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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.05.2015 16.2015.32

26 maggio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·902 parole·~5 min·3

Riassunto

Appalto - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

Testo integrale

Incarto n. 16.2015.32

Lugano 26 maggio 2015/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 2 maggio 2015 presentato da

RE 1  

contro la decisione emessa il 10 aprile 2015 dal Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa n. 25/2015/5ps (appalto) promossa con petizione del 3 febbraio 2015 dalla  

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 19 dicembre 2012 la società CO 1 ha fatto notificare alla società RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di __________ per l'incasso di fr. 2940.– più interessi al 5% dal 5 giugno 2012, a saldo delle fatture n. 70826 e 70880 emesse per la realizzazione di un sito internet, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

                                         che il 3 febbraio 2015 la CO 1, ottenuta l'autorizzazione ad agire, ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Ceresio per ottenere il pagamento di fr. 2940.– più interessi al 5% dal 5 giugno 2012, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE;

                                         che all'udienza del 12 marzo 2015, indetta per il dibattimento, l'attrice ha ribadito le sue domande mentre la convenuta ha proposto di respingere la petizione contestando la correttezza del lavoro da lei svolto;

                                         che statuendo il 10 aprile 2015 il Giudice di pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare all'attrice fr. 2940.– più interessi al 5% dal 5 giugno 2012, fr. 73.– di spese esecutive e fr. 150.– di indennità, rigettando in via definitiva l'opposizione sollevata al PE e ponendo le spese giudiziarie, comprese quelle della procedura di conciliazione, di complessivi fr. 300.– a carico della convenuta;

che il 2 maggio 2015 la RE 1 è insorta a questa Camera contro il giudizio appena citato;

che l'atto non è stato oggetto di notificazione;

e considerando

in diritto:                        che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie, il reclamo consegnato alla Posta svizzera il 2 maggio 2015 (cfr. busta di intimazione) è tempestivo;

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);

                                         che il Giudice di pace, accertato che la convenuta non aveva dimostrato il mancato funzionamento del sito internet realizzato dall'attrice, ha accolto la petizione;

                                         che nel suo scritto del 2 maggio 2015 la reclamante si limita a “fare reclamo contro la decisione” e a “chiedere una nuova valutazione del caso”;

                                         che la reclamante non formula però una sola critica nei confronti della decisione del Giudice di pace, in particolare non pretende che questi avrebbe accertato in modo manifestamente errato i fatti o avrebbe applicato in modo errato il diritto;

                                         che di conseguenza questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;

                                         che, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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