad art. 157; Brönnimann in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 5 e 30 seg. ad art. 157).
b) In concreto, il Pretore ha certamente indicato i motivi per i quali egli ha concluso per la reiezione della petizione, valutando, in particolare l'audizione testimoniale del patrocinatore dell'attore e quella di __________ J__________, la documentazione prodotta in edizione dalla Sezione della circolazione, dalla G__________ SA e dalla convenuta. Sulle restanti prove, segnatamente le testimonianze di __________ I__________, di __________ Y__________ e di __________ V__________ così come gli interrogatori delle parti, egli si è limitato a osservare che non avvaloravano la tesi dell'attore. Certo, nulla impediva di scartare le dichiarazioni di __________ I__________, la quale nemmeno ricordava chi fosse la donna che aveva chiesto al fratello di prestare il suo nome per un contratto di finanziamento, o le risultanze degli interrogatori delle parti, le quali si sono limitate a confermare le rispettive tesi già allegate nei memoriali scritti. Per contro, le deposizioni di __________ Y__________ e di __________ V__________, che hanno dichiarato di sapere che RE 1 aveva acceso un finanziamento per CO 1 e che questa avrebbe pagato le rate, sembrano adatte a confortare la tesi dell'attore e quindi potenzialmente rilevanti ai fini del giudizio. Se non che la decisione impugnata non permette di capire se il Pretore ha omesso di considerarle o se dopo averle esaminate le ha scartate, la generica motivazione per cui “considerate anche le altre risultanze istruttorie, non sussistono sufficienti riscontri probatori che avvalorino la tesi attorea” non essendo sufficiente.
c) Nelle circostanze descritte, si ravvisa una violazione del diritto alla motivazione, la quale implica l'annullamento della decisione impugnata. Né, trattandosi di valutazione delle prove e quindi dell'accertamento dei fatti, la lesione può essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 138 II 84 consid. 4; 137 I 197 consid. 2.3.2). Ne segue che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dal reclamante. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Pretore affinché emani un nuovo giudizio in cui si pronuncerà su tutte le prove pertinenti per il giudizio.
6. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza, ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, l'opponente non ha formulato osservazioni al reclamo e non può essere considerata soccombente (CCR, sentenza 16.2014.36 dell'8 ottobre 2014 consid. 5 con riferimento a DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Allo Stato del Cantone Ticino, poi, possono essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono ritornati al Pretore per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– –
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.