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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 09.06.2015 16.2015.35

9 giugno 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,325 parole·~7 min·4

Riassunto

Azione negatoria - tutela giurisdizionale nei casi manifesti - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Testo integrale

Incarto n. 16.2015.35

Lugano 9 giugno 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 19 maggio 2015 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa l'8 maggio 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SO.2012.516 (azione negatoria) promossa con istanza del 1° febbraio 2012 dalla  

CO 1   (patrocinata dall' PA 1);  

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto:                  A.     Sulla particella n. __________ RFD di __________ sorge una proprietà per piani, “CO 1”, di cui RE 1 è titolare dell'unità n. 13160 in cui gestisce un'officina di elettromeccanica. Per l'esercizio della sua attività, RE 1 dispone di due parcheggi in virtù di un contratto di locazione sottoscritto con la __________.

                                  B.   La Comunione dei comproprietari del “__________Vedeggio 1” ha adito, il 1° febbraio 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, perché ordinasse a RE 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di allontanare i veicoli da lui posteggiati sulle parti comuni del fondo base n. __________ assegnate in uso preclusivo ad altri com­proprietari o destinate alla circolazione, di astenersi dal parcheg­giare e dal lasciar parcheggiare sulle citate superfici suoi veicoli o quelli di terzi, così come di autorizzare l'amministrazione del condominio, in caso di mancato rispetto dei menzionati ordini, di sgomberare, a spese del convenuto, i veicoli parcheggiati abusivamente. All'udienza del 16 febbraio 2012, indetta per la discussione, la procedura è stata sospesa, le parti avendo raggiunto un accordo transitorio. Riattivata la procedura, all'udienza del 3 dicembre 2012 l'istante ha ribadito le sue domande, mentre il convenuto ha proposto di re­spin­gere l'azione.

                                  C.   Statuendo l'8 maggio 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza nel senso che ha ordinato al convenuto di “allontanare dalle parti comuni (piazzale) del fondo base particella n. __________ RFD di __________ tutti i veicoli di sua proprietà e/o di proprietà dei suoi clienti ivi parcheggiati”, così come di “astenersi dal parcheggiare e dal far parcheggiare veicoli sulle parti comuni (piazzale)”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 700.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la decisione appena citata Marzio Brazzola è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 maggio 2015 in cui chiede “una presa di posizione in base alle nuove documentazioni emerse in seguito all'udienza del Pretore”. L'atto non è stato oggetto di notificazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate in materia di tutela dei casi manifesti con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto, sono impugnabili con reclamo, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto l'11 maggio 2015 di modo che il reclamo, introdotto il 19 maggio 2015 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio), è tempestivo.

                                   2.   La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al Pretore) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

                                   3.   Il Pretore ha accertato che il convenuto non aveva contestato che veicoli suoi o di clienti fossero posteggiati su spazi comuni della proprietà per piani. Egli, appurato come tale irregolarità fosse provata dalle varie fotografie agli atti, ha escluso che il convenuto potesse utilizzare le parti assegnate in uso preclusivo ad altri comproprietari, né le porzioni di piazzale destinate alla circolazione di veicoli e alle manovre di posteggio. Egli ha pertanto accolto l'istanza, salvo pronunciare la comminatoria penale e concedere l'autorizzazione di allontanare i veicoli parcheggiati abusivamente a spese del convenuto.

                                   4.   Il reclamante chiede di rivedere la decisione impugnata, perché “nel frattempo sono emerse prove che sconfessano, sia l'Ufficio della circolazione, la __________ e quindi in parte anche il Pretore”. Egli rileva che l'unità di proprietà per piani gli è stata venduta nel 1987 come officina, che per 25 anni la gestione dei posteggi non ha causato problemi e che è soltanto dopo la modifica del piano regolatore e l'approvazione del nuovo piano viario che è iniziato “un mobbing esasperante da parte di __________”. A suo dire, è evidente che lo scopo della controparte è “ben altro”, giacché se ci fosse stato un problema di malfunzionamento nella gestione degli spazi comuni e dei posteggi, esso sarebbe emerso nel 1987, subito dopo l'acquisto della sua quota. Se non che, per tacere del fatto che le allegazioni testé riprodotte si fondano su documentazione irricevibile (sopra consid. 2), così argomentando il reclamante si limita a contrapporre la propria opinione a quella del primo giudice senza for­mulare una sola critica nei confronti della decisione del Pretore, in particolare egli non pretende che i fatti da lui accertati siano manifestamente errati, ovvero insostenibili, né che sulla base di tali accertamenti il primo giudice abbia applicato in modo errato il diritto. Ciò che è inammissibile in una procedura di reclamo (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411).

                                         Per di più, secondo l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Per la giurisprudenza un fatto è immediatamente comprovabile quando può essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. Non basta quindi rendere verosimile la pretesa. L'istante deve recare anche una prova immediata e completa dei fatti su cui fonda le sue richieste. D'altro lato il convenuto deve, per negare gli estremi di un caso manifesto, sollevare obiezioni o eccezioni che, senza necessariamente essere rese verosimili, appaiano concludenti e non possano essere subito confutate (DTF 138 III 623 consid. 5.1.1). In concreto, il reclamante non spiega in virtù di quale diritto egli può occupare stabilmente parti del fondo attributi in diritto d'uso preclusivo ad altri comproprietari o parti comuni destinate alla circolazione o alle manovre di posteggio. Né il fatto che per 25 anni non vi siano stati problemi, conferisce all'interessato un diritto acquisito. In siffatte circostanze il reclamo, non motivato in modo sufficiente, si rivela irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG.

                                   5.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–;

– avv..  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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